TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-07-13, n. 201106295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-07-13, n. 201106295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201106295
Data del deposito : 13 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11660/2010 REG.RIC.

N. 06295/2011 REG.PROV.COLL.

N. 11660/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11660 del 2010, proposto dal dottor GI GI, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scacchi, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Crescenzio 19;



contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;



per l'accertamento

del diritto a percepire i compensi (asseritamente) spettantigli quale corrispettivo dell’attività svolta – dall’ottobre del ’95 al dicembre del ’99 – in favore del(l’allora esistente) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e per la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in cui la predetta Amministrazione è, nel frattempo, confluita) ad erogargli, maggiorate degli accessori di legge, le relative somme di denaro.

Visto il ricorso. con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, il dottor GI GI ha chiesto (previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti)

a) l’accertamento del diritto a percepire i compensi (asseritamente) spettantigli quale corrispettivo dell’attività svolta – dall’ottobre del ’95 al dicembre del ’99 – in favore del(l’allora esistente) Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e

b) la conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in cui la predetta Amministrazione è, nel frattempo, confluita) ad erogargli, maggiorate degli accessori di legge, le relative somme di denaro .

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.7.2011, il Collegio – riscontrata (“ in limine litis ”) la sussistenza dei

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