TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202300971
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2023
N. 00971/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2017, proposto da
Mercitalia Rail S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P G in Firenze, via Castelfidardo, n. 20;
contro
Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie – Ansf (oggi Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – Ansfisa), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
nei confronti
Trenitalia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota ANSF prot. n. 005388/2017 del 16 maggio 2017, avente ad oggetto “Registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile (RIN). Richiesta di cambio di titolarità di n. 22.524 veicoli da Trenitalia S.p.A. a Mercitalia Rail S.r.l.”, con cui, in risposta alla nota prot. n. TRNIT-DT\P\20160067764 del 23 dicembre 2016, è stato sollecitato il pagamento del corrispettivo di complessivi € 1.126.216,00 (di cui € 450.480,00 a carico del titolare uscente Trenitalia S.p.A. ed € 675.736,00 a carico del titolare entrante Mercitalia Rail S.r.l.), ai sensi dell'art. 2, 3° comma, del Decreto ANSF n. 3/2012 dell'11 luglio 2012 (prot. n. 05305/12), a seguito della richiesta di trascrizione nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN) del cambio di titolarità dei n. 22.524 veicoli ferroviari di cui alle istanze prot. n. TRNIT-DT\P\2016\66169, prot. n. TRNIT-DT\P\2016\0067664 (prot. ANSF n. 013958/2016), prot. n. TRNIT-DT\P\2016\0067695 (prot. ANSF n. 013960/2016); prot. n. TRNIT-DT\P\2016\0067516 (prot. ANSF n. 013956/2016); prot. n. TRNIT-DT\P\2016\0067764 (prot. ANSF n. 013961/2016), prot. n. TRNIT-DT\P\2016\0066133 (prot. ANSF n. 013572/2016), prot. n. TRNIT-DT\P\2016\0067526 (prot. ANSF n. 013957/2016), prot. n. TRNIT-DT\P\2016\0067686 (prot. ANSF n. 013959/2016), prot. n. TRNIT-DT\P\2016\0067464 (prot. ANSF n. 010139553958/2016);
del Decreto ANSF n. 3/2012 dell'11 luglio 2012 (prot. n. 05305/12), recante “Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla tenuta del Registro Nazionale dei Rotabili di cui all'art. 6 del DLvo n. 162/2007”;
del parere favorevole del Comitato Direttivo dell'Agenzia del 9 luglio 2012, non conosciuto dalla ricorrente, menzionato nelle premesse del Decreto ANSF n. 3/2012 dell'11 luglio 2012 (prot. n. 05305/12);
in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente, delle Linee Guida per la registrazione dei veicoli sul Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN) n. 1/2012 del 27 febbraio 2012 (prot. ANSF n. 01259/12);
in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36 (Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie);
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque collegato o connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
accertamento e declaratoria della insussistenza di posizioni debitorie di Mercitalia Rail S.r.l. nei confronti dell'ANSF e/o, comunque, dell'obbligo in capo alla medesima Agenzia e/o ai competenti Ministeri di rideterminare, per gli anni 2016 e 2017, le tariffe di cui Decreto ANSF n. 3/2012 dell'11 luglio 2012 (prot. n. 05305/12) per le attività dirette di servizio con riferimento alla tenuta del Registro Nazionale dei Rotabili (RIN), con particolare riferimento alla tariffa di cui al Punto 4.1.D (rubricato “Cambio del titolare”) delle Linee Guida per la registrazione dei veicoli sul Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN) n. 1/2012 del 27 febbraio 2012 (prot. ANSF n. 01259/12);
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione, in favore della Società ricorrente, degli importi versati in eccesso rispetto a quanto eventualmente dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie – Ansf, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito “Agenzia”), istituita con l’art. 4 del d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162, era l’organismo nazionale cui erano assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE (direttiva modificata dalla direttiva 2008/110/CE e successivamente abrogata dall’art. 34 della direttiva 11 maggio 2016, n. 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie).
Essa era dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed operava anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all’art. 16, comma 2, direttiva 2004/49/CE.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. l) e m), d.lgs. n. 162/2007, l’Agenzia era tenuta – tra le altre cose – ad istituire ed aggiornare il registro di immatricolazione nazionale (di seguito “RIN”) del materiale rotabile autorizzato ad essere immesso in servizio, nonché ad assicurare che i veicoli siano