TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-11-22, n. 202200195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-11-22, n. 202200195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200195
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2022

N. 00195/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2022, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G T e M C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Brennero n. 139, presso lo studio dell’avvocato G T;



contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, M C e S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato S A, nella sede dell’Avvocatura provinciale;
Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

della determinazione n. -OMISSIS-, con la quale il dirigente del Settore Autorizzazioni e Controlli della Provincia autonoma di Trento ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, di -OMISSIS- limitatamente alle prescrizioni imposte con tale provvedimento e contestate nel ricorso, nonché di tutti gli atti adottati nel corso del procedimento, ivi inclusi: A) la comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS-; B) il verbale rep. n. -OMISSIS-, relativo alla seduta della conferenza di servizi del -OMISSIS-; C) il verbale rep. n. -OMISSIS-, relativo alla seduta della conferenza di servizi del -OMISSIS-; C) il verbale rep. n. -OMISSIS-, relativo alla seduta della conferenza di servizi del -OMISSIS-;

ovvero, in via subordinata, quanto alle prescrizioni per le quali non è stata indicata la data entro la quale debbono essere attuate e per quelle con data fissa troppo ravvicinata, per la condanna dell’Amministrazione a provvedere in conformità all’art. 29-quater, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fissando un termine congruo per ciascuna prescrizione;

nonché per l’accertamento dell’ingiustificato superamento del termine di conclusione del procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui all’art. 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il dott. C P e uditi, per le parti, i gli avvocati G T e S A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società -OMISSIS- gestisce un impianto per lo smaltimento per conto terzi di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, come tale soggetto alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al regime dell’autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) di cui al titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo. Pertanto il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali (di seguito SAVA) della Provincia di Trento con la determinazione n. -OMISSIS- ha rilasciato alla società -OMISSIS- la prescritta AIA, poi aggiornata con la determinazione n. -OMISSIS-, con validità fino al -OMISSIS-, «salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 29-octies, commi 3, 4 e 6 del D.Lgs. 152/2006» , e da ultimo oggetto di riesame con l’impugnata determinazione n. -OMISSIS-.

L’AIA di cui trattasi è stata rilasciata per operazioni di smaltimento di rifiuti (come definite dall’allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) consistenti nel trattamento preliminare dei rifiuti conferiti presso l’impianto (operazioni D15 deposito preliminare, D14 ricondizionamento preliminare e D13 raggruppamento preliminare), nonché nel trattamento chimico-fisico (operazione D9) e biologico (operazione D8) dei rifiuti stessi.

In particolare nell’impianto vengono trattate diverse di tipologie di rifiuti, che possono essere dirette alle distinte sezioni dell’impianto: rifiuti oleosi, rifiuti diversi, rifiuti destinati al solo trattamento biologico e rifiuti per i quali si deve eseguire anche una separazione meccanica. Le attività svolte presso l’impianto sono, in sintesi, le seguenti: A) operazioni preliminari all’accettazione dei rifiuti in ingresso nell’impianto, ossia le operazioni volte a verificare, preliminarmente al conferimento, la trattabilità dei rifiuti in relazione ai trattamenti effettuabili presso l’impianto, nonché la c.d. omologa dei rifiuti stessi; B) conferimento dei rifiuti, ossia verifica della rispondenza dei rifiuti conferiti all’omologa, e pretrattamento dei rifiuti stesso, con eventuali miscelazioni e trattamenti meccanici di separazione (c.d. “sgrigliatura” ) di frazioni solide eventualmente presenti (operazioni D13 e D14); C) eventuali stoccaggi e accorpamenti (operazione D15); D) trattamento chimico-fisico (operazione D9) dei rifiuti oleosi (nella c.d. “linea oleosi” ), consistente in operazioni di separazione della fase oleosa dalla fase acquosa, nonché dei rifiuti diversi (nella c.d. “linea diversi” ), consistente nell’aggiunta di reagenti che rimuovono chimicamente, per precipitazione, inquinanti (principalmente metalli) dalla miscela di rifiuti in trattamento, anche al fine di alimentare una miscela compatibile con il successivo trattamento biologico; E) trattamento biologico (operazione D8), consistente nella rimozione mediante degradazione organica delle frazioni biodegradabili; F) trattamento dei fanghi, consistente in eventuali processi di stabilizzazione e riduzione volumetrica; G) trattamenti terziari, con assorbimento su carboni attivi e filtrazione mediante filtri a sabbia.

