TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-03-26, n. 200900677
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N. 00677/2009 REG.SEN.
N. 00209/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2009, proposto da:
Congregazione Religiosa delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. G M e A S, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Equitalia ETR S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. E D V, con domicilio eletto presso l’avv. Modesto Garofalo in Bari, piazza Garibaldi 27;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del diniego espresso da Equitalia ETR s.p.a. con nota protocollo 120 del 13 gennaio 2009 avverso la richiesta di accesso ai documenti avanzata dalla Congregazione con lettera raccomandata a.r. del 9 gennaio 2009;
per l’accertamento del diritto ad ottenere copia conforme del documento richiesto con la suddetta lettera raccomandata a .r. del 9 gennaio 2009;
nonché per la condanna di Equitalia ETR s.p.a., ad esibire, mediante estrazione di copia la documentazione richiesta integralmente e senza eccezione alcuna;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia ETR S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere D D;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Congregazione ricorrente ha richiesto, a mezzo raccomandata a. r. all’Equitalia ETR s.p.a., agente per la riscossione per la Provincia di Bari, di rilasciare copia conforme dell’originale della cartella di pagamento 014/2008/00822824/11/000, nonché copia conforme all’originale dell’avvenuta notifica della suddetta cartella che dall’estratto del ruolo dell’Equitalia risultava notificata il 5 gennaio 2009 e che la ricorrente Congregazione non aveva mai ricevuto.
L’istanza di accesso era motivata in relazione all’esercizio del diritto di difesa.
L’Equitalia con nota del 13 gennaio 2009 negava il rilascio significando che “..copia del referto di notifica, giusta quanto dispone l’art. 26 del D.P.R. 602/73, potrà essere visionato dal contribuente o suo delegato, presso lo Sportello Equitalia ETR SPA di Trani, dal lunedì al venerdì…”.
La ricorrente sostiene che l’operato di Equitalia è illegittimo e fortemente lesivo di precipue norme di legge e delle fondate prerogative della Congregazione.
Deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 26 del d.p.r. 602 del 1973.
L’Equitalia, costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda, non avendo opposto alcun diniego all’accesso, ed ha depositato una relata di notifica, concludendo per la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che la relata di notifica priva della relativa cartella di pagamento non soddisfa l’interesse azionato dalla ricorrente.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2009, il ricorso è stato assegnato in decisione.
L’eccepita cessazione della materia del contendere non sussiste.
Il ricorso nel merito è fondato e merita accoglimento.
La questione sull’esercizio dell’accesso nei confronti dell’agente della riscossione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto alla ostensione della documentazione relativa alla procedura di riscossione.
Ai sensi dell’art. 22, 1°comma lettere d) ed e) della l. 7 agosto 1990, n. 241, per documento amministrativo si intende “ogni rappresentazione grafica… elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento…concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale “ e detenuti da soggetto di diritto pubblico o di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e, dunque, anche dall’agente della riscossione (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 21 febbraio 2008, n. 320;TAR Sicilia, Catania, 15 gennaio 2007, n. 62).
L’accesso è consentito a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata quale, nel caso, il diritto di difesa, attesa la possibile apertura di una procedura esecutiva per una cartella di pagamento che la ricorrente afferma di non aver mai ricevuto.
La relata di notifica depositata in giudizio dalla difesa di Equitalia, mancando dell’allegata cartella di pagamento, non consente di verificare se è riferita alla cartella oggetto dell’accesso.
Quanto alle modalità per l’esercizio dell’accesso, la limitazione all’accesso informale mediante la sola visione del documento non trova fondamento nella legge 241 del 1990.
Il diritto di accesso, come già detto, consiste nella visione ed estrazione di copia dei documenti detenuti dall’agente della riscossione e non incontra altri limiti che quelli previsti dalla legge 241 del 1990, normativa di applicazione generale.
L’esercizio dell’accesso così come disciplinato dalla l. 241 del 1990, è pieno e quindi può avere ad oggetto non solo la visione ed estrazione di copia ma anche la richiesta di copia conforme di un documento detenuto dall’agente della riscossione, ove il documento sia indicato per estremi e quindi sia di facile reperibilità.
Quanto alla previsione dell’art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, comma 4, “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” non individua una modalità di accesso ai documenti, ma disciplina il rapporto giuridico corrente tra l’agente della riscossione e il debitore con specifico riferimento all’onere probatorio della pretesa di pagamento.
E’ in conseguenza illegittimo il diniego opposto da Equitalia all’istanza della ricorrente e, per l’effetto, va ordinato ad Equitalia ETR s.p.a. di fornire alla ricorrente Congregazione copia conforme dell’originale della cartella esattoriale 014/2008/00822824/11/000 con allegata copia conforme all’originale della relazione dell’avvenuta notifica della cartella stessa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nell’importo indicato in dispositivo.