TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-01-14, n. 201300015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-01-14, n. 201300015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201300015
Data del deposito : 14 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00322/2012 REG.RIC.

N. 00015/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00322/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2012, proposto da:
G G, D L, A Palia, D I, I M, A B, D F, F P, C S, C L, D P, rappresentati e difesi dall'avv. G B, con domicilio eletto presso G B Avv. in Reggio Calabria, corso Garibaldi, 621;

contro

Provincia di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. M D T, con domicilio eletto presso M D T Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1;

nei confronti di

Ambito Territoriale Caccia di Reggio Calabria A.T.C. RC/1, Commissario Straordinario A.T.C. RC/1;

per l'annullamento

1) del decreto del Presidente della Provincia di Reggio Calabria n. 125 del 19.04.2012, con il quale è stato dichiarato decaduto e sciolto con effetto immediato l’organo di gestione dell’ambito territoriale di caccia RC1 e nominato l’avv. Biagio Di Vece in veste di Commissario Straordinario del suddetto A.t.c.

RC

1 per il periodo di sei mesi;

2) di ogni altro atto e provvedimento preordinato o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.A seguito della sentenza n. 286 del 17 aprile 2012, con la quale questo TAR annullava la delibera della Giunta provinciale n. 20 del 30 gennaio 2012 per incompetenza relativa, sul presupposto che l’art. 14 Reg. regionale 16 settembre 2010 n. 11 dispone che è il Presidente della Provincia con proprio decreto a dichiarare decaduto il Comitato di Gestione inadempiente ed a provvedere alla nomina di un Commissario straordinario e non, come era avvenuto, la Giunta provinciale, con decreto n. 125 del 19 aprile 2012 il Presidente della Provincia ha disposto: “ l’organo di gestione dell’ambito Territoriale Caccia RC1 è dichiarato decaduto e quindi sciolto con effetto immediato;
la nomina quale Commissario Straordinario, nei termini in premessa, dell’avv. Biagio Di Vece iscritto all’albo degli Avvocati Ordine di Reggio Calabria, con esperienza adeguata e idonea;
il Commissario provvederà a espletare le seguenti attività: ricognizione contabile – amministrativa dell’attività dell’Ambito Territoriale di Caccia RC1, con particolare riferimento alla esposizione debitoria nei riguardi della Provincia;
predisposizione di ogni atto necessario e preordinato alla più sollecita restituzione delle somme spettanti alla Provincia di Reggio Calabria, come accertate dal Commissario ad acta, e di ogni altra eventualmente risultante in esito alla effettuanda attività di ricognizione contabile – amministrativa;
espletare tutti gli atti di competenza degli organi ordinari di gestione, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni e dei compiti esemplificativamente indicati all’art. 13, comma 6, lettere a), b) e c), della legge reg. n. 9/1996
”.

Il detto provvedimento, che trova causa nella mancata restituzione di alcune somme che, per come asserito dalla Provincia di Reggio Calabria, erano state utilizzate in modo irregolare, non avendo l’ATC RC1 adottato la procedura ad evidenza pubblica per degli acquisti di selvaggina effettuati nell’anno 2005 - 2006, è ora nuovamente impugnato dal Presidente e dai membri dello sciolto ATC RC1 sulla base di sei censure, in buona sostanza tese a negare la sussistenza in capo al Presidente della Provincia di un potere di scioglimento e commissariamento per il caso di ripetizione di somme, la permanenza dei presupposti di fatto per disporre lo scioglimento, ed anche l’ampiezza dei poteri conferiti al Commissario straordinario.

Si costituiva la Provincia di Reggio Calabria, deducendo l’inammissibilità del ricorso per il fatto che con esso vengono riproposte le censure già formulate nel primo giudizio, e che comunque sono qui ulteriormente contestate dalla difesa dell’Ente, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 21 novembre 2012, fissata in sede di trattazione della domanda cautelare, la causa è stata chiamata e posta in decisione.

2. È utile premettere che il provvedimento oggetto del presente giudizio riprende e ripropone integralmente il contenuto del precedente decreto di scioglimento e nomina del Commissario, ossia la delibera della Giunta Provinciale n. 20 del 30 gennaio 2012, salva ovviamente l’iniziale premessa con la quale si prende atto della sentenza di questo Tar n. 286/12, affermando la necessità di conformarsi ad essa.

Ciò precisato, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dell’amministrazione.

Nel precedente giudizio, definito con sentenza in forma semplificata, il Tar ha, infatti, esaminato e reputato fondato solo il primo motivo, riguardante il profilo dell’incompetenza, ed ha annullato l’atto impugnato, ritenendo assorbite le ulteriori censure, sicché nessuna preclusione discende dalla predetta pronuncia.

