TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-07, n. 202302057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-07, n. 202302057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302057
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 02057/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02813/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2813 del 2022, proposto da L S, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G V in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

B A G, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto - 4^ Divisione prot. n. M_D GMIL REG2021 0534864 del 09.12.2021 e notificato all'odierno ricorrente il successivo 31.12.2021, avente ad oggetto “promozione al grado di Maggiore del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri. Anno 2021”, con il quale veniva comunicata all'odierno ricorrente la sua promozione al grado di “Maggiore” con “anzianità 31 dicembre 2021”;

- del decreto dirigenziale n. 14/09, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale n. 5 del 20.01.2009 ed avente ad oggetto “Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri”, con il quale veniva indetta, tra le altre, una procedura speciale per la stabilizzazione di 45 ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non contempla il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del riconoscimento dell'anzianità assoluta del ricorrente nel grado di Tenente a far data dal 16.06.2005, nel grado di Capitano a far data dal 16.06.2010 nonché nel grado di Maggiore a far data dal 16.06.2017

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive, tra il trattamento economico effettivamente percepito e quello da percepire in ragione del riconoscimento della anzianità nel grado di Tenente a far data dal 16.06.2005, nel grado di Capitano a far data dal 16.06.2010 e nel grado di Maggiore a far data dal 16.06.2017, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo, come per legge.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Giardina Biagio Alessandro il 23/6/2022:

del provvedimento del Ministero della Difesa prot. M_D

GMIL REG

2021 053864 del 09.12.2021, avente ad oggetto “promozione al grado di maggiore del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri 2021” ed il decreto dirigenziale n.14/09, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n.5 del 20.01.2009, ed avente ad oggetto “Avvio delle procedure speciali per la stabilizzazione di Ufficiali in ferma prefissata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di B A G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente, Maggiore del ruolo Speciale ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento con il quale gli veniva comunicata la sua promozione al grado di “Maggiore” con “anzianità 31 dicembre 2021”.

Esponeva di essere stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 27.03.2003, quale vincitore del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 220 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e che durante la ferma de qua, di durata pari a 30 mesi;
in data 16.06.2003 veniva nominato Sottotenente in ferma prefissata ausiliario del ruolo speciale, promosso al grado di Tenente in ferma prefissata il successivo 16.06.2005. A seguito del superamento del concorso interno, per titoli, per l'ammissione ad ulteriore ferma annuale di ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri provenienti dal 1° corso AUFP, otteneva il prolungamento di un “ulteriore” anno della “ferma annuale” a decorrere dal 14.10.2005.

Partecipava, dunque, alla risalente procedura di “stabilizzazione”, indetta con decreto dirigenziale n. 14/2009 e, collocatosi in posizione utile in graduatoria, veniva nominato Sottotenente in Servizio Permanente Effettivo nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta di servizio decorrente dal 31.12.2007, giusta Decreto del 03.08.2009 a firma del Direttore della I Divisione – Reclutamento Ufficiali presso il Ministero della Difesa.

Tuttavia, come evidenziato, il ricorrente, prima della stabilizzazione, ovvero durante il periodo di Ferma Prefissata, aveva già svolto mansioni nel grado di Sottotenente e, successivamente, di Tenente, con conseguente retrocessione al grado anteriore già ricoperto.

Ad avviso del ricorrente medesimo ciò sarebbe il frutto dell’illegittimo operato dell’Amministrazione, che avrebbe dato luogo ad una disparità di trattamento tra lavoratori in ferma, a tempo determinato (quale il ricorrente era fino alla data della stabilizzazione), e ufficiali in S.P.E. (servizio permanente effettivo), senza tenere in debito conto, ai fini del calcolo dell’anzianità – e dunque, da ultimo, ai fini della promozione per anzianità al grado di Maggiore, oggi contestata in punto di decorrenza dei relativi effetti – del periodo di lavoro svolto in ferma.

Il ricorrente chiede, invece, che gli sia riconosciuta “la corretta anzianità di servizio al grado di Sottotenente onde rideterminare la data di decorrenza per il riconoscimento dell’anzianità assoluta, oggi al grado di Maggiore.”

Di seguito si espone la ricostruzione della carriera del ricorrente, secondo quanto allegato in ricorso.

1.1 Il Magg. L S si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 27.03.2003, come vincitore del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 220 ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale.

A decorrere: - dal 16.06.2003 è stato nominato Sottotenente in ferma prefissata ausiliario del ruolo speciale;
- dal 15.06.2005 è stato promosso Tenente in ferma prefissata sino a quando, per effetto della cd. stabilizzazione in S.P.E., è stato rinominato Sottotenente in S.P.E. del R.S. con decorrenza dal 31.12.2007;
- dal 31.12.2009 è stato rinominato Tenente (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2014 è stato promosso Capitano (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2021 è stato promosso Maggiore (RSE – S.P.E.), decreto notificato in data 31.12.2021.

