TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202408594
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Testo completo
Pubblicato il 30/04/2024
N. 08594/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01933/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M L, rappresentata e difesa dagli avvocati A M B, G P e S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A F, Valeria Di Girolamo, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.16/01/2023.0000851.ID e del relativo avviso del 20.1.2023 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
della nota prot. n. m_dg.DOG.09/01/2023.0006045.U, a firma del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione;
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.12/12/2022.0017079.ID, ivi inclusi gli elenchi allegati (e nel dettaglio quelli aventi ad oggetto il distretto della Corte d'Appello di Bari) e del relativo avviso del 13.12.2022 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
dell'avviso del 6.12.2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.05/12/2022.0016765.ID e del relativo avviso del 5.12.2022 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.27/05/2022.0007947.ID ivi inclusi gli elenchi allegati e del relativo avviso del 27.5.2022 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.02/05/2022.0005899.ID ivi inclusi gli elenchi allegati e del relativo avviso del 5.5.2022 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
dell'avviso del 26.4.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
del provvedimento prot. n. 5496 del 22.4.2022 e del relativo avviso del 22.4.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia ivi inclusi gli elenchi allegati, a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
dell'avviso dell'11.4.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e delle tabelle allegate;
del provvedimento prot. n. m- g.DOG.06/04/2022.0004813.ID del 6.4.2022 e del relativo avviso del 6.4.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
di tutti gli altri presupposti, connessi, conseguenti e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente. nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria di merito del distretto della Corte d'Appello di Bari e, per l'effetto, ad essere assegnata presso una delle sedi del citato distretto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/10/2023:
per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia,
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.16/01/2023.0000851.ID e del relativo avviso del 20.1.2023 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
della nota prot. n. m_dg.DOG.09/01/2023.0006045.U, a firma del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei Servizi, Direzione generale del personale e della formazione;
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.12/12/2022.0017079.ID, ivi inclusi gli elenchi allegati (e nel dettaglio quelli aventi ad oggetto il distretto della Corte d'Appello di Bari) e del relativo avviso del 13.12.2022 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
dell'avviso del 6.12.2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.05/12/2022.0016765.ID e del relativo avviso del 5.12.2022 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.27/05/2022.0007947.ID ivi inclusi gli elenchi allegati e del relativo avviso del 27.5.2022 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
del provvedimento prot. n. m_dg.DOG.02/05/2022.0005899.ID ivi inclusi gli elenchi allegati e del relativo avviso del 5.5.2022 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
dell'avviso del 26.4.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;
del provvedimento prot. n. 5496 del 22.4.2022 e del relativo avviso del 22.4.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia ivi inclusi gli elenchi allegati, a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
dell'avviso dell'11.4.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e delle tabelle allegate;
del provvedimento prot. n. m-dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID del 6.4.2022 e del relativo avviso del 6.4.2022 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
di tutti gli altri presupposti, connessi, conseguenti e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dell'odierna ricorrente
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria di merito del distretto della Corte d'Appello di Bari e, per l'effetto, ad essere assegnata presso una delle sedi del citato distretto,
e ora anche per l'annullamento, per illegittimità derivata
della n. prot.n. m_dg.DOG.20/07/2023.0011785.ID (ivi inclusi gli allegati) e del relativo avviso del 20.7.2023 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
della nota prot. n. m_dg.DOG.11/07/2023.0011255.ID (ivi inclusi gli allegati) e del relativo avviso dell'11.7.2023 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia), a firma del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, del Ministero della Giustizia;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, anche se di contenuto sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe esponendo di aver partecipato al concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura di 8.171 posti di personale non dirigenziale, a tempo determinato (due anni e sette mesi), con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo presso il distretto della Corte d’Appello di Bari;all’esito della procedura aveva conseguito un punteggio totale pari a 27,55, risultando idonea non vincitrice nella graduatoria.
Con avviso del 6 aprile 2022, l’Amministrazione resistente aveva disposto due scorrimenti di graduatorie, uno distrettuale e l’altro nazionale, precisando che erano legittimati a partecipare allo scorrimento solo gli idonei non vincitori che figuravano nelle graduatorie dei distretti per i quali avevano concorso e che il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede (a livello nazionale e, quindi, per i distretti con posti vacanti e graduatorie incapienti) sarebbe stato considerato come “una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all’Ufficio del processo, con conseguente esclusione dalla graduatoria”.