2. Nel corso degli anni -OMISSIS- l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (di seguito APPA) della Provincia di Trento ha svolto presso il suddetto impianto, ai sensi degli articoli 29-sexies, comma 6, e 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, controlli dai quali sono emerse difformità delle metodologie adottate nel trattamento dei rifiuti rispetto alle cosiddette best available techniques (migliori tecniche disponibili, di seguito denominate BAT) in materia di trattamento dei rifiuti. In particolare nella relazione conclusiva dell’attività di verifica del piano di monitoraggio e controllo (di seguito denominato PMC) dell’impianto (cfr. la relazione prot. n. -OMISSIS-) l’APPA ha rilevato le seguenti criticità: A) «la modalità di miscelazione dei rifiuti in ingresso ... all’interno della vasca V1B non consente di effettuare il prescritto “bilancio di massa” e la tracciabilità dei singoli rifiuti» ; B) «non viene rispettata la suddivisione di trattamento per partite omogenee dei rifiuti, di fatto miscelando rifiuti con diverse caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi e non pericolosi» , con conseguente diluizione non consentita dei rifiuti liquidi; C) «la gestione del trattamento chimico-fisico di precipitazione non è condotta in conformità alle BAT, in quanto non vengono utilizzati specifici reagenti per ottenere la migliore precipitazione degli inquinanti metallici nonché per degradare, tramite processi e reagenti idonei, le sostanze chimiche pericolose non biodegradabili; vengono utilizzati esclusivamente calce e ferro cloruro, nonché soda e acidi forti per modificare il pH» ; D) «la precipitazione dei rifiuti contenenti metalli pesanti deve essere eseguita in modo preliminare e separato dagli altri rifiuti e solo dopo tale operazione può essere effettuata la miscelazione con altri rifiuti» ; E) l’elemento Boro «non viene trattato con metodologia tecnica adeguata per raggiungere il limite imposto dall’autorizzazione nella misura di 2 mg/l» ; F) «vengono accettati e trattati rifiuti contenenti solventi organici e alogenati che l’impianto ... non è in grado di trattare, ma solo di diluire tramite le due vasche polmone V1B e V2B» ; G) «i rifiuti derivanti dalle operazioni di grigliatura meccanica vengono miscelati con i fanghi filtropressati decadenti dalla linea chimico-fisica dell’impianto, operazione non permessa in quanto decadenti da due diversi trattamenti» ; H) «i fanghi prodotti dal trattamento dei rifiuti oleosi che non flottano e quelli derivanti dalla linea chimico-fisica dedicata al trattamento dei rifiuti diversi vengono miscelati, così ponendo in essere un’operazione non ammessa in quanto il primo è un rifiuto pericoloso per definizione, mentre il secondo è classificato dal produttore come non pericoloso, ma comunque decadente da processo di trattamento diverso» ; I) «le evidenze analitiche dimostrano che un rifiuto pericoloso è stato classificato, gestito ed avviato a smaltimento come rifiuto non pericoloso» ; L) «nelle dichiarazioni annuali dei rifiuti (MUD) per anno -OMISSIS- si rilevano in ingresso rifiuti pericolosi contenenti metalli pesanti e/o nei quali sono contenute sostanze chimiche pericolose, mentre non sono annotati rifiuti pericolosi in uscita dalle fasi di trattamento chimico-fisico» ; M) «sono annotati 21.680 kg di rifiuti pericolosi decadenti dal processo di flottazione utilizzato per il trattamento dei rifiuti oleosi: CER 190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione» .

Avuto riguardo ai rilievi formulati dall’APPA il SAVA con la determinazione del

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