TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-09-16, n. 202000412
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/09/2020
N. 00412/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2020, proposto da Thermae Salute s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Ranalli in Perugia, via Luigi Bonazzi, n. 9;
contro
Azienda Unitaria Sanitaria Locale UM 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione UM, Terme Francescane non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio serbato dall’Azienda Unitaria Sanitaria Locale UM 2 (nel proseguo denominata anche semplicemente “USL UM 2”) sull’istanza della società Thermae Salute s.r.l. datata 23 gennaio 2019 e presentata in data 24 gennaio 2019, con la quale è stato chiesto alla predetta Amministrazione sanitaria: «la possibilità di attivare la convenzione con il S.S.N. A.S.L. UM 2»; richiesta rinnovata con lettera del 22 agosto 2019 e sollecitata con lettera del 14 febbraio 2020;
nonché per la declaratoria
- dell’obbligo, anche in base all’art. 31 comma 3 c.p.a., dell’Azienda Unitaria Sanitaria Locale UM 2 di provvedere in ordine alla suddetta istanza del 23.01.2019 rinnovata con lettera del 22.8.2019 e sollecitata con lettera del 14.02.2020 e, conseguentemente, di procedere con la conclusione del procedimento concernente la possibilità di stipula di accordo convenzionale ai sensi dell’art. 8 quinquies del d. lgs, n. 502/1992, dell’art. 44 della legge n. 833 del 1978, dell’art. 4 della legge n. 323/2000 e d.p.c.m. del 12.01.2017 e tutte le attività preliminari ad esso connesse nonché, per quanto possa occorrere, per la nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione rispetto al termine che l’intestato T.A.R. vorrà fissare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unitaria Sanitaria Locale UM 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020 il dott. Enrico Mattei;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe Thermae Salute s.r.l., società operante nel settore termale dotata di autorizzazione sanitaria e di accreditamento regionale, ha impugnato il silenzio serbato dall’Azienda Unitaria Sanitaria Locale UM 2, sull’istanza datata 23 gennaio 2019 (rinnovata con lettera del 22 agosto 2019 e sollecitata con lettera del 22 febbraio 2020), con la quale la ricorrente predetta ha chiesto la possibilità di stipulare un accordo in convenzione con il S.S.N. per l’erogazione di prestazioni di assistenza termale ai sensi dell’art. 8 q uinquies del d.lgs. n. 502/1992.
2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/10. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost). Violazione dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, in combinato