TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202400485

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202400485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400485
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00485/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00515/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gial Plast S.r.l., Bianco Igiene Ambientale S.r.l., Armando Muccio S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati L Q, P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Galatone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito di Raccolta Ottimale 6/LE (ARO 6/LE), non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti - AGER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- della nota prot. 0008768 del 17/3/2023 con cui il Responsabile del 7° Settore – Lavori Pubblici - Ambiente del Comune di Galatone ha posto delle riserve sulla corresponsione del maggiore onere richiesto dal R.T.I. ricorrente a titolo di revisione prezzi, a partire dal secondo anno di gestione, ritenendo soggetta la commessa al metodo ARERA, di cui alle deliberazioni n. 443/19/R/RIF e n. 363/2021/R/RIF;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gial Plast S.r.l. il 16/11/2023, per l’annullamento, oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche

- della nota prot. n. 0031060 del 16/10/2023 con cui il Responsabile del 7° Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizio Ambiente del Comune di Galatone, in riscontro alla nota del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO prot. 42160 del 31/7/2023 ha nuovamente respinto, nei limiti della propria competenza territoriale, la domanda di revisione e adeguamento del prezzo contrattuale del contratto rep. n. 6241 del 22.03.2018 avente ad oggetto i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell’Ambito Raccolta Ottimale n. 6 della Provincia di Lecce per anni 9 (CIG 618272848C), relativamente agli ultimi 2 anni di gestione (2022/2023);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;

e per l’accertamento e la declaratoria del diritto delle società ricorrenti al compenso revisionale ai sensi della disciplina contrattuale per l’espletamento del servizio di igiene urbana in favore del Comune di Galatone dal 1/1/2020 a tutt’oggi, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2022, previa disapplicazione, ove occorra, di eventuali clausole di segno contrario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatone e l’atto di intervento ad opponendum dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. L Q per la parte ricorrente, avv. P G per il Comune di Galatone e avv. M L per l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione Rifiuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Le imprese Gial Plast S.r.l., Bianco Igiene Ambientale S.r.l. e Armando Muccio S.r.l. – costituite nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese gestore (d’ora in poi R.T.I.) del servizio di igiene urbana dei Comuni facenti parte dell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 6 della Provincia di Lecce, tra cui quello di Galatone – hanno proposto ricorso avverso gli atti, in epigrafe indicati, con cui l’Amministrazione comunale intimata ha posto delle riserve sulla corresponsione del maggiore onere richiesto dallo stesso R.T.I. a titolo di revisione prezzi, a partire dal secondo anno di gestione, ritenendo soggetta la commessa al metodo ARERA, di cui alle deliberazioni n. 443/19/R/RIF e n. 363/2021/R/RIF.

1.1. La parte ricorrente contesta, in particolare, la nota prot. n. 8768 del 17.3.2023, con la quale il Comune di Galatone ha ritenuto: a ) quanto all’adeguamento del canone relativo al secondo anno di gestione, che vi sia una condizione ostativa rappresentata dall’articolo 3, comma 4, della deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF, riferita all’ipotesi di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF propedeutico all’applicazione del nuovo sistema tariffario (MTR); b ) quanto agli anni successivi, di liquidare un acconto “nel limite degli importi stabiliti dal PEF approvato da AGER Puglia con Determinazione n. 274 del 21/07/2021” .

1.2. Il R.T.I. sostiene che il contratto di appalto, stipulato in data 22 marzo 2018, è soggetto alla clausola di revisione prevista dall’art. 18 del Capitolato speciale di appalto, in conformità alla disciplina, di natura imperativa e inderogabile, dettata dall’art. 115 del D. Lgs n. 163/2006, e che il metodo ARERA non possa essere applicato ai contratti in corso di esecuzione, venendo altrimenti in rilievo la violazione del principio di irretroattività e del divieto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

1.3. La difesa attorea ha chiesto, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la declaratoria del suo diritto al compenso revisionale secondo la disciplina contrattuale, oltre interessi moratori, nonché la sospensione della efficacia esecutiva dei provvedimenti stessi, in ragione della sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora .

1.4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, instando preliminarmente per la inammissibilità del ricorso e, nel merito, per l’infondatezza dello stesso, con vittoria di spese e competenze di lite.

1.5. Con ordinanza n. 334/2023 del 19.6.2023 la Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.

2. Con motivi aggiunti depositati in data 16.11.2023, le ditte ricorrenti hanno impugnato il sopravvenuto atto dirigenziale - ossia la nota prot. n. 31060 del 16.10.2023 -, con cui il Comune di Galatone ha nuovamente respinto la domanda di revisione ed adeguamento del prezzo contrattuale, relativamente agli ultimi due anni di gestione (2022/2023).

2.1. Successivamente ha spiegato intervento ad opponendum AGER Puglia, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato, con ogni consequenziale statuizione in tema di spese ed onorari di giudizio.

2.2. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.

3. In limine va superata l’eccezione, proposta dalla difesa attorea, di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di AGER Puglia, in quanto AGER ha un interesse qualificato al mantenimento dei provvedimenti impugnati, avendo concorso alla determinazione delle tariffe c.d. MTR ( Metodo Tariffario Rifiuti ), la cui applicazione è in questa sede contestata.

3.1. In specie, la L.R. n. 24/2012 attribuisce ad AGER – quale Ente di Governo dell’Ambito unico regionale cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente ai sensi del comma 1 bis dell’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 – il compito di “determina (re) le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale” [v. art. 9, co. 7, lett. a ), nel testo introdotto dall’art. 5, comma 1, della L.R. 4 agosto 2016, n. 20].

3.2. Sussiste quindi un interesse dell’Agenzia interveniente a sostenere la legittimità delle determinazioni adottate dal Comune di Galatone, stante lo specifico ruolo alla stessa riconosciuto dalla legge in subiecta materia .

4. Si può poi prescindere dalle eccezioni, proposte dalla difesa comunale (e ribadite dall’interveniente), di inammissibilità per carenza di interesse alla decisione per l’asserita natura endoprocedimentale dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo e per l’omessa impugnazione delle deliberazioni assunte da ARERA e da AGER al fine di determinare le tariffe de quibus (quali atti presupposti a quelli impugnati), perché il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati nel merito.

5. Con articolato ordine di censure, la parte ricorrente lamenta che il Comune di Galatone, contravvenendo alla disciplina contrattuale, abbia posto riserve sulla corresponsione del maggiore onere richiesto per la revisione prezzi; viene contestata, in particolare, l’applicazione retroattiva del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), in quanto il contratto che disciplina il rapporto tra le parti è stato stipulato prima dell’adozione di tale metodo.

5.1. Ad avviso della parte, la prevalenza del suddetto metodo tariffario, introdotto dall’Autorità regolatoria ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF cozza non solo con la preesistenza del contratto di appalto, ma anche con la circostanza che alla fattispecie è applicabile ratione temporis la disciplina del D. Lgs. n. 163/2006, e segnatamente l’art. 115, trasfuso negli artt. 3 e 18 del contratto, che impongono la revisione quale istituto inderogabile.

5.2. La difesa attorea rimarca, inoltre, che l’art. 115 D. Lgs. n. 163 cit. ha natura di norma imperativa, imponendo la revisione dei prezzi come meccanismo inderogabile posto a presidio di interessi sovraordinati, di talché il rifiuto di riconoscere la revisione del canone comprometterebbe sia l’interesse pubblico alla qualità del servizio, sia l’equilibrio contrattuale a favore del gestore, come peraltro riconosciuto

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