TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-07-13, n. 201106295

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-07-13, n. 201106295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201106295
Data del deposito : 13 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11660/2010 REG.RIC.

N. 06295/2011 REG.PROV.COLL.

N. 11660/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11660 del 2010, proposto dal dottor S M, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Crescenzio 19;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'accertamento

del diritto a percepire i compensi (asseritamente) spettantigli quale corrispettivo dell’attività svolta – dall’ottobre del ’95 al dicembre del ’99 – in favore del(l’allora esistente) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e per la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in cui la predetta Amministrazione è, nel frattempo, confluita) ad erogargli, maggiorate degli accessori di legge, le relative somme di denaro.


Visto il ricorso. con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, il dottor S M ha chiesto (previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti)

a) l’accertamento del diritto a percepire i compensi (asseritamente) spettantigli quale corrispettivo dell’attività svolta – dall’ottobre del ’95 al dicembre del ’99 – in favore del(l’allora esistente) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e

b) la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in cui la predetta Amministrazione è, nel frattempo, confluita) ad erogargli, maggiorate degli accessori di legge, le relative somme di denaro .

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.7.2011, il Collegio – riscontrata (“ in limine litis ”) la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione – constata come le pretese attoree siano sostanzialmente fondate.

In ordine a quanto statuito in punto di rito, si osserva

-che l’eccezione di litispendenza sollevata dalla difesa erariale è priva di rilevanza: atteso che il procedimento che si era venuto ad incardinare per effetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso – il 31.3.2008 – in favore del M (che, nel periodo considerato, aveva diretto – prima come Presidente e poi come Coordinatore – il “Servizio di controllo interno” del Ministero del Bilancio) può, a pieno titolo, ritenersi concluso (con la pronuncia della sentenza n.622/2009;
e, comunque, del decreto presidenziale n.3971/2011: col quale, a seguito dei “rimpalli” di giurisdizione che hanno caratterizzato l’annosa vicenda, si è preso atto della rinuncia all’opposizione da parte della p.a. e si è – quindi – dichiarata l’estinzione di detto procedimento)
;

-che pure pretestuose risultano le, parimenti sollevate, eccezioni di irricevibilità e di prescrizione: posto

a) che il M ha sempre inteso agire a tutela di un suo diritto soggettivo (e non, già, di un interesse legittimo) ;

b) che il presente ricorso non può assolutamente considerarsi proposto “in riassunzione” di un precedente giudizio (non foss’altro perché questo è stato, come si è visto, completamente definito) ;

c) che, come chiarito dalle stesse SS.UU. della Cassazione, il compenso richiesto dall’interessato ha natura indennitaria. (E, ad esso, si applica – pertanto – l’ordinaria prescrizione decennale;
e non quella breve: prevista, con riferimento ai singoli ratei, per i crediti “retributivi”)
.

Per quel che concerne il merito della questione, si fa presente

-che, se è vero che l’attribuzione di un incarico quale quello ricoperto (a suo tempo) dal M sarebbe dovuta avvenire “senza oneri per lo Stato”, è altresì vero che il disposto di cui all’art.3 quater del D.L. n.163/95 implica esclusivamente la necessità - per il conferente – di reperire al suo interno (e, cioè, senza alcuna variazione - o spesa aggiuntiva - per il bilancio pubblico) le risorse necessarie per potersi giovare di determinate prestazioni ;

-che, nel caso di specie, vi è – comunque – stata l’erogazione delle energie lavorative di un soggetto a favore di un altro: che ne ha indubbiamente tratto un significativo giovamento ;

-che ciò è sufficiente a render applicabile, in favore di chi ha svolto (essendone stato espressamente richiesto) la propria attività (in un contesto – cfr., sul punto, C.d.S., II, n.1498/2002 – riconducibile al precetto di cui all’art. 36 Cost.), il disposto dell’art.2042 c.c.. (Dato che, per giurisprudenza risalente, gli estremi dell’ingiustificata locupletazione sono ravvisabili anche nei casi in cui si sia profittato di servizi prestati – da altri – senza corrispettivo) .

Nel ribadire (conclusivamente;
e con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite: liquidate come da dispositivo) che le pretese azionate dal M sono – nell’” an ” – pienamente fondate, il Collegio – ritenendo di dover ricorrere (per quel che concerne la determinazione del “ quantum debeatur ”) alle facoltà concessegli (in caso di condanne pecuniarie) dall’art.34, IV comma, del d.lg. n.104/2010 – non può che invitare l’Amministrazione intimata a proporre (o, meglio, ad offrire) al M (entro il termine di 30 giorni: decorrente dalla notificazione della presente sentenza) il pagamento di una somma di denaro che risulti congrua rispetto alle circostanze.

In ossequio a quanto previsto – più specificamente – dalla cennata disposizione legislativa, si precisa che tale proposta dovrà tener conto (oltre che dell’elevatissima professionalità del M) del fatto

a) che il (successivamente intervenuto) D.M. 23.11.2006 ha ufficialmente stabilito che l’incarico “de quo” deve esser compensato (al lordo) con 45.000 euro annui ;

b) che il decreto ingiuntivo n.1 del 2008 (revocato solo per motivi “formali”: e non “sostanziali”) aveva già quantificato il credito del M (al netto degli accessori) in euro 64.187,98 ;

c) che la Corte dei conti (cfr. sez. contr., n.48, del 29.4.91) ha sottolineato (si cita testualmente) che “alla controprestazione………indennitaria………percepita dal funzionario onorario si deve riconoscere quella stessa funzione di sostentamento…………, prevalente rispetto alla funzione di rimborso-spese, che caratterizza la retribuzione del lavoratore dipendente” .

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi