TAR Palermo, sez. III, sentenza 2009-03-06, n. 200900480
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Testo completo
N. 00480/2009 REG.SEN.
N. 01370/1996 REG.RIC.
N. 01181/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1370 del 1996, proposto da:
D D A, F I G e L A, rappresentate e difese, sia unitamente che disgiuntamente, per procura a margine dell’atto di riassunzione, dagli Avv.ti M N e M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonina Riccio in Palermo, P.zza V.E. Orlando 6/b;
contro
il Comune di Marsala, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Sul ricorso numero di registro generale 1181 del 1997, proposto da:
D D A, F I G, L A, Angileri Francesco e Rallo Paolo, rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, per procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Filippo Noto e Nino Di Fresco, e proseguito da D D A, F I G, L A, rappresentate e difese, per procura a margine dell’atto di riassunzione, dagli Avv.ti M N e M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonina Riccio in Palermo, P.zza V.E. Orlando 6/b;
contro
Comune di Marsala, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1370/1996:
- dell’ordinanza n.801 del 29.12.1995, di sospensione dei lavori e contestuale divieto di disporre del suolo e delle presunte opere di lottizzazione abusiva;
- nonché di ogni altro provvedimento, anteriore e successivo all’anzidetta ordinanza o comunque ad essa collegato;
quanto al ricorso n. 1181/1997:
- dell’ordinanza n.967 del 04.12.1996, di acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di Marsala degli appezzamenti di terreno e delle opere siti in contrada Berbaro Rina, di proprietà dei ricorrenti;
- nonché di ogni altro provvedimento, anteriore o successivo all’anzidetta ordinanza o comunque ad essa collegato;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n.1021/1996;
Vista, altresì, l’ordinanza cautelare n.948/1997;
Visti gli atti di riassunzione e contestuale nuova istanza di fissazione dell’udienza, datati 23.04.2007, con costituzione del nuovo procuratore;
Preso atto che il Comune di Marsala, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il referendario M C;
Udito all'udienza pubblica del giorno 18/12/2008 l’Avv. Nunzio Di Marco per la parte ricorrente; nessuno si è costituito per l’Amministrazione Comunale intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
A) Con ricorso (n. 1370/96) notificato il 2 marzo 1996 e depositato il successivo 30 marzo, le ricorrenti impugnano il provvedimento di sospensione dei lavori di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, e deducono in punto di fatto che:
- i Vigili Urbani del Comune di Marsala, con verbale n.15/93 del 13.02.1993, hanno accertato che le predette avevano realizzato su un appezzamento di terreno sito in Marsala, contrada Berbaro, diviso in due lotti, opere edili, per le quali le ricorrenti avevano presentato in data 11.10.1993 richiesta di concessione in sanatoria, ai sensi dell’art.13 della L. n.47/1985: detta richiesta era stata respinta con provvedimento del 22.01.1994, impugnato dalle interessate con separato ricorso giurisdizionale;
- con l’impugnata ordinanza, accertata la realizzazione di opere a scopo lottizzatorio, in assenza delle prescritte autorizzazioni, l’Amministrazione Comunale intimata ha ordinato la sospensione dei lavori e il divieto di compiere atti di disposizione del terreno e delle opere realizzate.
B) In punto di diritto deducono:
1) Nullità per vizio assoluto ed insanabile della notifica.
Il provvedimento è stato notificato tramite messo comunale e non per mezzo di Ufficiale giudiziario, in violazione dell'art. 26, comma 2, della legge n. 1150/1942 (nel testo modificato dalla legge n.765/1967).
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n.47/1985.
Non sussisterebbe la lottizzazione abusiva, in quanto le opere realizzate sono di modesta entità, e tali da rientrare nell’ipotesi di costruzione senza autorizzazione, per quanto attiene alla recinzione; nell’ipotesi di costruzione senza concessione, per quanto concerne la realizzazione della base del prefabbricato.
Peraltro, poiché dette opere hanno già costituito oggetto del diniego di concessione in sanatoria, le stesse non potrebbero formare oggetto di altro provvedimento repressivo.
3) illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e del difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato difetterebbe della necessaria motivazione.
C) Con ordinanza cautelare n.1021 del 24 aprile 1996 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
D) Con atto di riassunzione datato 23 aprile 2007 e depositato il 9 gennaio 2008, le ricorrenti hanno riassunto il giudizio promosso con il ricorso n.1370/1996, con contestuale costituzione di un nuovo procuratore, in conseguenza del decesso del procuratore costituitosi con il ricorso introduttivo.
E) Con successivo ricorso (n. 1181/97), notificato il 6 marzo 1997 e depositato il successivo 5 aprile, le medesime ricorrenti, nonché i Sigg.ri Angileri Francesco e Rallo Paolo, hanno impugnato l’ordinanza n.967/1996, di acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Marsala degli appezzamenti di terreno e delle opere sugli stessi insistenti, siti in contrada Berbaro Rina, già oggetto dell’impugnata ordinanza di sospensione e, in particolare:
a) dell’appezzamento di terreno esteso mq 400 NCT al foglio 324 particella 1 sub, di proprietà indivisa di Angileri Francesco e Rallo Paolo;
b) dell’appezzamento di terreno esteso mq 760 NCT al foglio 324 particella 911 ex 1/M, di proprietà indivisa di D D A, F I G e L A.
F) Deducono, in punto di diritto, le seguenti censure:
1) Violazione di legge per vizio di forma.
Nel provvedimento impugnato non risulta menzionato, in quanto non acquisito, il parere della Commissione Edilizia, in violazione dell’art.32, comma 3, della legge n.1150/1942.
2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n.47/1985.
Non sussisterebbe la sanzionata lottizzazione abusiva, difettando, in particolare, il presupposto delle opere comportanti trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in difetto di provvedimento ampliativo.
3) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n.47/1985 sotto altro profilo.
I ricorrenti avrebbero eliminato i fatti costituenti tentativo di lottizzazione, consistenti, peraltro, nelle opere oggetto di diniego di sanatoria, a sua volta impugnato con separato ricorso giurisdizionale.
4) Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 della legge n.47/1985.
Le opere, costituenti tentativo di lottizzazione abusiva, sarebbero state eliminate, venendo,