TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-07-09, n. 202400864
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Pubblicato il 09/07/2024
N. 00864/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ete’ Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiardo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.S.D. Atlantis a r.l., A.S.D. Swim Salento, S.S.D. Megalpool a r.l., A.S.D. Out Line Tennis School, S.S.D. Aquapool a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituite in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Poggiardo n. 138 dell'8 settembre 2020, recante l'affidamento diretto alle associazioni sportive controinteressate della gestione della Piscina comunale in via temporanea, dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, con contestuale indirizzo di procedere all'avvio di un'indagine di mercato per l'individuazione di un nuovo soggetto promotore ex art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. per la redazione del progetto preliminare da porre a base della successiva gara pubblica per l'affidamento in concessione della riqualificazione e gestione della Piscina comunale;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 6 novembre 2020:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Poggiardo n. 167 del 13 ottobre 2020, recante “ l'Avvio delle procedure finalizzate all'individuazione del soggetto gestore nell'ambito di un progetto di finanza per la riqualificazione e valorizzazione dell'impianto natatorio di Poggiardo -rettifica dell'avviso approvato con delibera di G.C. n° 138/2020 ”, nella parte in cui la stessa ha integrato l'avviso pubblico di cui alla precedente delibera giuntale, oggetto dell'impugnazione principale, prevedendo come requisito ulteriore per la partecipazione alla procedura di selezione “ la dichiarazione di esperienza nel campo della gestione delle piscine, indicando il periodo, la proprietà del bene, individuazione della struttura (localizzazione, grandezza, utenza media, ecc.) le attività svolte, l'organico medio di personale impiegato per tali attività, il fatturato medio rispetto al periodo di gestione ”;
- della determinazione n. 22 del 21 ottobre 2020, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Poggiardo ha approvato l'avviso pubblico come integrato dalla deliberazione n. 167/2020;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 4 dicembre 2020:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Poggiardo n. 169 del 13 ottobre 2020, pubblicata in data 6 novembre 2020, recante “ impianto natatorio di Poggiardo affidamento temporaneo della struttura alla S.S.D. Aquaterre quale associazione di scopo delle associazioni già affidatarie con delibera di G.C. N. 138/2020 ”, nella parte in cui:
- la stessa, prendendo atto “ dell'avvenuta costituzione della società “AQUATERRAE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSBILITA' LIMITATA ” Poggiardo (Le), n° 6365 di repertorio n. 4277, quale Associazione Temporanea fra le Associazioni Sportive Dilettantistiche Atlantis a r.l., via Orsini del Balzo Lecce - Acquapool a r.l. via Armando Picchi Calimera - S.S.D. MegalPool e Swim Salento via Adriatica Lecce al fine della Gestione della Piscina comunale fino al 30 giugno 2020;
- ha, quindi, affidato alla medesima società “Aquaterrae Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata”, quale Associazione Temporanea di Scopo tra le sopra indicate originarie affidatarie (in virtù della delibera di G.M. n° 138/2020), la gestione temporanea fino a tutto il 30 giugno 2020 della Piscina comunale;
- ha approvato lo schema di concessione per la gestione temporanea dell'impianto de quo, allegato all'impugnata delibera, il cui art. 3, modificando l'originaria previsione contenuta nella delibera di G.M. n° 138/2020, ha fissato il canone della concessione d'uso, della durata di mesi 8, in € 16.526,02, esentando il concessionario, totalmente o in quota parte, dal pagamento del suddetto canone a condizione dell'avvenuta esecuzione delle attività (di carattere manutentivo, adeguativo dell'impianto), espressamente individuate.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiardo;
Vista l’istanza/memoria difensiva depositata il 31 maggio 2024, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. M M e udito l’Avv. A. De Matteis per il Comune di Poggiardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2020, tempestivamente depositato, la Ete’ Beach S.r.l., società operatrice nel settore degli impianti sportivi, ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Poggiardo n. 138 dell’8.9.2020, recante l’affidamento diretto in favore della A.T.S. - costituita da S.S.D. Atlantis a r.l., A.S.D. Swim Salento, S.S.D. Megalpool a r.l., A.S.D. Out Line Tennis School, S.S.D. Aquapool a r.l. - della gestione della Piscina comunale in via temporanea, dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, con contestuale indirizzo di procedere all’avvio di un’indagine di mercato per l’individuazione di un nuovo soggetto promotore ex art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 per la redazione del progetto preliminare da porre a base della successiva gara pubblica per l’affidamento in concessione della riqualificazione e gestione della piscina comunale ed ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente eneunciate.
1.1. Con unico motivo di gravame, la Società ricorrente ha lamentato la violazione dei principi di tutela della concorrente e del divieto di affidamento diretto di appalti pubblici - violazione del Codice dei Contratti Pubblici e della Direttiva Comunitaria 2014/24/UE in materia di appalti pubblici - violazione degli artt. 30, 164 e 140 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. - violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, per avere l’A.C. disposto, in via temporanea, l’affidamento diretto della Piscina comunale di che trattasi in favore dell’A.T.S., mentre essa avrebbe dovuto fare ricorso ad una procedura aperta a tutti gli operatori economici.
1.2. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del provvedimento impugnato indicato in epigrafe.