Con l’epigrafato gravame rivendica una anzianità “assoluta” nel grado di Maggiore a decorrere dal 16.06.2017 (anziché dal 31.12.2021), in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto del periodo di servizio svolto dal Saliva prima di transitare in servizio permanente effettivo, allorquando lo stesso era in ferma prefissata.

La nomina del ricorrente al grado di Maggiore sarebbe dunque illegittima e meritevole di annullamento, nella parte in cui non riconosce il suo diritto ad essere inquadrato nel grado di Maggiore con decorrenza dall’anno 2017, anziché dal 2021.

1.2 Il motivo di impugnazione viene così delineato in termini giuridici da parte ricorrente:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA

4 DELL’ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA N. 1999/70/CE DEL 28.06.1999 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA

Il ricorrente sostiene di avere svolto, nel periodo di Ferma, mansioni analoghe ai colleghi aventi il medesimo grado che erano in servizio permanente effettivo (s.p.e.).

Da quanto precede deriverebbe, a beneficio dello stesso, la spettanza del riconoscimento dell’anzianità del periodo di servizio prestato quale ufficiale in ferma prefissata, a cui dovrebbe conseguire il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, che è equiparabile a quello svolto da colleghi ufficiali in servizio permanente. Solo in tal modo si eviterebbero violazioni del principio di non discriminazione nell’ambito dei rapporti di lavoro.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, in data 22.10.2022, ha prodotto memoria difensiva con la quale ha contestato le deduzioni del ricorrente e chiesto il rigetto del gravame.

3. Con ricorso incidentale, depositato in data 23.06.2022, il Magg. B A G, quale controinteressato e soggetto che beneficerebbe della disparità di trattamento censurata col ricorso principale, ha chiesto il rigetto dello stesso;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso principale, ha formulato istanza di accertamento della propria anzianità assoluta nel grado di Tenente a far data dall’1.12.2005, nel grado di Capitano a far data dall’1.12.2010 e, infine, nel grado di Maggiore a far data dall’1.12.2017, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive.

4. Con ordinanza cautelare n. 2556/2022 è stata fissata l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, co.10, c.p.a.

5. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2022, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio reputa opportuno iniziare la disamina dal ricorso principale, attesa l’infondatezza del medesimo.

Preliminarmente appare utile richiamare il quadro normativo di riferimento nel quale va a inquadrarsi la presente controversia (la quale si inserisce in un vasto contenzioso sul quale questo TAR si è ormai pronunciato numerose volte nel corso del corrente anno e del precedente: cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 20 settembre 2021, n. 9855;
id. 8 febbraio 2022, n. 1462;
TAR Lazio, Sez. I Stralcio, 6 settembre 2022, n. 11514;
id. 7 luglio 2022, n. 9300;
id. 30 giugno 2022, n. 8923;
id. 30 giugno 2022, n. 8923;
30 giugno 2022, n. 8928;
30 giugno 2022, n. 8929;
30 giugno 2022, n. 8931;
v. altresì Cons. Stato, Sezione II, n. 4965 del 30 giugno 2021).

Anche la presente causa, al pari dei precedenti citati, si riferisce alla categoria degli Ufficiali (già) a tempo determinato dell’Arma dei Carabinieri, a suo tempo assunti in servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 215 del 2001 e, successivamente, stabilizzati per effetto della previsione speciale contenuta nell’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria per il 2007 e della partecipazione alla procedura indetta con decreto dirigenziale n. 14/2009.

All’esito di tale procedura il ricorrente è stato rinominato sottotenente in s.p.e., con anzianità assoluta decorrente dal 31.12.2007 quando, in precedenza, con decorrenza dal 15.6.2005 e, dunque, in data ampiamente anteriore alla nomina a sottotenente in s.p.e. (stabilizzati), lo stesso aveva già ricoperto il superiore grado di Tenente, seppure in ferma prefissata.

Tale meccanismo di rinomina con effetto “ex nunc” ad un grado inferiore (sottotenente in s.p.e.), rispetto a quello già posseduto (tenente in f.p.), a seguito della stabilizzazione, avrebbe determinato, secondo l’assunto di base prospettato nei contenziosi instaurati dinnanzi a questo TAR, un’ingiusta e significativa perdita di anzianità di servizio (di durata variabile a seconda dei casi, ma in genere ammontante a circa quattro anni) maturata nel grado di sottotenente in ferma prefissata e quindi di tenente, sempre in f.p. (Ruolo Speciale), con conseguente perdita, agli effetti della carriera, dell’intero periodo di servizio anteriore alla stabilizzazione, sol perché svolto in regime di ferma prefissata, nonostante detto servizio avesse comportato l’assunzione di mansioni e responsabilità del tutto corrispondenti a quelle proprie dei colleghi di ruolo.

