TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400006

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-01-07, n. 201400006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400006
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00195/2001 REG.RIC.

N. 00006/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00195/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2001, proposto da:
M C, G C, M E e M L, rappresentati e difesi dagli avv.ti M G e L N, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso V. Emanuele II, 90;



contro

Comune Rivara Canavese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , non costituita;



per l'annullamento

della delibera della G.R. 31.7.2000 n. 7-594, con cui è stata approvata una variante al P.R.G.I. vigente della Comunità Montana "Alto Canavese" interessante il solo Comune di Rivara; in quanto necessario della relazione della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica in data 28.6.2000;

della deliberazione C.C. 14.1.2000 n. 1; della deliberazione C.C. 26.11.1999 n. 46; della Relazione della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica 22.7.1999; delle deliberazioni C.C. 20.2.1998 n. 12 - 14.11.1997 n. 46 - e 11.3.1997 n. 13; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Rivara Canavese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono tutti proprietari di immobili siti nel Comune di Rivara e facenti parte di un piccolo nucleo edificato a carattere rurale denominato “Primefoglie”.

1.1 Il piano regolatore che interessa il territorio comunale è stato oggetto di una procedura di variante avviata con comunicazione del Sindaco del Comune di Rivara, del 31 dicembre 1996 prot. 5336, che notiziava la Comunità Montana Alto Canavese dell’intendimento dell’amministrazione di procedere alla modifica del piano regolatore generale intercomunale e preannunciava il successivo invio degli elaborati progettuali.

1.2 Con deliberazione del 14 febbraio 1997 il Consiglio Comunale approvava, quindi, il progetto preliminare di variante al P.R.G.C.I. della Comunità Montana “Alto Canavase” interessante il solo comune di Rivara.

1.3 I ricorrenti formulavano osservazioni e, con delibera C.C. del 14 novembre 1997, n. 46, venivano approvate la controdeduzioni del Comune e respinte le suddette osservazioni.

1.4 Con delibera C.C. del 20 febbraio 1998 n.12 veniva quindi adottato il progetto definitivo della variante, trasmesso alla Regione per l’approvazione definitiva.

1.5 A sua volta la Direzione Regionale Pianificazione Urbanistica formulava diverse osservazioni, contenute nella relazione del 22 luglio 1999.

1.6 Con delibera C.C. del 26 novembre 1999 n. 46 l’amministrazione comunale accoglieva in parte le osservazioni regionali modificando gli elaborati della variante e contemporaneamente esprimeva le proprie determinazioni sulle osservazioni non accolte, tra cui quelle dei ricorrenti.

1.7 Con delibera C.C. del 14 gennaio 2000 venivano quindi approvati i verbali della seduta del 26 novembre 1999.

1.8 La Direzione Regionale Pianificazione Urbanistica, con relazione del 28 giugno 2000, esprimeva parere favorevole all’approvazione della variante, previo inserimento di diverse modifiche ex officio.

1.9 Infine, con delibera della Giunta Regionale del 31 luglio 2000, n. 7-594, la variante in oggetto veniva approvata in via definitiva.

2. Avverso gli atti procedimentali meglio indicati in epigrafe sono stati dedotti in ricorso i seguenti motivi di censura.

I) Violazione dell’art. 17, 10° comma, L.R. 56/1977.

I ricorrenti osservano che, diversamente da quanto previsto dalla disposizione menzionata, pur venendo in rilievo una variante strutturale, dopo l’atto di adozione è stata omessa la trasmissione dello strumento adottato alla Comunità Montana, affinché questa potesse esprimere il proprio parere, sulla base della disamina dei contenuti del progetto in discussione. Il procedimento risulterebbe viziato, pertanto, dall’omissione di un passaggio istruttorio indispensabile.

II) Violazione degli artt. 1, 13 e 25 L.R. 56/1977. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà.

Viene contestato l’inserimento all’interno dell’area T (area agricola di tutela ambientale) - comprensiva dei fondi di proprietà dei ricorrenti - di aree con destinazione insediamento attività sportivo-ricreative private e nuovo impianto, contrastanti con le linee generali dello strumento urbanistico. Tale scelta non sarebbe stata supportata da adeguata istruttoria e motivazione.

III) Difetto di istruttoria. Irrazionalità e illogicità manifesta. Difetto di motivazione sotto diverso profilo.

Nella versione definitiva della variante è stato previsto l’ampliamento della sede della strada privata prospiciente un fabbricato di proprietà dei ricorrenti (individuato al F. 2, mapp. 104), che potrebbe limitare o rendere particolarmente problematico l’accesso al detto edificio.

La scelta viene contestata sotto il profilo della sua logicità e dell’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.

IV) Violazione dei principi in materia di regolare composizione degli organi collegiali, nonché dell’art. 127 T.U. 148/1915.

Nella seduta del 26 novembre 1999, conclusasi con l’approvazione della delibera n. 46, due dei sette consiglieri dichiaravano di astenersi dalla votazione e tuttavia rimanevano all’interno dell’aula, consentendo quindi il raggiungimento del numero legale ma condizionando con la loro presenza il dibattito e quindi viziando la regolarità della delibera.

3. A seguito della costituzione del Comune di Rivara e dello scambio di memorie difensive, il procedimento è pervenuto all’udienza pubblica del 12 dicembre 2013 e, all’esito della discussione, è stato trattenuto a decisione.

4. Il primo motivo di ricorso fa riferimento all’allora vigente art. 17, comma 10°, L.R. 56/1977, il quale disponeva che “le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni”.

4.1 I ricorrenti sostengono che la Comunità non sarebbe stata posta in condizione di esprimere il proprio parere sul progetto di variante, non avendolo mai ricevuto a seguito della preannunciata intenzione del Comune di Rivara di voler procedere alla modifica del P.R.G.I. (missiva del Sindaco del Comune di Rivara, del 31 dicembre 1996 prot. 5336).

4.2 Il Collegio ritiene che la censura non possa trovare accoglimento, in quanto basata

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