TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-01-27, n. 202300185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-01-27, n. 202300185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300185
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00185/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01034/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2020, proposto da
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati R C, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;



per l'annullamento

- del provvedimento dell’8.6.2020, notificato in data 9.06.2020, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli, ha respinto l’istanza di trasferimento del ricorrente, ai sensi dell’art. 33, comma 5 L.n.104/92, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot.n. 323075/T22-9/Pers.Mar. dell’8.6.2020 - che allega notificatogli in data 9.6.2020 – di diniego della sua istanza di trasferimento ex art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, emesso dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

In breve è avvenuto che, il ricorrente – maresciallo ordinario dei Carabinieri, in servizio presso l’11° reggimento Carabinieri Puglia, 2^ compagnia, con sede in Bari – ha presentato istanza di trasferimento (datata 19.12.2019) in altra sede, al fine di meglio prestare assistenza alla propria madre, invalida e residente ad Andria (la rilevanza delle cui patologie viene riconosciuta anche dall’Arma), ed alla propria moglie, affetta da alcune patologie (ritenute, invece, di scarso rilievo).

La domanda di trasferimento contempla quattro sedi oggetto di pari preferenza: tre in Bari (ove il ricorrente già presta servizio) ed una in Trani (città in cui egli risiede).

A seguito di articolata istruttoria - culminata nel preavviso di rigetto (prot.n. 323075/T22-5/Pers.Mar. del 24.4.2020) ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 - il comando generale ha espresso il proprio diniego all’istanza di trasferimento con il provvedimento in questa sede gravato.

Il diniego al trasferimento trova la sua ragione fondamentale nella carenza di organico della sede di provenienza del ricorrente: tanto si desume dal parere contrario – richiamato per relationem nel provvedimento gravato – espresso dal comandante della Divisione unità mobili Carabinieri.

La p.a. ha poi indicato ulteriori motivazioni ostative all’accoglimento della domanda: in particolare, la circostanza che il militare era stato già, nel 2014, trasferito – su sua domanda ex L. n. 104/1992 - proprio in una delle sedi (Bari) richieste con l’odierna istanza, così ponendolo nelle migliori condizioni possibili al fine di soddisfare le esigenze assistenziali rappresentate, pure in considerazione della presenza di altri familiari sul posto.

Assumendo l’illegittimità del provvedimento, parte ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi di doglianza di cui si darà singolarmente conto nel prosieguo motivazionale, sostenendo – queste, in estrema sintesi, le censure poste a fondamento del ricorso – in primo luogo, che l’amministrazione, nel motivare il diniego, non ha indicato, con sufficiente precisione, le criticità che sarebbero

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