L’odierna ricorrente, pertanto, al fine di non essere esclusa dalla graduatoria distrettuale della Corte d’Appello di Bari, aveva partecipato al secondo scorrimento di graduatoria a livello nazionale (in occasione del primo scorrimento, avendo preso parte alla procedura concorsuale per il distretto della Corte d’Appello di Bari, aveva espresso la propria preferenza di sede nell’ambito del citato distretto), sottoscrivendo poi il contratto di lavoro presso la Corte di Cassazione, così perdendo l’occasione di ricoprire il ruolo di Addetto all’Ufficio del processo presso il distretto della Corte d’Appello di Bari.
Ciononostante, all’esito della pubblicazione degli avvisi del 5.12.2022-13.12.2022 e, quindi, della lettura degli allegati elenchi dei candidati legittimati a partecipare al terzo scorrimento delle graduatorie, l’odierna ricorrente aveva appreso che l’Amministrazione, annullando sostanzialmente la prescrizione contenuta nel provvedimento del 6 aprile 2022, aveva consentito ai candidati che non avevano preso parte al secondo scorrimento o che, pur avendovi partecipato, non avevano preso servizio presso la sede assegnata, di partecipare al terzo scorrimento di graduatoria, disposto con i provvedimenti del 5.12.2022 – 13.12.2022 presso il distretto della Corte d’Appello di Bari, per il quale gli stessi avevano concorso.
Alcuni di tali candidati, anche quelli che avevano conseguito un punteggio più basso rispetto a quello dell’odierna ricorrente, avevano pertanto preso servizio presso le sedi del distretto della Corte d’Appello di Bari prescelte da quest’ultima.
La ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti che le hanno impedito di beneficiare dello scorrimento distrettuale.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2023 la ricorrente ha impugnato anche i provvedimenti del 20.7.2023 e dell’11.7.2023, con i quali sono stati disposti ulteriori scorrimenti della graduatoria, deducendone l’illegittimità derivata.
All’udienza pubblica del 21 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Le questioni oggetto del presente giudizio sono state già affrontate da questa Sezione a fronte di ricorsi di contenuto analogo, con precedenti sentenze le cui statuizioni devono essere qui condivise (ex multis Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 2945/2023).
Preliminarmente deve essere affrontata la questione della giurisdizione.
Orbene, il Collegio reputa appartenente alla propria giurisdizione la cognizione sull’odierna controversia.
Come è noto, la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento al contenzioso relativo al pubblico impiego c.d. privatizzato, è limitato agli atti c.d. di macro-organizzazione (v. Tar Lazio, sez. III-bis, 21 dicembre 2022, n. 17247) ed alle procedure concorsuali (v. art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo.
Quanto ai primi, va osservato che essi concernono l’organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210). In relazione alle procedure concorsuali, invece, va rammentato che essa terminano con l’approvazione della graduatoria (v. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 908): gli atti successivi, infatti, concernono il diritto soggettivo all’assunzione e, pertanto, sono censurabili dinanzi al giudice ordinario.
Nel caso in esame, parte ricorrente non aziona il proprio diritto soggettivo per far valere la pretesa all’assunzione (avendo già stipulato il contratto di lavoro), bensì censura gli atti di organizzazione amministrativa (nonché il bando di concorso ove interpretato in senso a sé sfavorevole): difatti, vengono impugnati una serie di provvedimenti con i quali si è prima «costituita» una graduatoria nazionale, superando il meccanismo distrettuale, così da assegnare gli idonei in distretti differenti da quelli presso i quali presentavano domanda;successivamente, l’amministrazione adottava altri atti organizzativi coi quali procedeva ad un nuovo scorrimento distrettuale senza prima interpellare chi risultava già in servizio circa la volontà di trasferimento. Appare chiaro, dunque, che si tratti di una domanda per far valere il proprio interesse legittimo contrapposto al potere amministrativo (discrezionale) di organizzazione degli uffici giudiziari (in termini, Tar Lazio, sez. IV, 17 gennaio 2023, n. 843).