La peculiarità del caso oggi in disamina è nel fatto che le contestazioni del ricorrente non investono direttamente la sua originaria nomina (a sottotenente in s.p.e. “stabilizzato”), né le sua promozione per anzianità nei gradi successivi alla nomina in s.p.e. (Tenente e poi Capitano), bensì il decreto che lo ha di recente promosso al grado di Maggiore del Ruolo Speciale, e ciò conduce, come si esplicherà in seguito, all’impossibilità di accogliere il ricorso, nonostante l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del periodo prestato anteriormente all’immissione in s.p.e.

2. Al riguardo il Collegio ritiene di dover ribadire alcuni dei principi recentemente affermati da questo TAR (v. Sez. I bis, 27/12/2022, n. 17572, Sez. I Stralcio, 30/06/2022, n. 8929 e gli analoghi precedenti del 2022 sopracitati):

- la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, intitolata “Principio di non discriminazione”, chiarisce che “ Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ”;

- come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la direttiva - e, conseguentemente, la normativa interna di recepimento - trova applicazione anche con riguardo ai datori di lavoro che siano pubbliche amministrazioni (cfr., in relazione ad una questione sollevata dal Tribunale di Genova, Corte giust., Sez. II, 7 settembre 2006, nella causa C-53/04, § 39 ss.). La stessa Corte di Giustizia, Sez. VI, nella sentenza del 18 ottobre 2012 (nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11), ha precisato che, al fine di verificare se in una determinata ipotesi sussista una discriminazione del lavoratore a tempo determinato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, occorre “ anzitutto, esaminare la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo momento, verificare l’esistenza di un’eventuale giustificazione oggettiva ” (§ 41 della sentenza);

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’articolo 3, comma 93, ha disposto che “ il personale dell’Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli ”;

- con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2007 è stata autorizzata la stabilizzazione del personale, individuando le unità di personale per ogni Amministrazione interessata, tra cui 70 posti per l’Arma dei carabinieri;

- da tale disciplina normativa risulta evidente che la procedura di stabilizzazione, che è stata in generale prevista dalla legge, al fine di risolvere il problema dell’utilizzazione di lavoro temporaneo “ per esigenze permanenti dell’Amministrazione ” (cfr. in tal senso il § 2 della direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni delle pubbliche amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007), è stata disciplinata senza distinguere gli effetti della stabilizzazione per le varie Amministrazioni interessate da dette procedure;

- pertanto, i principi affermati dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2012 e ribaditi dalla medesima Corte nelle successive ordinanze del 7 marzo 2013 (nella causa C-393/11) e del 4 settembre 2014 (nella causa C-152/14), concernenti il personale delle Autorità amministrative indipendenti, e ormai seguiti dalla giurisprudenza della Cassazione e anche del Consiglio di Stato con riferimento al personale di altre amministrazioni, debbono essere applicati anche alla presente fattispecie. Infatti, ritiene il Collegio che, una volta prevista dalla legge la procedura – di carattere eccezionale – di stabilizzazione (anche) per alcune categorie di lavoratori pubblici in regime di diritto pubblico, e nella specie, per l’Arma dei carabinieri, in mancanza di una specifica differente disciplina legislativa, non possano non valere, anche in tal caso, i medesimi principi consolidati affermati dalla giurisprudenza unionale in materia di stabilizzazioni;

- sotto tale profilo, sono infondate le varie argomentazioni opposte dal Ministero della Difesa con la relazione depositata in giudizio in data 12.10.2022, per cui la direttiva europea 1999/70 non si applicherebbe al personale militare, tenuto conto anche della specialità del relativo ordinamento;

- del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha escluso l’applicazione generalizzata delle procedure di stabilizzazione alle Forze armate, non ha fatto riferimento allo status dei militari o alla particolare natura del rapporto in regime di diritto pubblico, ma semplicemente alla lettera dell’articolo 1, comma 519, della legge 296 del 2006, che ha consentito la stabilizzazione in deroga al blocco delle assunzioni, escludendola, quindi, per le Amministrazioni sottratte al blocco delle stesse e alla accessibilità al fondo di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base quindi della volontà espressa dal legislatore di escludere alcune Amministrazioni dalla stabilizzazione, non applicabile estensivamente (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sezione II, 11 novembre 2020, n. 6934);

- per tutto il personale era, infatti, previsto dalla legge n. 296 del 2006 anche il mantenimento del rapporto in corso fino alla conclusione della procedura di stabilizzazione, con evidenti ulteriori profili di: omogeneità di tutto il personale stabilizzato nei differenti settori;
sostanziale continuità del rapporto di lavoro;

