TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-09-24, n. 201402381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-09-24, n. 201402381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201402381
Data del deposito : 24 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02585/2009 REG.RIC.

N. 02381/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02585/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2009, proposto da:
C B, rappresentata e difesa dagli avv.ti M S e S S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via F. Corridoni, n. 11

contro

Politecnico di Milano, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Magnifico Rettore in carica del Politecnico di Milano;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1

nei confronti di

A J, A R C, G T, P L e M U C B

per l'annullamento:

- degli atti della procedura di concorso, ivi inclusi i verbali di approvazione degli incarichi e quelli di nomina relativi all’assegnazione di incarichi universitari per l’anno accademico 2009/2010 (depositati sub A, B, C e D) in favore dei controinteressati e con esclusione della ricorrente;

- di tutti gli atti preliminari, connessi, conseguenti ed attuativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente ha impugnato gli atti di tre selezioni indette dalla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano con bandi n. 1 prot. n. 385, n. 2 prot. n. 386 e n. 3 prot. n. 387, per l’assegnazione di incarichi didattici per l’anno accademico 2009/2010, conclusesi con l’assegnazione degli stessi agli odierni controinteressati.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Illegittima e invalida composizione del Consiglio della Facoltà di Architettura e Società;

2) Incompatibilità di due candidati risultati affidatari d’incarico (dott. A J e dott.ssa P L);

3) Omessa e carente valutazione dei titoli prodotti, difetto d’istruttoria e difetto di motivazione. Erronea presupposizione e valutazione dei fatti.

La ricorrente ha contestualmente proposto domanda risarcitoria.



2. Si sono costituiti il Politecnico di Milano e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Ministero ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso con riferimento agli atti delle procedure concorsuali di cui ai bandi n. 2 e n. 3, per omessa notifica ai controinteressati.



3. Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del giorno 29 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.



4. Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità, tenuto conto che la ricorrente ha integrato il contraddittorio con atto depositato in data 3 febbraio 2010. Tale adempimento è stato possibile solo a seguito della produzione di documenti da parte dell’Amministrazione, dai quali sono stati estrapolati gli indirizzi dei controinteressati (in ordine ai quali la ricorrente, peraltro, già in sede di ricorso, aveva fatto espressa riserva di acquisizione della comunicazione delle rispettive residenze, allora non conosciute).



5. Nel merito, il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.



5.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’invalidità della deliberazione del Consiglio di Facoltà del 29.6.2009 per mancanza del quorum costitutivo, sul presupposto che il collegio in questione è composto da 210 membri e che nella fattispecie sono risultati assenti 127 componenti e presenti solo 83 componenti.

Orbene, il Regolamento generale di Ateneo del Politecnico del 14.6.2002, all’art. II.3 (inserito nella Parte II – Organi collegiali e pertanto valevole per tutti gli organi che operano collegialmente nell’ambito dell’Ateneo) stabilisce quanto segue:

“1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto.

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