TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-07, n. 202302057
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 02057/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02813/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2813 del 2022, proposto da UC AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
BI LE RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Franciosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto - 4^ Divisione prot. n. M_D GMIL REG2021 0534864 del 09.12.2021 e notificato all'odierno ricorrente il successivo 31.12.2021, avente ad oggetto “promozione al grado di Maggiore del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri. Anno 2021”, con il quale veniva comunicata all'odierno ricorrente la sua promozione al grado di “Maggiore” con “anzianità 31 dicembre 2021”;
- del decreto dirigenziale n. 14/09, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale n. 5 del 20.01.2009 ed avente ad oggetto “Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri”, con il quale veniva indetta, tra le altre, una procedura speciale per la stabilizzazione di 45 ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non contempla il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del riconoscimento dell'anzianità assoluta del ricorrente nel grado di EN a far data dal 16.06.2005, nel grado di PI a far data dal 16.06.2010 nonché nel grado di Maggiore a far data dal 16.06.2017
E PER LA CONDANNA
dell'Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive, tra il trattamento economico effettivamente percepito e quello da percepire in ragione del riconoscimento della anzianità nel grado di EN a far data dal 16.06.2005, nel grado di PI a far data dal 16.06.2010 e nel grado di Maggiore a far data dal 16.06.2017, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo, come per legge.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da RD BI LE il 23/6/2022:
del provvedimento del Ministero della Difesa prot. M_D GMIL REG 2021 053864 del 09.12.2021, avente ad oggetto “promozione al grado di maggiore del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri 2021” ed il decreto dirigenziale n.14/09, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n.5 del 20.01.2009, ed avente ad oggetto “Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di Ufficiali in ferma prefissata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di BI LE RD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente, Maggiore del ruolo Speciale ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento con il quale gli veniva comunicata la sua promozione al grado di “Maggiore” con “anzianità 31 dicembre 2021”.
Esponeva di essere stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 27.03.2003, quale vincitore del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 220 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e che durante la ferma de qua, di durata pari a 30 mesi; in data 16.06.2003 veniva nominato Sottotenente in ferma prefissata ausiliario del ruolo speciale, promosso al grado di EN in ferma prefissata il successivo 16.06.2005. A seguito del superamento del concorso interno, per titoli, per l'ammissione ad ulteriore ferma annuale di ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri provenienti dal 1° corso AUFP, otteneva il prolungamento di un “ulteriore” anno della “ferma annuale” a decorrere dal 14.10.2005.
Partecipava, dunque, alla risalente procedura di “stabilizzazione”, indetta con decreto dirigenziale n. 14/2009 e, collocatosi in posizione utile in graduatoria, veniva nominato Sottotenente in Servizio Permanente Effettivo nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta di servizio decorrente dal 31.12.2007, giusta Decreto del 03.08.2009 a firma del Direttore della I Divisione – Reclutamento Ufficiali presso il Ministero della Difesa.
Tuttavia, come evidenziato, il ricorrente, prima della stabilizzazione, ovvero durante il periodo di Ferma Prefissata, aveva già svolto mansioni nel grado di Sottotenente e, successivamente, di EN, con conseguente retrocessione al grado anteriore già ricoperto.
Ad avviso del ricorrente medesimo ciò sarebbe il frutto dell’illegittimo operato dell’Amministrazione, che avrebbe dato luogo ad una disparità di trattamento tra lavoratori in ferma, a tempo determinato (quale il ricorrente era fino alla data della stabilizzazione), e ufficiali in S.P.E. (servizio permanente effettivo), senza tenere in debito conto, ai fini del calcolo dell’anzianità – e dunque, da ultimo, ai fini della promozione per anzianità al grado di Maggiore, oggi contestata in punto di decorrenza dei relativi effetti – del periodo di lavoro svolto in ferma.
Il ricorrente chiede, invece, che gli sia riconosciuta “la corretta anzianità di servizio al grado di Sottotenente onde rideterminare la data di decorrenza per il riconoscimento dell’anzianità assoluta, oggi al grado di Maggiore.”
Di seguito si espone la ricostruzione della carriera del ricorrente, secondo quanto allegato in ricorso.
1.1 Il Magg. UC VA si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 27.03.2003, come vincitore del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 220 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale.
A decorrere: - dal 16.06.2003 è stato nominato Sottotenente in ferma prefissata ausiliario del ruolo speciale; - dal 15.06.2005 è stato promosso EN in ferma prefissata sino a quando, per effetto della cd. stabilizzazione in S.P.E., è stato rinominato Sottotenente in S.P.E. del R.S. con decorrenza dal 31.12.2007; - dal 31.12.2009 è stato rinominato EN (RS – S.P.E.); - dal 31.12.2014 è stato promosso PI (RS – S.P.E.); - dal 31.12.2021 è stato promosso Maggiore (RSE – S.P.E.), decreto notificato in data 31.12.2021.
Con l’epigrafato gravame rivendica una anzianità “assoluta” nel grado di Maggiore a decorrere dal 16.06.2017 (anziché dal 31.12.2021), in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto del periodo di servizio svolto dal AL prima di transitare in servizio permanente effettivo, allorquando lo stesso era in ferma prefissata.
La nomina del ricorrente al grado di Maggiore sarebbe dunque illegittima e meritevole di annullamento, nella parte in cui non riconosce il suo diritto ad essere inquadrato nel grado di Maggiore con decorrenza dall’anno 2017, anziché dal 2021.
1.2 Il motivo di impugnazione viene così delineato in termini giuridici da parte ricorrente: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL’ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA N. 1999/70/CE DEL 28.06.1999 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA
Il ricorrente sostiene di avere svolto, nel periodo di Ferma, mansioni analoghe ai colleghi aventi il medesimo grado che erano in servizio permanente effettivo (s.p.e.).
Da quanto precede deriverebbe, a beneficio dello stesso, la spettanza del riconoscimento dell’anzianità del periodo di servizio prestato quale ufficiale in ferma prefissata, a cui dovrebbe conseguire il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata durante il rapporto di lavoro a