TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300357
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 00357/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2022, proposto da:
M T, A M, V M, R S, M P, R G, E L, A P, E G D, A M, A C, rappresentati e difesi dagli avvocati A R, J F ed E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. A R, via Ada Negri n. 32;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Italia n. 138;
per l’annullamento:
A. della deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20 luglio 2022 con la quale, secondo quanto risulta dall'avviso pubblicato sul BURAS n. 35 del 4 agosto 2022, è stata approvata la variante “non sostanziale” al PUC del Comune di Cagliari connessa “ ai lavori di realizzazione di un ecocentro in adiacenza dell'asse mediano di scorrimento (tratto via dei Valenzani – via Ciusa)”;
B. della deliberazione di C.C. n. 29 del 2 marzo 2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento e contestualmente disposta l’adozione della suddetta variante, nonché degli annessi allegati;
C. della determinazione dirigenziale n. 1447 del 23 maggio 2022 e dei relativi allegati, e atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con delibera n. 16 del 28 febbraio 2017 il Comune di Cagliari ha approvato il quadro generale degli ecocentri prevedendo la realizzazione di cinque distinte strutture di cui una localizzata in “zona compresa tra l’asse Mediano, il viale Ciusa e la via dei Valenzani, baricentrica tra la Municipalità di Pirri e il quartiere Fonsarda”.
2. I ricorrenti sono tutti proprietari di unità immobiliari ubicate all’interno di una palazzina sita in Cagliari nella via dei Valenzani s.n.c..
Dette unità immobiliari sono dunque ubicate in prossimità dell’area prescelta dal Comune di Cagliari per l’insediamento di un ecocentro di tipo B finalizzato al conferimento diretto, da parte di un’utenza di circa 30.000 abitanti, di “frazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di provenienza domestica e non domestica”.
3. A loro avviso i provvedimenti indicati in epigrafe (e cioè la decisione comunale di realizzare l’impianto in questione nell’area indicata e la correlata variante “non sostanziale” al PUC) sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 20 bis della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 - Violazione e falsa applicazione dell’allegato alla deliberazione di G.R. n. 5/48 del 29 gennaio 2019 - Violazione e falsa applicazione delle NTA del PUC del Comune di Cagliari - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione del principio di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione: in quanto in assenza della qualificazione dell’intervento quale “opera pubblica” o “di pubblica utilità”, dichiarata in entrambi i casi “da disposizioni normative statali”, il mancato adeguamento del PUC al PPR sarebbe stato circostanza ostativa all’approvazione della variante. Inoltre il Comune di Cagliari avrebbe omesso di specificare i motivi peculiari per cui la modifica apportata al PUC non rientrerebbe tra le fattispecie integranti varianti sostanziali. Al contrario, infatti, la variante contestata, per le sue caratteristiche, rientrerebbe a tutti gli effetti tra le varianti sostanziali. Non sarebbe neppure corretta la classificazione - operata dal Comune - dell’ecocentro quale attrezzatura e impianto tipico delle sottozone S2 e S3.
Al contrario il Consiglio Comunale avrebbe dovuto sottoporre la variante al procedimento previsto dall’articolo 20, commi da 1 a 20, della L.R. n. 45/1989, con conseguente illegittimità del procedimento semplificato di adozione e approvazione.
2) Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 52/2006 e del combinato disposto tra il medesimo art. 12 e l’allegato I alla parte II del d.lgs. n. 52/2006 - Violazione dell’art. 3. l. n. 241/1990 - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, dell’omessa omessa valutazione e/o comunque travisamento dei fatti, carenza di motivazione: in quanto la determinazione dirigenziale n. 1447 del 23 maggio 2022, mediante la quale la Città Metropolitana di Cagliari ha stabilito che la variante per cui è causa non dovesse essere sottoposta a VAS, si sarebbe risolta in una mera presa d’atto della relazione del Comune di Cagliari e dei pareri i pareri richiesti ad A.R.P.A.S. e A.T.S. senza alcun vaglio critico del loro contenuto e senza alcuna considerazione in merito alle valutazioni in essi espresse;
3) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 285/1992 - Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 495/1992 - Violazione e falsa applicazione delle NTA del PUC del Comune di Cagliari - Difetto di istruttoria - Illogicità e ingiustizia manifesta: in quanto contrariamente a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, le nuove costruzioni saranno localizzate a ridosso dell’Asse mediano senza il rispetto delle distanze minime dall’infrastruttura stradale.
4) Violazione e falsa applicazione delle linee guida adottate dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente prot. n. 15808 del 27 luglio 2009 nonché del d.m. Ambiente 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. - Istruttoria carente: in quanto il Comune di Cagliari non avrebbe valutato e risolto la problematica afferente agli accessi ed alla viabilità del futuro ecocentro.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 bis e 20 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 - Difetto di istruttoria – Travisamento Illogicità e ingiustizia manifesta: in quanto il procedimento sfociato nelle deliberazioni consiliari impugnate, malgrado l’evidente complessità dell’intervento da realizzare, sarebbe caratterizzato da un’istruttoria sostanzialmente lacunosa e, comunque, del tutto insufficiente, non risultando acquisito un quadro esaustivo e completo dell’impatto dell’intervento sul territorio.
In particolare non si sarebbe adeguatamente considerato che l’area su cui dovrebbe sorgere l’ecocentro è adiacente ad aree ritenute, nello studio di assetto idrogeologico del vigente PUC e, precisamente, nel relativo Elaborato CI.15 “Carta delle aree a rischio idraulico” aggiornato al marzo 2021 (a rischio idraulico molto elevato (R4) ed elevato (R3).
6) Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e del relativo allegato 1 - Violazione e falsa applicazione dell’art 20 del d.p.r. n. 207/2010 - Violazione del principio c.d. di precauzione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del Regolamento acustico comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 37 del 13 aprile 2016 - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria -Violazione del principio di precauzione: in quanto difformemente da quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 non sarebbe stato redatto alcun “piano di ripristino”. Inoltre lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento sarebbe elusivo in relazione alle componenti ambientali e con riferimento alla salute dei cittadini.
Ancora, in un contesto di incertezza scientifica sulle conseguenze per la salute dei cittadini della realizzazione dell’ecocentro, il principio di precauzione avrebbe dovuto imporre al Comune di Cagliari una valutazione maggiormente motivata che, anche sulla base delle migliori tecniche ed evidenze scientifiche, fosse in grado di garantire la mancata incidenza dell’intervento sulla salute o, quantomeno, che all’interno di una ponderata analisi di costi e benefici, statuisse specificamente sull’interesse primario da tutelare.
Infine sarebbe stata omessa ogni valutazione in merito all’impatto acustico dell’Ecocentro.
4. Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
5. Per resistere al ricorso si sono costituiti il Comune di Cagliari e la Città Metropolitana di Cagliari che, con difese scritte, ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.
6. Alla camera di consiglio del 23 novembre 2022 previa rinuncia all’istanza cautelare, è stata fissata direttamente l’udienza per la definizione nel merito della causa.
7. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
8. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2023, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Con delibera n. 16 del 28 febbraio 2017 il Comune di Cagliari ha approvato il quadro generale degli ecocentri prevedendo, in aggiunta a quello esistente in località San Lorenzo ed a quelli già programmati nella via San Paolo e nel viale Sant'Elia, la realizzazione di altre 3 strutture di cui una localizzata in “zona compresa tra l’asse Mediano, il viale Ciusa e la via dei Valenzani, baricentrica tra la