3. Piuttosto va rammentato che con la precedente decisione questo giudice ha fatto esplicito riferimento all’art. 14 Reg. Regionale 16 settembre 2010 n. 11, quale norma che affida proprio al Presidente, e non alla Giunta provinciale, il potere di dichiarare decaduto il Comitato di Gestione inadempiente.

Ritengono però i ricorrenti (vd. quarto motivo) che la norma non attribuisca alcun potere al Presidente della Provincia per lo scioglimento e commissariamento per il caso di addebiti e ripetizione di somme.

Il rilievo non persuade.

3.1. Già con la sentenza “breve” n. 286/12 questo Tribunale ha rilevato che “ i) … la situazione che ha condotto allo scioglimento, qualificata nell’atto impugnato come “situazione di criticità gestionale”, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 14 cit., considerato che essa trae origine da un problema di rendicontazione di somme assegnate dalla Provincia e illegittimamente utilizzate dall’A.T.C. (e, quindi, non riconosciute appunto in sede di rendicontazione), delle quali la Provincia, con delibera n. 159/10, ha provveduto a richiedere la restituzione;
ii) il generale potere di vigilanza sul Comitato di Gestione che sarebbe previsto in capo alla Provincia dall’art. 1 – parte II del regolamento non elide, ma piuttosto conferma la specifica competenza, chiaramente prevista dall’art. 14 della parte I, del Presidente della Provincia ad adottare il ben più incisivo atto della declaratoria di decadenza del Comitato di gestione (che è nominato, peraltro, sempre dal Presidente: art. 2), all’esito della vigilanza della Provincia sull’attività contabile, che lo stesso art. 14 dettagliatamente disciplina (su analoga questione, vd. anche Tar Reggio Calabria, 21 marzo 2012 n. 233)
”.

E difatti l’art. 14 cit. si occupa della Rendicontazione ed al co. 3 prevede, come rimedio in caso di inadempienza, la decadenza del Comitato di gestione e la nomina di un Commissario straordinario.

Quanto verificatosi nell’ATC RC1 rientra nella situazione di fatto contemplata dalla norma.

Nel caso in esame, infatti, come si legge nel decreto impugnato, la Regione, con decreto D.G. n. 11969 del 5 agosto 2005, aveva trasferito la complessiva somma di € 400.000,00, per il ripopolamento della fauna, alla Provincia, che con determinazione n. 1 del 16 gennaio 2006 l’ha ripartita ed assegnata ai due ATC, ed esattamente € 230.000,00 all’ATC RC1 e 140.000,00 all’ATC RC2, poi liquidati con atto n. 8 del 23 febbraio 2006 (residuando ancora € 30.000,00, che la Provincia si era trattenuta, ma dei quali è stata poi chiesta la restituzione da parte della Regione)..

Con nota del 28 maggio 2007, avente ad oggetto “L.r. 9/96 art. 22, comma 3 – Riscontro rendicontazione” – ribadita con nota 7 settembre 2007 prot. n. 22357 - l’Assessorato Regionale competente rilevava alcune anomalie nella finalizzazione delle risorse assegnate alla Provincia di Reggio Calabria, evidenziando in particolare la mancata applicazione da parte degli ATC della normativa vigente in materia di appalti, normativa ora richiamata dall’art. 13, co. 2, Reg. n. 11 cit. a proposito delle forniture di importo superiore ad € 1.549,37 (tesi confermata dall’Avvocatura regionale con la nota prot. 8189 del 30 novembre 2007).

Dalla mancata rendicontazione delle somme assegnate – risultando non validi i titoli di spesa per le ragioni esposte – la Regione ha riconosciuto alla Provincia un’economia di € 409.245,38, da utilizzare per il pagamento delle spettanze ai componenti delle commissioni, a valere per l’anno 2009 (vd. decreto n. 22665 del 9 dicembre 2009).

A ciò ha fatto seguito la delibera n. 159 del 14 giugno 2010, con la quale la Giunta provinciale ha disposto il recupero delle somme che erano state anticipate.

Poiché tale ultima delibera non sortiva alcun effetto, con ulteriore delibera, la n. 82 del 22 marzo 2011, la Giunta nominava un commissario, nella persona del Dott. Crupi, per effettuare una ricognizione ed un controllo amministrativo contabile dei Comitati di Gestione dei due ATC, che sfociava nella relazione del 18 novembre 2011.

3.2. Si conferma, pertanto, che la situazione sopradescritta interferisce con la rendicontazione e giustifica la decadenza del Comitato di gestione.

Infatti, ai sensi dell’art. 22, co. 3, l.r. 17 maggio 1996 n. 9, le Amministrazioni provinciali devono presentare alla Regione “ entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria ”.

