TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-04-20, n. 201700311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-04-20, n. 201700311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700311
Data del deposito : 20 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2017

N. 00311/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00498/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società IA Geom. MI di FA Geom. Massimo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, corso Mazzini, 148;



contro

Autorità Portuale di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;



nei confronti di

NI Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

1) del provvedimento dell'Autorità Portuale di Ancona datato 26 giugno 2012 (comunicato in data 5 luglio 2012), con il quale la società MARIANI Geom. MI di RA Geom. Massimo S.r.l. è stata esclusa dalla gara di appalto per l'affidamento dei lavori di " Intervento straordinaria manutenzione dell'impianto ferroviario costituente il vecchio raccordo tra Stazione Ferroviaria Centrale e la Darsena Marche nel porto di Ancona " e dichiarato aggiudicataria la società NI Costruzioni S.r.l.;

2) della nota prot. n. 0002011 del 3 luglio 2012 dell'Autorità Portuale di Ancona, con la quale si comunica l'esclusione della società MARIANI Geom. MI di RA Geom. Massimo S.r.l. dalla predetta gara;

3) del provvedimento n. 110 del 26/9/2012 con il quale l'Autorità Portuale di Ancona ha aggiudicato in via definitiva la gara per l'affidamento dei lavori di " Intervento straordinaria manutenzione dell'impianto ferroviario costituente il vecchio raccordo tra Stazione Ferroviaria Centrale e la Darsena Marche nel porto di Ancona " alla società NI Costruzioni S.r.l.;

4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:

4.a) la lettera d'invito dell'Autorità Portuale di Ancona prot. n. 001668 del 4 giugno 2012 (ricevuta dalla ricorrente in data 11 giugno 2012), nella parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere come condizione di partecipazione alla gara in questione il possesso della qualificazione OG3; ovvero (in via subordinata), nella parte in cui si prevede un importo di lavori ricadenti nella categoria OG3 superiore ad Euro 150.000,00, ovvero qualora dovesse ritenere i predetti lavori non subappaltabili; nonché in ogni ulteriore parte lesiva della posizione giuridica ed economica della società odierna ricorrente;

4.b) il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, la relazione tecnica, il progetto, il capitolato speciale, l'analisi prezzi, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di comprendere in categoria OG3 lavori riconducibili e/o assorbiti dalla OS29 e/o in ogni altra parte lesiva della posizione giuridica ed economica dell'odierna ricorrente;

4.c) la lettera dell'Autorità Portuale di Ancona proc. n. 2054 del 5 luglio 2012, con la quale è stata confermata l'esclusione della ricorrente dalla gara di appalto in questione;

4.d) la Delibera dell'Autorità Portuale di Ancona n. 42 del 22 marzo 2011;

4.e) il contratto di appalto qualora stipulato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2017 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ditta ricorrente, con il mezzo introduttivo, impugna il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento di lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto ferroviario costituente il raccordo fra la stazione ferroviaria centrale e la darsena “Marche” del porto di Ancona - adottato nei suoi confronti dall'Autorità Portuale di Ancona nella seduta di gara del 26 giugno 2012 - e la conseguente aggiudicazione dell'appalto in favore della controinteressata ditta NI Costruzioni S.r.l.; la ricorrente, per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che l'esclusione trovi fondamento nella lettera d'invito e negli elaborati progettuali in essa richiamati, impugna anche tali atti.

Il provvedimento di esclusione si fonda sul fatto che la ricorrente non è in possesso di qualificazione SOA per la categoria OG3, classifica I, indicata nella lettera d'invito come categoria scorporabile e la cui incidenza sull'importo totale dei lavori è stata stimata nel 32,07%.

Con l’atto di motivi aggiunti depositato in data 19 ottobre 2012 è stata impugnata l’aggiudicazione definitiva.

2. Va precisato che, come risulta a pagina 7 del ricorso e come è confermato dall’allegata offerta economica, la ditta ricorrente ha praticato un ribasso sul prezzo a base d'asta superiore a quello praticato dalla ditta NI (8,770% contro 8,10%), per cui essa vanta un sicuro interesse all'accoglimento del ricorso, dovendo essere individuata quale aggiudicataria in caso di riammissione (fatta salva, ovviamente, la verifica della regolarità della documentazione e il controllo sul possesso dei requisiti autocertificati in sede di offerta). La gara, infatti, era da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

3. Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi:

a) violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (il possesso della qualificazione SOA per la categoria OG3 non è previsto a pena di esclusione dalla lettera d'invito);

b) violazione dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e contraddittorietà dell'operato dell'Autorità intimata (trattandosi di procedura negoziata, la ricorrente è stata invitata alla gara in quanto giudicata idonea ad eseguire i lavori - come prevede l'art. 122 - per cui l'esclusione per inidoneità tecnica rappresenta un provvedimento incomprensibile e contraddittorio);

c) violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 206, 210 e 233 del D.Lgs. n. 163/2006. Trattandosi di appalto relativo ai servizi di trasporto ferroviario, ai sensi dell'art. 206 del previgente Codice dei contratti pubblici non trovano applicazione le norme sul sistema di qualificazione per i lavori pubblici nei settori ordinari. Ai sensi del successivo art. 233 si deve tenere conto solo della specializzazione dell'operatore, che nel caso in esame indubbiamente sussiste (come comprovato dalla documentazione allegata al ricorso). Laddove l'esclusione dovesse fondarsi sulla lettera d'invito, le suddette censure vanno rivolte anche nei confronti della stessa lettera d'invito;

d) in via subordinata, laddove dovesse ritenersi che

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