TAR Parma, sez. I, sentenza 2019-04-29, n. 201900111

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2019-04-29, n. 201900111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201900111
Data del deposito : 29 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2019

N. 00111/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2019, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, viale Mariotti, 1;

contro

Ministero della Salute non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del tribunale di Parma n. 233/03 rs;
resa il 9/04/2003, munita della formula esecutiva in data 20/05/2003, non gravata come da certificato rilasciato in data 27/01/2016, con il quale il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero della Salute alla refusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 900,00 più accessori con distrazione a favore del procuratore antistatario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 114 c.p.a. – notificato il 28.1.2019 e depositato il 19.2.2019 – l’avv. Marcello Zivieri, in qualità di difensore antistatario, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza di cui in oggetto nella parte in cui condannava il Ministero della Salute al pagamento delle spese legali, liquidate in € 900,00 oltre IVA e CPA.

L’intimata amministrazione non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è fondato.

La sentenza, non impugnata e passata in giudicato (cfr. doc. n. 2 del ric.), munita di formula esecutiva, risulta notificata in tale forma al Ministero della Salute sede di Roma (doc. n. 1). Come risulta dal doc. n. 3, il ricorrente ha sollecitato al Ministero il pagamento con note dell’11/03/2004, 10/12/2004, 21/05/2010, 21/05/2012 e 08/01/2018.

Invero, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi