TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-14, n. 202400069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-14, n. 202400069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400069
Data del deposito : 14 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2024

N. 00273/2024 REG.RIC.

N. 00069/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00273/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2024, proposto dalla Draeger Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 99055259D0, rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della An.Cor-Med di C M, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione del responsabile “SC Acquisizione di beni e servizi” n. 366 del 10 giugno 2024, con la quale è stata disposta, previa approvazione degli atti della procedura, l’aggiudicazione della procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 d.lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiali di consumo per apparecchiature di proprietà per un periodo di 48 mesi, per gli Enti del SSR della Regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al lotto n. 445;

- di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione tecnica giudicatrice e allegati alla determinazione n. 366;

-nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto, precedente e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Arcs;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che all’odierna camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare proposta col ricorso;

Ritenuto di dover prendere atto della predetta rinuncia e di fissare contestualmente l’udienza pubblica di discussione;

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