TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-05-21, n. 202100694
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2021
N. 00694/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nordest Applicazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R B, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R B in Dolo, via Cairoli, 129;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A I, N O, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A I in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
Nisato D, Nisato M e Nisato Cinzia eredi di Nisato Giancarlo, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicoletta Monopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
G D, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Monopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicoletta Monopoli in Venezia-Mestre, viale Ancona 15;
Tipal Immobiliare S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. n. 157823 del 26.03.2019, con la quale il Comune di Venezia ha rigettato la domanda di condono edilizio n. 61605/0/M, prot. gen. 488177 del 10.12.2004; della nota del Comune di Venezia, con la quale il Comune di Venezia ha accolto la domanda di condono edilizio n. 61611/0/M, prot. gen. 488172 del 10.12.2004, limitatamente alle unità immobiliari non di proprietà della ricorrente; di ogni altro atto annesso, connesso, o presupposto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della nota prot. n. 254912 del 21.05.2019, con la quale il Comune di Venezia ha ordinato la demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 del capannone censito al fg. 165, mapp. 720, sub. 11, del catasto di detto Comune, "con esclusione del corpo servizi e spogliatoi sanato con condono edilizio n. 61611"; della nota prot. n. 265679 del 27.05.2019, con la quale il Comune di Venezia ha rigettato la richiesta di archiviazione/autotutela presentata dalla ricorrente, per il tramite dello scrivente patrocinio, in data 21.05.2019; della comunicazione di avvio al procedimento prot. n. 169744 dell'1.4.2019;del verbale di sopralluogo del 20.3.2019;del verbale di conferenza servizi e parere degli uffici prot. n. 250494 del 20.5.2019; di ogni altro atto connesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia, Nisato D, Nisato M e Nisato Cinzia, di G D e di Tipal Immobiliare S.r.l. in Liquidazione
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 la dottoressa M A e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha acquistato ad un’asta giudiziaria un capannone industriale in foglio 165, mapp. 720 contraddistinto dal subalterno 11 del catasto del Comune di Venezia.
Questo capannone fa parte di un compendio edilizio di più ampie dimensioni comprendente altri capannoni industriali siti sul mappale 720 e contraddistinti da diversi subalterni.
Il precedente proprietario del compendio e sua moglie avevano presentato separatamente diverse istanze di condono, ai sensi della L. 269/2003, di alcune opere abusive.
La sig.ra Danesin aveva presentato la domanda n. 61611/0/M per le opere di cui agli originari subalterni 4, 5 e 6. Il sig. Nisato aveva presentato la domanda n. 61605/0/M riguardante l’unità immobiliare di cui all’originario subalterno 7, oggi parte del subalterno 11.
Nel 2005 le unità immobiliari sopra individuate sono state oggetto di frazionamento ed accorpamento e trasferite a diversi proprietari. In particolare: metà dell’ex subalterno 4 è oggi identificata come subalterno 10 ed è attualmente di proprietà della Tipal Immobiliare s.r.l.; l’altra metà dell’ex subalterno 4 e gli ex subalterni 5, 6 e 7 sono stati accorpati nel subalterno 11.
La ricorrente, all’esito di asta giudiziaria, è divenuta proprietaria del subalterno 11 che, come si è detto, era compreso, in parte, nella domanda n. 61611/0/M, presentata dalla sig.ra Danesin (per quanto concerne parte dell’ex subalterno 4 e per i subalterni 5 e 6) ed, in parte, nella domanda n. 61605 presentata dal sig. Nisato (quanto all’ex subalterno 7). Nella domanda n. 61611/0/M, presentata dalla sig.ra Danesin è subentrato, per l’attuale subalterno 10 (metà dell’ex subalterno 4) la Tipal Immobiliare s.r.l.
Con nota del 22.3.2018, il Comune ha inviato agli attuali proprietari (la ricorrente per il subalterno 11 e la società Tipal Immobiliare s.r.l. in liquidazione, per il subalterno 10), nonché alla sig.ra Danesin, la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 241/90, affermando l’insussistenza dei presupposti per la concessione del condono in quanto, avendo l’immobile insistente sul subalterno 11 una superficie di 750 mq circa, eccede i limiti dimensionali previsti dall’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 21/2004 e ciò premettendo che, ai sensi del punto 3.3 della Circolare ministeriale n. 2241 del 17.6.1995, deve essere presentata una sola domanda di condono per ciascuna unità immobiliare oggetto di sanatoria.
In sede di osservazioni, la Tipal Immobiliare s.r.l. chiedeva di riferire la domanda 61611/0/M, alla sola unità immobiliare identificata all’ex sub 4 (corrispondente a parte dell’attuale subalterno 11 e al subalterno 10).
Il Comune con provvedimento di cui alla nota prot. 154328 del 22.3.2019, ha accolto l’istanza relativa alla pratica di condono n. 61611/0/M nei suddetti limiti ed ha chiesto alle società proprietarie di integrare il pagamento dell’oblazione.
L’istanza di condono n. 61605 veniva, invece, rigettata con nota prot. 57823 del 26 marzo 2019 sulla scorta della medesima motivazione, ovvero che “le unità immobiliari oggetto della domanda di sanatoria, individuate catastalmente alla data di presentazione della domanda di condono alle sez. FV Fg 20 Mapp. 720 sub 5, 6, e 7, hanno una superficie coperta di circa mq 750 e non risultano pertanto sanabili in quanto in contrasto con la predetta norma regionale (n.d.r. l’art. 3, comma 1, lett. a L.R. 21/2004)”.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti di diniego, articolando i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della l. 47/1985 nonché dell’art. 20 della l.