TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-06-05, n. 201406009
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N. 06009/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03145/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3145 del 2004, proposto da:
Soc Lanificio Giovanni Magni Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti F B C e A F, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Tonucci in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
contro
Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle Attivita' Produttive), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Mediocredito Centrale Spa, rappresentata e difesa dall'avv. G F, con domicilio eletto presso lo stesso avv. G F in Roma, via Piemonte, 51;
per l'annullamento, previa sospensiva
del decreto del Ministero delle attività produttive n. 133 del 14 gennaio 2004 di revoca parziale di concessione di credito d'imposta - restituzione somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Attivita' Produttive e della Società Mediocredito Centrale Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso la Lanificio Giovanni Magni Spa impugna il decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 133 del 14 gennaio 2004, che ha disposto la revoca parziale del credito d'imposta che le era stato concesso, essendo state accertate, in seguito a controlli espletati dal Mediocredito Centrale, spese non ammissibili.
2. Con ordinanza collegiale del 29 aprile 2004 n. 2337, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare subordinando la sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale impugnato alla presentazione di apposita polizza fideiussoria di importo pari a quello del contributo revocato, maggiorato di interessi legali;in ottemperanza al predetto provvedimento cautelare, la società ha depositato fideiussione bancaria 24 giugno 2004 n. 30270/10;nelle more del giudizio, la società ricorrente, dopo aver mutato la propria forma giuridica – da s.p.a a s.r.l - è stata posta in liquidazione volontaria.
3. Deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione di legge (artt. 8 e 13 L. 317/1991;art. 3 D.M. 688/1994;artt. 3 e 10 L. 241/90);eccesso di potere per difetto e falsità dei presupposti, per inintelligibilità e perplessità, disparità di trattamento e illogicità.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Attività produttive (ora, Ministero dello sviluppo economico) senza espletare alcuna attività difensiva.
4. Si è costituita in giudizio la Società Mediocredito Centrale Spa, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 20 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, come comunicato alle parti in pubblica udienza ex art. 73 c.p.a., il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario alla luce dei principi espressi nella nota pronuncia del Cons. Stato (Ad. Plen.) 29-01-2014, n. 6, secondo cui “Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del g.o. quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione. Sussiste la giurisdizione del g.o. anche qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. Sussiste la giurisdizione del g.a. o, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”.
Nella fattispecie in esame, la revoca parziale del credito d’imposta non è determinata dall’esercizio di poteri discrezionali amministrativi, bensì dall’esercizio di poteri di natura privatistica connessi, latu sensu, alla valutazione di inadempimento della società ricorrente dovuta all’inserimento di spese ritenute inammissibili.
Pertanto la causa petendi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la ricorrente potrà riassumerla ex art. 11 c.p.a..
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.