2. Con motivi aggiunti notificati il 6 novembre 2020, tempestivamente depositati, la Società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Poggiardo n. 167 del 13 ottobre 2020, recante l’Avvio delle procedure finalizzate all’individuazione del soggetto gestore nell’ambito di un progetto di finanza per la riqualificazione e valorizzazione dell’impianto natatorio di Poggiardo - rettifica dell’avviso approvato con delibera di G.C. n° 138/2020 ”, nella parte in cui la stessa ha integrato l’avviso pubblico di cui alla precedente delibera giuntale, oggetto dell’impugnazione principale, prevedendo come requisito ulteriore per la partecipazione alla procedura di selezione “ la dichiarazione di esperienza nel campo della gestione delle piscine, indicando il periodo, la proprietà del bene, individuazione della struttura (localizzazione, grandezza, utenza media, ecc.) le attività svolte, l’organico medio di personale impiegato per tali attività, il fatturato medio rispetto al periodo di gestione ”, nonché la determinazione n. 22 del 21 ottobre 2020 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Poggiardo ha approvato l’avviso pubblico come integrato dalla deliberazione n. 167/2020, ed ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
2.1 Con unico motivo di gravame aggiunto, la Società ricorrente ha lamentato l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - violazione del principio di imparzialità, in quanto l’A.C. avrebbe illegittimamente ed arbitrariamente modificato, in proprio danno, i requisiti di partecipazione nella pendenza dell’affidamento de quo.
2.2. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento dei provvedimenti gravati con i predetti motivi aggiunti indicati in epigrafe.
3. In data 6 novembre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Poggiardo.
4. Alla Camera di Consiglio del 10 novembre 2020, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams, in ragione dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID - 19, il Presidente di questa Sezione, vista l’istanza di rinvio presentata dalla parte ricorrente per la proposizione di motivi aggiunti avverso ulteriori provvedimenti adottati dall’A.C., ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2021.
5. Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 4 dicembre 2020, tempestivamente depositati, la Società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Poggiardo n. 169 del 13 ottobre 2020, pubblicata in data 6 novembre 2020, recante “ impianto natatorio di Poggiardo affidamento temporaneo della struttura alla SSD Aquaterre quale associazione di scopo delle associazioni già affidatarie con delibera di G.C. N. 138/2020 ”, nella parte in cui:
- la stessa, prendendo atto “ dell’avvenuta costituzione della società “AQUATERRAE SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSBILITA’ LIMITATA” Poggiardo (Le), n° 6365 di repertorio n. 4277, quale Associazione Temporanea fra le Associazioni Sportive Dilettantistiche Atlantis arl, via Orsini del Balzo Lecce - Acquapool arl via Armando Picchi Calimera - SSD MegalPool e Swim Salento via Adriatica Lecce al fine della Gestione della Piscina Comunale fino al 30/06/2020 ”;
- ha, quindi, affidato alla medesima società “Aquaterrae Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata”, quale Associazione Temporanea di Scopo tra le sopra indicate originarie affidatarie (in virtù della Delibera di G.C. n° 138/2020), la gestione temporanea fino a tutto il 30 giugno 2020 della Piscina comunale;
- ha approvato lo schema di concessione per la gestione temporanea dell’impianto de quo, allegato all’impugnata delibera, il cui art. 3, modificando l’originaria previsione contenuta nella delibera di G.M. n° 138/2020, ed ha fissato il canone della concessione d’uso, della durata di mesi 8, in € 16.526,02, esentando il concessionario, totalmente o in quota parte, dal pagamento del suddetto canone a condizione dell’avvenuta esecuzione delle attività (di carattere manutentivo, adeguativo dell’impianto), espressamente individuate.
5.1. Con unico ulteriore motivo aggiunto, la Società ricorrente ha dedotto la violazione del divieto di rinegoziazione dell’offerta, in quanto l’A.C. avrebbe illegittimamente introdotto per la gestione della piscina comunale di che trattasi un canone di gestione di Euro 16.526,02, con la possibilità di esentarne il pagamento nell’ipotesi in cui l’affidatario avesse eseguito nell’impianto natatorio opere di carattere manutentivo e/o adeguativo.
5.2. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento dei provvedimenti impugnati con tali ultimi motivi aggiunti.
6. Con memoria depositata il’11 gennaio 2021, il Comune di Poggiardo ha insistito per il rigetto del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
7. Alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2021, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams, in ragione della perdurante emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID -19, il Presidente di questa Sezione, vista la dichiarazione a verbale del difensore della Società ricorrente di rinuncia alle istanze cautelari incidentalmente proposte, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
8. Con istanza/memoria difensiva depositata il 31 maggio 2024, la Società ricorrente ha dichiarato che, nella presente controversia, sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere ed ha, quindi, chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite.
9. Le controinteressate S.S.D. Atlantis a r.l., A.S.D. Swim Salento, S.S.D. Megalpool a r.l., A.S.D. Out Line Tennis School, S.S.D. Aquapool a r.l., pur intimate, non si sono costituite in giudizio.
10. Alla pubblica udienza del 3 luglio 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
11. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
11.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere;infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione;per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli;ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse;iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato;iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, con istanza/memoria difensiva depositata in data 31 maggio 2024, la parte ricorrente ha dichiarato che, nel caso di specie, sarebbe cessata la materia del contendere.
11.2. Ciò posto, ritenuto che, nella fattispecie concreta de qua , la circostanza di cui sopra integra, a ben vedere, la (diversa) ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, dal momento che non risulta in alcun modo esplicitato (né tantomeno provato) in che termini vi sarebbe stato l’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio dalla parte ricorrente, per cui il Tribunale non può che dichiarare, per le suesposte ragioni, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a., con esonero di ogni altra valutazione nel merito.
12. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite.