TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202300126

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202300126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202300126
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 00126/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00306/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche - Fnopi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F N, M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Trieste, via Valdirivo, 13;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

1) del provvedimento dell'O.P.I. recante protocollo n. 2241/2022 del 16.05.2022, recante la comunicazione della ripresa dell'efficacia della sospensione di cui all'art. 4, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 44/2021 e ss.mm.ii (convertito in legge con L. 28.05.2021 n. 76);

2) della nota del 23.05.2022 dell'O.P.I., con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento promossa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-octies, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in data 17.05.2022;

3) del provvedimento dell'O.P.I. recante protocollo n. 2570/2022 del 15.06.2022, recante la cessazione temporanea dell'efficacia della sospensione e contestuale cancellazione temporanea dell'annotazione della sospensione dall'Albo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5, quarto periodo, D.L. 44/2021, in applicazione tra l'altro, della Circolare FNOPI del 13.06.2022, nella parte in cui ha disposto la cessazione solamente per 6 mesi e non anche per 12 mesi dalla guarigione;

4) dell'atto presupposto (in riferimento al provvedimento OPI n. 2570/2022 del 15.06.2022), costituito dalla Circolare F.N.O.P.I. n. 57/2022 del 13.06.2022, nella parte in cui consiglia, agli O.P.I. territoriali, la cessazione dell'efficacia della sospensione solamente per 6 mesi e non anche per 12 mesi dalla guarigione;

5) del provvedimento dell'O.P.I. recante protocollo n. 2834/2022 del 15.07.2022, recante la comunicazione della ripresa dell'efficacia della sospensione di cui all'art. 4, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 44/2021 e ss.mm.ii (convertito in legge con L. 28.05.2021 n. 76);

6) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se non attualmente conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone e della Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche - Fnopi;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 9 e 11, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che la ricorrente, di professione infermiera, domanda l’annullamento del provvedimento di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e di conseguente sospensione dall’attività, emesso dal proprio Ordine professionale ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, nonché il risarcimento del danno cagionato dal provvedimento;

Considerato che – come rappresentato dal Collegio in udienza – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel risolvere il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche nel corso di analoga vicenda, hanno individuato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario ( Cass. civ., sez. un., ord. 29 settembre 2022, n. 28429 );

Considerato, in particolare, che secondo le Sezioni Unite tali controversie involgono direttamente una posizione di diritto soggettivo (il “ diritto all’esercizio di una attività professionale regolamentata ”), non intermediata dal potere amministrativo, ma soggetta a limiti e condizioni previsti esaustivamente dalla legge ( “È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e – soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell’azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico”) ;

Ritenuto di dare prevalenza al menzionato orientamento, rispetto a quello espresso in precedenza da questo Tribunale ( Tar Friuli-Venezia Giulia, 10 settembre 2021, n. 261 ) e dal Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. III, 20 giugno 2022, n. 5014 ; Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8434) , in forza del ruolo di giudice regolatore della giurisdizione spettante alla Corte di Cassazione (art. 65, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12);

Ritenuto che un’ulteriore conferma dell’esposto orientamento possa trarsi, infine, dalla recente Corte cost., 9 febbraio 2023, n. 16, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lombardia con riferimento all’art. 4, comma 4, del d.l. 44 del 2021, proprio in ragione del difetto di giurisdizione del giudice rimettente;

Ritenuto, in definitiva, che la giurisdizione spetti al giudice ordinario territorialmente competente, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ritenuto di compensare le spese, considerato il mutamento giurisprudenziale intervenuto;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi