TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2021-11-26, n. 202100616
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Pubblicato il 26/11/2021
N. 00616/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01191/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2021, proposto da
A C e L T, rappresentati e difesi dagli avvocati S U e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, F Z, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'Ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi prot. 3803339 del 30.8.2021, notificato in data 9.9.2021, ed i relativi avvisi di avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo ex art. 167, d.lgs 42/2004;
- della D.G.R. 1319/2013, sulle modalità di riconoscimento dell'esclusione della qualifica di “bosco” ai sensi dell'art. 2, d.lgs 227/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza ;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato, che comporterebbe, già nelle more della decisione della causa, la irreversibile distruzione delle viti e la cessazione della coltivazione, nonché i costi di ripiantumazione;
Considerato, quanto al “fumus boni juris”, che la complessità delle questioni dedotte non si presta a una loro delibazione sommaria, ma esige l’approfondimento proprio della sede di merito;
Ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, mentre l’interesse imprenditoriale del ricorrente sarebbe compromesso senza rimedio dalla distruzione delle viti, un temporaneo differimento del ripristino non pregiudica una successiva e definitiva tutela del valore paesaggistico.
Ritenuto pertanto opportuno conservare la “res adhuc integra” nelle more della decisione in merito, da fissare con sollecitudine alla data del 1 dicembre 2022;