TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-12-06, n. 201302969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-12-06, n. 201302969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201302969
Data del deposito : 6 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00078/2012 REG.RIC.

N. 02969/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00078/2012 REG.RIC.

N. 00103/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi:
A) ricorso numero di registro generale 78 del 2012, proposto da S V H, rappresentata e difesa dagli avv. G I, S N, A M, con domicilio eletto presso l’avv. G I, in Catania, via Aldebaran, 9;

contro

Università degli Studi di Enna "Kore", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. L P e G G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, c.so Sicilia n.56;

Rettore dell'Università degli Studi di Enna - Kore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

G Nvolati, Antida Gazzola, Gabriella P, Michela Morello, Aurelio Angelini, Luigi Pellizzoli, Giorgio Osti, Asterio Savelli, Annick Magnier, non costituiti in giudizio;

B) ricorso numero di registro generale 103 del 2012, proposto da Gabriella P, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Caporossi, Giulio Bernini, con domicilio eletto presso Renato Sgroi Santagati in Catania, c.so Italia, 298;

contro

Università degli Studi di Enna "Kore", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. L P e G G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, c.so Sicilia,56;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca," in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Rettore dell'Università degli Studi di Enna Kore, non costituito in giudizio

nei confronti di

Serena Vicari, Aurelio Angelini, Marco Castrignanò, Antida Gazzola, Annick Magnier, Michela Morello, G Nvolati, Giorgio Osti, Luigi Pellizzoni, Asterio Savelli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto rettorale n. 193 emesso il 7 novembre 2011 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Enna “KORE” ha disposto l'annullamento degli atti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/10 (Sociologia dell’Ambiente e del Territorio) presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura della medesima università e ha rimesso la procedura ad altra Commissione;

- di tutti gli altri atti presupposti e preparatori, connessi o consequenziali, conosciuti e non, del procedimento seguito;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Enna "Kore" e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Decreto del Presidente n. 136 del 30.11.2008 rettificato dal successivo Decreto del Presidente n. 13 del 6.02.2009, l’Università degli Studi della Sicilia centrale Kore di Enna indiceva una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SPS/10) - Facoltà di Ingegneria e Architettura, all’esito della quale la Commissione dichiarava l’idoneità di due concorrenti (prof.ssa V H e prof.ssa P).

Il Rettore - ritenendo che tale “doppia idoneità” fosse in contrasto con l’art. 1, comma 2bis, del D.L. 7/2005 e che la procedura dovesse necessariamente concludersi con l’individuazione di un solo candidato idoneo - con decreto n. 193 del 7.11.2011 annullava i relativi atti e disponeva la rimessione della procedura ad una nuova Commissione.

Con ricorso recante n.r.g. 78/2012, la prof.ssa S V H ha impugnato il decreto di annullamento deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione del D.L. 7/2005 che non sarebbe “applicabile alle università private” , trattandosi di disposizione contenuta in un decreto legge recante misure di carattere finanziario”;

2) violazione dell’articolo 21- nonies della legge 241/1990, poiché a fronte dell’individuazione di due candidati idonei l’Università avrebbe dovuto comunque individuare il vincitore, tramite una valutazione comparativa;

3) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per l’omessa comunicazione alle interessate dell’avvio del procedimento di annullamento degli atti della procedura concorsuale.

Con successivo ricorso recante n.r.g. 103/2012, anche la Prof.ssa Gabriella P, ha impugnato il decreto di annullamento degli atti della procedura affermandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione del regolamento del concorso e della normativa richiamata nel bando (art. 3, comma, 10, D.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390 e art. 3 D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117);
violazione del giusto procedimento (artt. 1 e ss. Legge 7 agosto 1990 n. 241 anche in relazione all’art. 97 Cost.), in quanto sarebbe stata sostituita l’intera commissione giudicatrice senza che sussistessero le cause tassative previste dalla normativa generale richiamata nel Bando;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n.241;
difetto di motivazione ed eccesso di potere per errore nei presupposti e per travisamento/sviamento giacché l’individuazione di due soggetti idonei non avrebbe costituito alcun ostacolo all’individuazione del vincitore.

L’Università intimata si è costituita in giudizio per resistere ad entrambi i ricorsi, evidenziando la legittimità del decreto impugnato, adottato a fronte di un’insanabile violazione di legge e quale conseguenza della rilevata impossibilità di individuare il vincitore da parte di una commissione che aveva già esaurito la propria attività valutativa.

Con ordinanza n. 151/2012, resa nell’ambito del ricorso r.g. n. 78/2012 è stata accolta la domanda cautelare formulata dalla ricorrente Vicari “ai fini della rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione finale, alla quale saranno nuovamente sottoposti soltanto i due candidati risultati maggiormente idonei, a garanzia dell’espressione di un giudizio definitivo imparziale (in quanto concentrato solo su due candidati), secondo le regole di cui all’art. 4 del dpr 117/2000” ;
il C.G.A., con ordinanza 374/2012, ha, tuttavia, accolto l’appello cautelare dell'Amministrazione, sollecitando la definizione del merito della controversia.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie e repliche nell’ambito dei rispettivi ricorsi, e alla pubblica udienza del 9 ottobre 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

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