TAR Venezia, sez. III, sentenza 2018-05-16, n. 201800530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2018-05-16, n. 201800530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800530
Data del deposito : 16 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2018

N. 00530/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00568/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 568 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in -OMISSIS-, via Giuseppe Garibaldi n. 18;

contro

Prefettura di -OMISSIS-, Commissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-, Iii Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale di decisione -OMISSIS--della

III

Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS- del 12.05.2015 nella parte in cui ha disposto la cancellazione dalla lista “-OMISSIS-” del candidato -OMISSIS- detto “-OMISSIS-” “sussistendo in capo allo stesso una delle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 16 maggio 2018 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato

che In materia elettorale il disposto dell'art. 16, I comma del DLgs n. 235/2012 esclude la incandidabilità soltanto nei confronti di coloro che siano stati condannati a seguito di sentenza di patteggiamento (pronunciata successivamente alla data della sua entrata in vigore della legge), nulla dicendo in relazione alle sentenze pronunciate con decreto penale;

che la norma, di carattere (derogatorio alla regola generale posta dal precedente art. 10 e, quindi) eccezionale, non ammette applicazioni analogiche;

che, se è vero che per le sanzioni accessorie a norme penali la retroattività rappresenta la regola, l’incandidabilità per condanna penale disposta dalla richiamata legge è mera sanzione amministrativa, rispetto alla quale nel nostro sistema non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'inapplicabilità retroattiva e/o, comunque, dell’applicazione della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003 e n. 501 del 2002);

che, peraltro, l’art. 15, III comma del citato decreto legislativo n. 235/2012 dispone espressamente che “la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità…”;

che, quanto alla circostanza che in occasione delle precedenti elezioni l’odierno ricorrente non sia stato dichiarato incandidabile, è appena il caso di rilevare che non risulta essere stata effettuata, in proposito, alcuna valutazione, il silenzio e/o l’omissione non valendo certamente quale accertamento positivo;

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va respinto;

che le spese possono essere compensate;

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