TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2021-11-26, n. 202100616

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2021-11-26, n. 202100616
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100616
Data del deposito : 26 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2021

N. 01191/2021 REG.RIC.

N. 00616/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01191/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2021, proposto da


A C e L T, rappresentati e difesi dagli avvocati S U e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

La Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, F Z, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

nei confronti


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi prot. 3803339 del 30.8.2021, notificato in data 9.9.2021, ed i relativi avvisi di avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo ex art. 167, d.lgs 42/2004;

- della D.G.R. 1319/2013, sulle modalità di riconoscimento dell'esclusione della qualifica di “bosco” ai sensi dell'art. 2, d.lgs 227/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza ;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato, che comporterebbe, già nelle more della decisione della causa, la irreversibile distruzione delle viti e la cessazione della coltivazione, nonché i costi di ripiantumazione;

Considerato, quanto al “fumus boni juris”, che la complessità delle questioni dedotte non si presta a una loro delibazione sommaria, ma esige l’approfondimento proprio della sede di merito;

Ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, mentre l’interesse imprenditoriale del ricorrente sarebbe compromesso senza rimedio dalla distruzione delle viti, un temporaneo differimento del ripristino non pregiudica una successiva e definitiva tutela del valore paesaggistico.

Ritenuto pertanto opportuno conservare la “res adhuc integra” nelle more della decisione in merito, da fissare con sollecitudine alla data del 1 dicembre 2022;

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