TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-03-17, n. 202203098
Ordinanza cautelare
6 marzo 2019
Sentenza
17 marzo 2022
Ordinanza cautelare
6 marzo 2019
Sentenza
17 marzo 2022
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2022
N. 03098/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01581/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2019, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. -OMISSIS- del 2018 datata 23 ottobre 2018 e notificata in pari data, del Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali- avente ad oggetto “ RE in congedo -OMISSIS-, istanza di riesame in autotutela in data 31.08.2018, istanza di ripristino del rapporto di impiego e di ricostituzione della carriera in data 31.08.2018 ” e per l'annullamento di tutti gli atti prodromici, preordinati (incluse le note prot. -OMISSIS-del 23 maggio 2018; prot.-OMISSIS-del 26 giugno 2018; dichiarazione di completezza del Comando Regionale Campania Uff. Personale datata 19 novembre 2018) consequenziali anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente;
per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni ingiusti patiti dal ricorrente, così come quantificati nel presente atto, a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa consistita nell'impedire al -OMISSIS-di pervenire ad un fruttuoso riesame in autotutela delle istanze da lui prodotte, vedendosi invece notificare il diniego sull'istanza tendente al ripristino del rapporto di impiego e di ricostituzione della carriera, così finendo per non ristorare il danno alla salute da lui riportato a causa delle traversie giudiziarie vissute e - in concorso - del conseguente mancato soddisfacimento da parte dell'Amministrazione delle predette istanze;
per la condanna della parte resistente alla reintegrazione del -OMISSIS-, a far data dal congedo dell'1° dicembre 2004, con il grado di NE LL decorrente dal 1°gennaio 2003 (non dal 2004 come sostiene la G.d.F.) e da questa data sino alla data del limite massimo pensionabile previsto dalle norme in vigore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ufficiale della Guardia di Finanza (ora in congedo), veniva coinvolto, nel corso della propria carriera, in alcuni procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 326, 368 e 479 c.p. A causa di tali eventi veniva collocato in congedo facoltativo con determina del 2 dicembre 2004.
Lo stesso veniva poi assolto, con sentenza irrevocabile, da ogni accusa, con le formule assolutorie più ampie (in due procedimenti perché “il fatto non costituisce reato”, in altro procedimento perché “il fatto non sussiste”).
In data 10 maggio 2018, presentava quindi un’istanza all'Amministrazione con cui richiedeva:
(1) il ripristino della propria carriera, ex art. 18, comma 3 del d.lgs. n.69/2001, in relazione al venir meno delle cause impeditive che lo avevano visto escluso dalle aliquote di avanzamento a far data dal 1° gennaio 2003;
(2) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, quale asserita conseguenza delle vicissitudini giudiziarie subite.
L'Ufficio Personale Ufficiali del I Reparto del Comando Generale, in riscontro alla predetta missiva (in data 23 maggio 2018), rappresentava che:
(1) il ricorrente sarebbe stato incluso nelle aliquote di valutazione, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.69/2001, per l'anno 2004;
(2) era stata interessata, per competenza, la Direzione di Sanità per quanto concerneva la causa di servizio.
Con successiva p.e.c. del 25 maggio 2018, il ricorrente:
(1) rappresentava che la sua valutazione al grado di NE LL avrebbe dovuto avere decorrenza " alla data dell'01.01.2013 e non dal 2004 come riferito dal Comando Generale ";
(2) affermava di aver diritto alla ricostruzione della carriera fino al grado conseguito dai parigrado congedati per limiti di età, in quanto la sua domanda di congedo, intervenuta prima dell'età pensionabile, era stata presentata in ragione del suo coinvolgimento nelle citate vicissitudini processuali, conclusesi con la sua assoluzione;
(3) chiedeva nuovamente l'avvio della pratica per il riconoscimento della causa di servizio.
Il Comando Generale, con foglio n. -OMISSIS-in data 26 giugno 2018, confermava all’interessato quanto precedentemente comunicatogli.
In data 30 agosto 2018, il ricorrente presentava, altresì:
(1) un'istanza di riesame in autotutela in relazione alle decisioni relative alle precedenti istanze;
(2) una domanda di ricostruzione della carriera e di ripristino del rapporto di impiego ai sensi della legge 350/2003.
Analoghe richieste venivano presentate con ulteriori istanze del 10 ottobre 2018.
L'Amministrazione, in data 23 ottobre 2018, evadeva le ultime richieste del ricorrente, segnalando, con particolare riferimento all'istanza concernente il ripristino del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 3 della l. n. 350/2003, l'irricevibilità della stessa poiché " presentata soltanto in data 31 agosto 2018, a oltre 9 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento assolutorio " (avvenuto in data 11 novembre 2017).
Per quel che attiene invece alla domanda di ricostruzione della carriera il sig. -OMISSIS-:
- veniva iscritto nel quadro di avanzamento, ad anzianità, al grado di NE LL per l'anno 2004 (decreto direttoriale in data 20 dicembre 2018);
- veniva promosso al grado superiore " con decorrenza ... dal 1° gennaio 2004 " determinando, per l'effetto, che anche il collocamento in congedo " è da intendersi avvenuto con il grado di tenente colonnello anziché con quello di maggiore " (decreto del 27 dicembre 2018 del Capo Ufficio Personale Ufficiali - I Reparto del Comando Generale).
2. Con l’odierno gravame il ricorrente ha agito avverso il diniego di autotutela, nonché avverso gli atti ad esso