Ciò chiarito sulla giurisdizione, va rilevato come, con un unico articolato motivo, parte ricorrente abbia lamentato la violazione dell’art. 14, comma 11, del d.l. n. 80/2021, conv. con modificazioni dalla legge n. 113/2021, la violazione del principio del legittimo affidamento, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l’eccesso di potere.
Difatti, la creazione di una graduatoria nazionale composta di tutti gli idonei dei distretti capienti, unita all’onere di accettazione dell’offerta di lavoro in un distretto differente da quello di candidatura e senza possibilità di «rientrare» nella sede originariamente prescelta, costituirebbe palese illegittimità perché in contrasto con l’ordine della graduatoria e le disposizioni del bando di concorso.
In pratica, candidati collocati in posizione deteriore in graduatoria hanno potuto essere assunti nei distretti prescelti, «superando» di fatto coloro che invece erano stati onerati a prendere servizio negli altri distretti.
Il motivo non può essere accolto.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il concorso in esame concerneva la posizione di funzionario amministrativo addetto all’Upp, da assumere a tempo determinato per due anni e sette mesi: si tratta di figure che il Ministero veniva autorizzato ad assumere nell’àmbito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine di rendere più rapido ed efficiente il servizio giustizia, aiutando i magistrati nell’abbattimento dell’arretrato.
Va poi osservato come il bando prevedesse la possibilità di partecipare per un solo distretto di Corte d’appello, salva la facoltà per l’amministrazione di attingere anche alle graduatorie di altri distretti in caso di incapienza (v. art. 8 bando di concorso, da integrarsi con l’art. 14, comma 11, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 33, comma 2, lett. b), d.l. 1° marzo 2022, n. 17, conv. dalla l. 27 aprile 2022, n. 34).
Proprio in forza della disposizione da ultimo citata, l’amministrazione, dopo un primo scorrimento delle graduatorie dei distretti capienti, procedeva a raccogliere tutti i rimanenti candidati idonei in un’unica graduatoria, rendendo disponibili diverse posizioni nei distretti «vacanti»: gli aspiranti venivano quindi onerari ad esprimere la propria preferenza di sede, con la precisazione che la mancata tempestiva manifestazione di volontà sarebbe stata qualificata come implicita rinuncia all’assunzione.
Nella tornata di assunzioni indicata nel paragrafo precedente l’odierna ricorrente veniva assunta presso la Corte di Cassazione.
Successivamente, con gli atti in questa sede gravati, si riattivava la graduatoria distrettuale di Bari, determinando l’assunzione di ulteriori idonei in ragione delle vacanze resesi medio tempore disponibili. Come già osservato, questo nuovo scorrimento interveniva senza previo interpello di coloro (come l’odierna ricorrente) che già avevano assunto servizio in diversi distretti.
Tuttavia, va rilevato come la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio appare logica e coerente con la posizione messa a concorso. Difatti, l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Upp appaiono ragioni che giustificano la mancanza di trasferimenti.
In particolare, nell’odierna vicenda appare evidente come il bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico alla efficiente amministrazione della giustizia, determini la prevalenza di quest’ultimo soprattutto in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi concordati in sede europea con il Pnrr (v. art. 11 d.l. 80 cit.).
Inoltre, parimenti legittima appare la decisione di unificare le graduatorie capienti per procedere ad uno scorrimento nazionale: essa, come si è visto, è perfettamente in linea con le sopravvenute disposizioni normative (v. art. 14, comma 11 d.l. 80 cit.), nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall’amministrazione. Difatti, risulta di immediata evidenza come l’urgenza di coprire, nel più breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari giustifichi l’assegnazione degli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura: d’altro canto, risponde al precipuo interesse dell’amministrazione (che opera su tutto il territorio nazionale) garantire un’uniforme copertura di personale nei varî uffici.
Allo stesso modo, pienamente coerente appare l’onere imposto ai candidati (al momento dello scorrimento) di esprimere la preferenza sub poena di implicita rinuncia. Invero, l’impellenza nel provvedere e la natura temporanea del lavoro rendono prevalente l’interesse dell’amministrazione a disporre celermente del personale da destinare all’Upp, rispetto al desiderio degli idonei a conservare la posizione nella graduatoria distrettuale.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese, attesa la natura della controversia, possono essere compensate.