TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2012-06-20, n. 201205686

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2012-06-20, n. 201205686
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201205686
Data del deposito : 20 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03076/2012 REG.RIC.

N. 05686/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03076/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3076 del 2012, proposto da:
Soc Ca’ Dei Colli Azienda Vinicola S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti D R, P G e F M S, con domicilio eletto presso F M S in Roma, corso Trieste, 85;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Tito Munari, Ezio Zanon ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5;

nei confronti di

Soc Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella Doc, nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Coggiatti e Stefano Dindo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Lazio, 20/C;

per l'annullamento

- dell’autorizzazione n. 1570, rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 26 gennaio 2012, con la quale la ditta Ca’ Dei Colli Srl Azienda Vinicola è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 8.4.2010, ad effettuare le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento del vino D.O.C.G. “Amarone Valpolicella”, il vino D.O.C.G. “Recioto della Valpolicella” e D.O.C.G. “Valpolicella Ripasso” al di fuori della zona di produzione;

- del parere della Regione Veneto richiamato nel provvedimento n. 1570;

- dei decreti ministeriali del 24.3.2010 di approvazione dei disciplinari per il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella”, “Ripasso della Valpolicella”, “Valpolicella Recito” e “Valpolicella classico”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione Veneto e della Società Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella Doc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 30 marzo 2012 e depositato il successivo 24 aprile, la Ca’ Dei Colli S.r.l. Azienda Vinicola, quale soggetto autorizzato all’imbottigliamento dei vini “Amarone”, “Recioto” e “Ripasso” per un periodo di almeno tre anni antecedenti all’entrata in vigore della disciplina dettata dall’art. 5, comma 3, dei DD.MM. del 24.3.2010 e dalla’rt. 10 del D.Lgs. n. 61 del 2010 per conto di diverse aziende agricole, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse alla continuazione dell’attività di invecchiamento e di imbottigliamento dei suddetti vini al di fuori della zona di produzione senza alcuna limitazione legata al soggetto produttore.

Al riguardo vengono prospettati come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la Regione Veneto ed il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella DOC.

Le part resistenti hanno eccepito nel merito l’infondatezza dei motivi di censura.

Il ricorso è manifestamente infondato, stante il chiaro dettato normativo applicato al caso concreto ed in ragione dell’assenza di qualsiasi censura ad hoc finalizzata a porre nel nulla i decreti ministeriali del 24 marzo 2010 con cui si approvano i disciplinari per la produzione dei vini DOC o DOCG della zona di produzione denominata “Valpolicella”.

La tesi difensiva della parte ricorrente - che si sviluppa nella prospettazione del vizio di violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 61 del 2010 e degli artt. 5 dei quattro disciplinari del 24.3.2010, nonché del vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti – è tutta incentrata sul presupposto che l’attività in deroga invocata sia legata indissolubilmente all’imbottigliamento che è stato comunque svolto già prima dell’entrata in vigore dei nuovi disciplinari che pongono delle maggiori e diverse restrizioni rispetto alla disciplina di cui al D.M. del 21.8.1968, in virtù del quale la Società Agricola ricorrente era stata a suo tempo autorizzata all’attività di imbottigliamento fuori della zona di produzione.

E’ opportuno precisare che è del tutto irrilevante la disciplina in concreto applicabile (D.Lgs. n. 61 del 2010 o D.M. del 24.3.2010) atteso che in ogni caso la deroga richiesta al Ministero competente sarebbe comunque priva del requisito imprescindibile dettato sia dal legislatore che dall’Amministrazione centrale competente: dimostrazione documentale dell’attività dell’imbottigliamento (presupposto inserito nella norma di legge e nel disciplinare) e dell’invecchiamento fuori zona di produzione (presupposto richiesto unicamente dai distinti disciplinari di produzione) da almeno due anni non continuativi (per la legge) e/o tre anni (per i rispettivi disciplinari) nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge o precedenti l’entrata in vigore del disciplinare.

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dimostrato che l’attività di imbottigliamento, nel periodo precedente all’entrata in vigore della D.Lgs. n. 61/2010 e dei rispettivi disciplinari approvati con D.M. del 24.3.2010, è avvenuto soltanto per il vino prodotto dalla “Soc. Agr. Sartori Rino” e dalla “Az. Agr. Bonazzi Dario e Fabio”.

La regola principale dettata dall’art. 5, comma 2, dei rispettivi disciplinari è che le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento possono avvenire all’interno dell’intero territorio dei comuni della zona di produzione, appositamente delimitata dall’art. 3.

Ciò non è affatto smentito dalle disposizioni di legge dato che nel 3° e4° comma dell’art. 10 del citato D.Lgs.

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