Correlativamente ai sensi dei co. 2 e 3 dell’art. 14 Reg. n. 11 cit. “ Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione provvede ad approvare e trasmettere alla Provincia il bilancio consuntivo, la relazione di accompagnamento, la nota integrativa e la relazione contabile del Collegio dei revisori;
entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il Comitato di gestione provvede a compilare e trasmettere alla Provincia il bilancio di previsione approvato, con le stesse modalità e corredato di tutti i documenti di cui al capoverso precedente.

In caso di inadempienza la Provincia invita a presentare, entro i successivi 15 giorni, i rendiconti;
scaduto tale termine la Provincia dispone la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell’interesse dell’Amministrazione. Trascorsi 30 giorni dall’adozione dei suddetti provvedimenti senza che il Comitato di gestione abbia adempiuto ai propri compiti, il Presidente della Provincia, con proprio decreto ed ai sensi della L.R. n. 39/1995, dichiara decaduto il Comitato di gestione inadempiente e provvede alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri limitati nel tempo ai sensi della Legge 444/94, per la redazione del bilancio dell’anno di riferimento e l’attivazione delle procedure per la nomina del nuovo Comitato di gestione
”, previsione, peraltro, equivalente a quella vigente in altri ambiti regionali (vd., ad es., l.r. Abruzzo, 28 gennaio 2004 n. 10, art. 32, co. 10: “ In presenza di gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai revisori dei conti, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento del comitato di gestione e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di 6 mesi ”).

4. Il fatto poi (vd. terzo motivo) che con l.r. 13 giugno 2008 n. 15, all’art. 31, si sia stabilito che “ Le Amministrazioni Provinciali, in via derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, possono utilizzare le risorse finanziarie non spese ovvero non riconosciute in fase di rendicontazione dell'annualità 2005, secondo le indicazioni del settore regionale preposto ” non modifica la questione dell’illegittima utilizzazione dei fondi e non elide la richiesta di restituzione, rimasta inevasa.

Infine il rilievo (vd. primo motivo) secondo cui, dal momento che col primo commissariamento si sarebbe iniziata ad effettuare la restituzione delle somme dovute, secondo un preteso accordo di rateizzazione, sarebbe ormai insussistente l’esigenza di sciogliere il Comitato di gestione, non coglie nel segno, prima ancora sul piano giuridico che su quello di fatto.

Il venir meno, ad opera della pronuncia di questo Tar, della prima delibera di nomina del Commissario straordinario, sia pure per sole ragioni connesse all’incompetenza dell’organo che lo aveva nominato, pone nel nulla dal punto di vista giuridico l’attività da questi posta in essere, sicché essa non può essere addotta quale motivo di inutilità, e quindi di illegittimità, del secondo commissariamento.

5. Lamentano poi i ricorrenti (vd. secondo motivo) che i poteri conferiti al Commissario non sono rinvenibili in alcuna norma. In base all’art. 14 gli unici poteri attribuibili sarebbero quelli di redazione del bilancio e di indizione della procedura per l’elezione del comitato.

Il motivo è fondato.

Il più volte citato co. 3 dell’art. 14 consente la nomina del Commissario “ per la redazione del bilancio dell’anno di riferimento e l’attivazione delle procedure per la nomina del nuovo Comitato di gestione ”. Nel caso in esame, invece, il Presidente ha conferito al Commissario poteri più ampi, afferenti la gestione ordinaria, comprese le funzioni ed i compiti indicati all’art. 13, co. 6, lett. a), b) e c), l.r. n. 9/1996.

Orbene, il comma 16, nella parte richiamata, prevede che:

“a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 più volte citata”.

Per quanto il richiamo sia fatto a fini esemplificativi ed i ricorrenti non abbiano indicato atti posti in essere dal Commissario riconducibili all’espletamento di dette funzioni (circostanza questa che esclude ad oggi qualsiasi danno risarcibile), la previsione è illegittima e deve, dunque, essere annullata.

6. Inammissibili sono, invece, gli ultimi due motivi coi quali, in parte si reiterano alcune delle doglianze mosse con gli altri motivi di ricorso, mentre per il resto si intende mettere in luce la legittimità dell’acquisto di selvaggina fatto dall’ATC mediante trattativa privata. Quest’ultima questione è stata esaminata e contestata dalla Regione (che, peraltro, non è parte di questo giudizio) con altri, precedenti provvedimenti, come sopra riportati, non fatti oggetto di impugnativa.

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso in esame deve essere accolto in parte e l’annullamento deve essere disposto limitatamente alla parte in cui il decreto impugnato affida al Commissario il compito di “ espletare tutti gli atti di competenza degli organi ordinari di gestione, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni e dei compiti esemplificativamente indicati all’art. 13, comma 6, lettere a), b) e c), della legge reg. n. 9/1996 ”.

7. La complessità della vicenda e la novità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese della lite.

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