TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2019-08-26, n. 201902051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2019-08-26, n. 201902051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902051
Data del deposito : 26 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2019

N. 02051/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00950/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 950 del 2019, proposto dal Comune di Mazzarrone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- l’Assessorato autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici
distrettuali siti in Catania, via Vecchia Ognina n. 149 è per legge domiciliato;
- il Commissario ad acta A G, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

«-del decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica […] n. 179 del 10.05.2019, con cui è stata disposta la nomina del dott. A G quale Commissario ad acta per la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Mazzarrone;

-del provvedimento assunto dal predetto Commissario ad acta con nota prot. n. 7388 del 12.06.2019, con cui il Responsabile dell'area economico-finanziaria del Comune di Mazzarrone è stato onerato della elaborazione e deposito della proposta di deliberazione del dissesto finanziario dell'Ente […] e sono state impartite ulteriori disposizioni finalizzate alla dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio comunale».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana;

Visto il decreto cautelare n. 382/2019;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza camerale del 18 luglio 2019 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti in ordine alla possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con decreto assessoriale n. 300/S3 del 20 novembre 2015 il resistente Assessorato regionale ha disposto la nomina di un Commissario ad acta presso il Comune di Mazzarrone per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, cui il Comune non aveva provveduto nei termini di legge;

- a seguito di relazione del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente circa le ragioni, a suo avviso, «impeditive» alla stesura del bilancio di previsione, su invito del Commissario, il medesimo Responsabile ha sottoposto al Consiglio comunale la proposta di dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 d. lgs. n. 267 del 2000;

- con nota prot. n. 6379 del 10 maggio 2016 l’Assessorato resistente ha sollecitato l’adozione della deliberazione di dissesto e, in conseguenza, con nota prot. 5750 del 20 maggio 2016 il Responsabile del servizio finanziario ha trasmesso al Consiglio comunale una nuova proposta di deliberazione;

- nella seduta del 9 giugno 2016 (deliberazione n. 21) il Consiglio comunale, non ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 244 d. lgs. 267 del 2000 per la dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, ha deliberato di non approvare la relativa proposta ed ha manifestato l’intenzione di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243- bis d. lgs. 267 del 2000, dando mandato al Responsabile del servizio finanziario di provvedere alla predisposizione del piano;

- la determinazione assunta è stata precisata e ribadita con successiva deliberazione n. 24 datata 8 luglio 2016 e il piano è stato approvato dal Consiglio comunale in data 8 novembre 2016 (deliberazione n. 32/2016);

- la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata ad esprimersi sull’approvazione del piano, con deliberazione n. 138 del 25 luglio 2017 ha rilevato la sua tardiva approvazione rispetto al termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 243- bis , co. 5, d. lgs. 267 del 2000 ed ha disposto, previa sospensione degli adempimenti del successivo art. 243- quater , co. 7, la trasmissione, alla scadenza di detto termine, della deliberazione all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per gli adempimenti consequenziali,

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