TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-07-13, n. 201106295
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Testo completo
N. 06295/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11660/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11660 del 2010, proposto dal dottor GI GI, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scacchi, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Crescenzio 19;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'accertamento
del diritto a percepire i compensi (asseritamente) spettantigli quale corrispettivo dell’attività svolta – dall’ottobre del ’95 al dicembre del ’99 – in favore del(l’allora esistente) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e per la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in cui la predetta Amministrazione è, nel frattempo, confluita) ad erogargli, maggiorate degli accessori di legge, le relative somme di denaro.
Visto il ricorso. con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, il dottor GI GI ha chiesto (previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti)
a) l’accertamento del diritto a percepire i compensi (asseritamente) spettantigli quale corrispettivo dell’attività svolta – dall’ottobre del ’95 al dicembre del ’99 – in favore del(l’allora esistente) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e
b) la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in cui la predetta Amministrazione è, nel frattempo, confluita) ad erogargli, maggiorate degli accessori di legge, le relative somme di denaro .
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.7.2011, il Collegio – riscontrata (“ in limine litis ”) la sussistenza dei