TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-02-25, n. 201902549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-02-25, n. 201902549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902549
Data del deposito : 25 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2019

N. 02549/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00030/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2018, proposto da
C P, rappresentato e difeso dall'avvocato C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 04/10/2017, notificato in data 04/10/2017, con cui il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Commissione di cui all'articolo 106, comma 3, D. L.vo 443 del 30/10/1992, ha comunicato il giudizio di “NON IDONEO” al Sig. Perone Claudio per l'“Assunzione straordinaria nel Corpo di polizia penitenziaria di allievo agente del ruolo maschile: art. 1, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con la legge 27 febbraio 2017, n. 19” con la seguente motivazione: “Esiti cicatriziali di recente ed incompleta rimozione di tatuaggi - art. 123, c. 1, lett. c”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia il 4 dicembre 2017, il ricorrente impugna il giudizio della commissione medica di seconda istanza che lo ha ritenuto non idoneo per l’assunzione straordinaria nel Corpo di polizia penitenziaria per esiti cicatriziali di recente ed incompleta rimozione di tatuaggio all’avambraccio, ai sensi dell’articolo 123, comma 1, lettera C del decreto legislativo numero 443 del 1992.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione del decreto legislativo 443 del 1992 e della circolare del ministero della Giustizia dell’11 luglio 2007, trattandosi di tatuaggio rimosso con uno specifico trattamento, privo di contenuti offensivi o comunque idonei a screditare le forze di polizia.

Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione e del contraddittorio.

Il Ministero della Giustizia si costituisce per resistere al ricorso, depositando documentazione anche fotografica.

In fase cautelare, con ordinanza numero 1273 del 7 marzo 2018, il Tribunale amministrativo regionale accoglie l’istanza del ricorrente, ammettendolo, con riserva, alla prosecuzione del concorso.

Il ricorso è trattato all’udienza pubblica del 19 febbraio 2019, passando in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, interessato allo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 375 posti nel ruolo degli agenti di polizia penitenziaria, è stato ritenuto non idoneo per esiti cicatriziali di recente ed incompleta rimozione di tatuaggio all’avambraccio.

Con il primo motivo di impugnazione chiede l’annullamento del giudizio di non idoneità deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, non ravvisando i presupposti per l’esclusione, trattandosi di tatuaggio in avanzato stato di rimozione, non deturpante, quindi, e non offensivo, non essendo indice di personalità abnorme.

Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione e del contraddittorio.

La censura sul difetto di motivazione e di istruttoria è fondata e assorbente.

L’art. 123 del D.lgs. 443/1992, disciplinante le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi, stabilisce che i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

Tenendo conto della possibilità che l’immagine del poliziotto sia deturpata dalla presenza di un tatuaggio visibile, indossando l’uniforme, la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 22/09/2016, n. 9903) ritiene che la presenza di un tatuaggio in zona visibile sia sufficiente per giustificare l'esclusione del candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio in questione possa risultare indicativo di personalità abnorme.

Nel caso di specie, peraltro, dalla documentazione fotografica allegata al ricorso si evince che la rimozione del tatuaggio è in stato avanzato e che l’immagine originaria è oramai quasi invisibile.

Pertanto, si deve ritenere che la commissione medica di riesame avrebbe dovuto valutare l’eventualità che il tatuaggio stesso risultasse meno evidente e comunque destinato a scomparire al termine del trattamento sanitario di rimozione, in corso al momento della visita di seconda istanza.

Il ricorso, di conseguenza, deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.

Il ricorrente, di conseguenza, è ammesso alla prosecuzione della procedura concorsuale.

Le spese processuali, in ragione della particolarità nel caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti.

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