TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-09-09, n. 202200596
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Pubblicato il 09/09/2022
N. 00596/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2022, proposto da -OMISSIS-e dai suoi fratelli e sorelle -OMISSIS-, rappresentanti e difesi dagli avv.ti F B, PEC fabio.bottinelli@varese.pecavvocati.it, e V M, PEC valentina.meroni@varese.pecavvocati.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. R D, PEC robertodigirolamo@legalmail.it, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP);
-Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Esposito, PEC esposito0393@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
nei confronti
associazione riconosciuta -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dall’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) e dal Comune di -OMISSIS- sulla diffida dell’1.6.2021 (inviata a mezzo pec di pari data), volta ad ottenere l’assistenza sanitaria e personale del sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dall’ASM e dal Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il Cons. P M e uditi gli avv.ti Rosa Giordano, per dichiarata delega dell'avv. F B, Gaetano Esposito e R D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10.6.2019 la Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile dell’INPS di Cuneo ha riconosciuto, con decorrenza dal 17.5.2019, al sig. -OMISSIS-, nato -OMISSIS-, dimesso dall’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) in data 22.1.2019 e successivamente ospite della comunità terapeutica associazione riconosciuta -OMISSIS- di Sommariva del Bosco (CN) “da circa 5 mesi”, -OMISSIS-(L. n. 508/1988)”, per la -OMISSIS-
Prima della scadenza del programma terapeutico di recupero da-OMISSIS-presso la comunità terapeutica associazione riconosciuta -OMISSIS- di Sommariva del Bosco (CN) i fratelli e le sorelle del sig. -OMISSIS-hanno prima tentato di ricoverarlo presso una struttura assistenziale in Provincia di Varese, dove risiedono, e, poiché si era aggravato per la sopravvenienza di-OMISSIS-, in data 28.4.2021 hanno comunicato tale aggravamento, non più compatibile con l’assistenza presso la predetta comunità terapeutica, destinata alla cura di persone -OMISSIS- (cfr. certificati medici dell’associazione riconosciuta -OMISSIS- di Sommariva del Bosco di pari data 28.4.2021), all’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) ed al Comune di -OMISSIS-.
Con nota del 28.5.2021 il Servizio -OMISSIS-, dopo aver rilevato che il sig. -OMISSIS-era titolare di una “pensione INPS all’incirca di € 880,00” e dell’assegno di invalidità di € 520,00 ex L. n. 508/1988, ha ritenuto che i suoi familiari avrebbero dovuto trasferirlo presso una delle idonee strutture assistenziali “presenti nella Regione Basilicata disposte ad accogliere il paziente senza l’aggravio di ulteriori somme per la famiglia”.
Pertanto, i fratelli e le sorelle del sig. -OMISSIS-, sigg. -OMISSIS-, con diffida dell’1.6.2021 (inviata a mezzo pec di pari data), oltre a precisare che il sig. -OMISSIS-era titolare di una pensione sociale di € 450,00 e non di € 880,00 e richiamare l’art. 30 L. n. 730/1983 e l’art. 1 D.P.C.M.