TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400168
Data del deposito : 12 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2024

N. 00168/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00096/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 96 del 2024, proposto da:
D E, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S A e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato S A, nella sede dell’Avvocatura provinciale;

p e r

- la declaratoria dell’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalla procedura interna per titoli per la formazione della graduatoria finalizzata all’ammissione al corso di formazione per la copertura di n. 16 posti della qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica dall’1.1.2019 ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione;

e

- il risarcimento danni da cosiddetta perdita di chance subita dal ricorrente a seguito dell’esclusione dalla predetta procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia Autonoma di Trento;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1 lettera a), c.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere A T e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. L’odierno ricorrente è un vigile del fuoco coordinatore in servizio presso il corpo permanente provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia Autonoma di Trento che ha partecipato (cfr. domanda del 27 novembre 2019) alla procedura concorsuale interna indetta per la formazione della graduatoria finalizzata all’ammissione al corso di formazione per la copertura di n. 16 posti della qualifica di capo squadra. In buona sostanza si trattava della selezione di sedici concorrenti sulla base dei titoli specificati nel bando, nella successiva frequenza di un corso di formazione e in un esame finale consistente in una prova scritta e in un colloquio. Secondo il bando approvato con determinazione del Dirigente del Servizio per il personale della Provincia n. 590 del 19 novembre 2019 al concorso per titoli avrebbero potuto partecipare i dipendenti provinciali in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore che non avevano riportato sanzioni disciplinari più gravi della multa nel biennio precedente. Con riferimento ai titoli valutabili da parte della Commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria il bando prevedeva l’anzianità di servizio (2 punti per ogni anno);
i corsi di formazione ed aggiornamento professionale (0,25 punti per ogni settimana di corso fino ad un massimo di 3 punti) nonché i titoli di studio (da 0,50 a 3 punti in base al titolo di studio: diploma di qualifica professionale rilasciato da istituto di istruzione secondaria superiore, diploma di istruzione secondaria di secondo grado, laurea triennale, laurea magistrale, diplomi di specializzazione universitaria). In particolare i corsi di formazione ed aggiornamento professionale dovevano riguardare “ materie attinenti l’attività di istituto se frequentati con profitto (con superamento di esame finale). Sono compresi nei corsi di formazione e aggiornamento professionale, i corsi per l’acquisizione di qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti o da certificazioni dell’Amministrazione .”, mentre con riferimento ai “ titoli di studio ” il bando prescriveva che fossero “ coerenti con le mansioni e le attività tipiche della qualifica di capo squadra



2. Nel corso della prima seduta della Commissione esaminatrice veniva rilevato che “ il bando prevede la valutazione dei corsi frequentati con profitto, anche per il conseguimento di brevetti o patenti, ma non specifica che gli stessi debbano essere in corso di validità. Si è inoltre verificato che, in analoghe precedenti procedure, la valutazione dei titoli è stata effettuata con questo criterio;
La commissione ritiene di applicare il medesimo criterio
” (cfr. verbale n. 1 del 19 dicembre 2019). All’esito della valutazione dei titoli dei candidati al ricorrente venivano attribuiti complessivamente 34,4166 punti (cfr. verbale n. 2 del 20 dicembre 2019) riconoscendo allo stesso - oltre a 31,666 punti per anzianità di servizio e 2,25 punti per i corsi di formazione ivi indicati - anche 0,50 punti per il titolo di studio posseduto ossia l’ attestato professionale provinciale (2 aa.) elettricista in bassa tensione. Con determinazione del Dirigente del Servizio per il personale n. 684 del 24 dicembre 2019 veniva approvata la graduatoria nella quale il ricorrente risultava utilmente collocato al 16° posto con conseguente ammissione del medesimo al corso di formazione previsto dal giorno 20 gennaio 2020 al giorno 20 marzo 2020. Nove concorrenti si collocavano in posizione successiva, non utile al fine dello svolgimento della procedura concorsuale. Successivamente, a seguito del ritiro dalla partecipazione alla procedura concorsuale interna del candidato collocatosi al 7° posto, con determinazione dirigenziale n. 14 del 16 gennaio 2020 veniva ammesso al corso di formazione il primo degli esclusi collocatosi al 17°posto della graduatoria. La Commissione esaminatrice in relazione alla richiesta di un candidato di rivalutazione dei punteggi per quanto attiene il titolo di studio del diploma di qualifica professionale (avente durata triennale o quadriennale) cui era stato equiparato l’attestato professionale provinciale (avente durata biennale o triennale) con l’attribuzione del medesimo punteggio di 0,50, procedeva a riesaminare la valutazione dei titoli professionali (cfr. verbale n. 3 del 30 gennaio 2020) decidendo di attribuire il punteggio di 0,50 unicamente ai possessori del diploma di qualifica. In questo modo si era espresso il competente Ufficio pedagogico-didattico formazione professionale con riferimento ai percorsi e alle articolazioni della formazione professionale al quale si era rivolta per chiarimenti la Commissione d’esame. In ragione della revisione in tal senso delle valutazioni il ricorrente, in possesso dell’attestato professionale e non del diploma di qualifica, otteneva il minor punteggio di 33,9166. Con determinazione del Dirigente del Servizio per il personale n. 36 del 30 gennaio 2020 veniva quindi rettificata la graduatoria precedentemente approvata ed il ricorrente vi risultava collocato al 18° posto con conseguente non ammissione del medesimo al corso di formazione.

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