- la sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2012 e le ordinanze del 7 settembre 2013 e del 4 settembre 2014 riguardano, peraltro, personale di Autorità amministrative indipendenti, anch’esso contemplato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 tra le categorie disciplinate “dai rispettivi ordinamenti”, con rapporti devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del predetto decreto legislativo;
ciò apporta un ulteriore argomento a favore dell’infondatezza delle argomentazioni dell’Amministrazione, che fa riferimento alla differenza con il personale in regime privatizzato;

- tutto ciò premesso, devono essere richiamate la disciplina dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, e l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia rispetto alla compatibilità unionale della disciplina nazionale sulle stabilizzazioni;

- la clausola 4 dell’accordo quadro, secondo l’orientamento ormai uniforme del Giudice dell’Unione, deve essere interpretata nel senso che essa osti a una normativa nazionale che “escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte giustizia, Sez. VI, 18 ottobre 2012, nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11);

- l’ordinanza del 7 marzo 2013 nella causa C-393/11 e, successivamente, l’ordinanza del 4 settembre 2014 nella causa C-152/14, hanno espressamente affermato che la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro dev’essere intesa nel senso che la disparità di trattamento “(...) sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (...) ” (§ 40 dell’ordinanza del 7 marzo 2013), mentre “ il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti criteri e non può dunque configurare una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato ” (§ 41 dell’ordinanza del 7 marzo 2013). Inoltre, “ l’obiettivo consistente nell’evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico (...) pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da determinati lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a termine ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione ” (§ 47 dell’ordinanza del 7 marzo 2013);

- per quanto precede il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non può dunque configurare una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro;

- non era contestato, nel precedente qui richiamato, che parte ricorrente avesse svolto, nel periodo di ferma a termine, mansioni analoghe a quelle dei colleghi in servizio permanente effettivo e, pertanto, è stata ritenuta fondata da questo TAR (nel caso in commento) la domanda avanzata per il riconoscimento dell’anzianità di servizio, maturata in costanza di rapporto a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione alla somma richiesta a titolo di differenze retributive.

3. La conclusione a cui questo TAR è pervenuto nei numerosi precedenti citati è stata dunque la seguente: “ In sintesi, è meritevole di accoglimento la domanda proposta dal ricorrente di riconoscimento dell’anzianità di servizio nel grado di tenente e, come conseguenza, la domanda afferente il riconoscimento del relativo livello retributivo, con connessa condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive tra quanto da esso percepito come ufficiale “a tempo determinato” e quanto percepito dai suoi colleghi assunti a tempo indeterminato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti in cui non è maturata la prescrizione estintiva quinquennale, mentre non può riconoscersi il diritto al grado di capitano con decorrenza dal 15 settembre 2004, in quanto sul punto trova specifica applicazione la disciplina, applicabile ratione temporis, che consentiva, come verificatosi nella specie, il prolungamento della ferma nel medesimo grado di tenente, ma non la promozione automatica al grado superiore per anzianità. ”.

4. Questi profili, tuttavia, non sono quelli in discussione nella presente causa, nella quale non sono stati impugnati i provvedimenti di nomina a Sottotenente in s.p.e (del 3. 08.2009), Tenente in s.p.e. (del 24.02.2011) e Capitano (del 23.06.2013) del ricorrente, ma direttamente il provvedimento di nomina a Maggiore (del 31.12.2021), di molti anni successivo alla entrata del ricorrente medesimo in servizio permanente effettivo, e rispetto al quale i primi vengono richiamati ed impugnati come atti presupposti. Nel ricorso introduttivo, invero, il ricorrente si duole del fatto che “… non è dato comprendere perché, all’atto del transito in servizio permanente, il Saliva sia stato del tutto illegittimamente “retrocesso” al grado di Sottotenente già riconosciutogli in ferma prefissata ”;
tali doglianze, tuttavia, non possono essere mosse con riferimento al provvedimento impugnato in questa sede, ossia di nomina a Maggiore, considerato che la retrodatazione della sua decorrenza deriverebbe direttamente dalla illegittimità del primo provvedimento di immissione in s.p.e. come Sottotenente, che, tuttavia, non è stato impugnato nei termini e si è dunque consolidato.

5. Tale pretesa, sotto altro aspetto, non è neanche supportata da una delle considerazioni fondamentali che aveva indotto questo TAR ad accogliere, nei precedenti affrontati, le domande relative al riconoscimento dell’incremento dell’anzianità assoluta in misura corrispondente al periodo di servizio anteriore alla stabilizzazione.

Il Collegio si riferisce al fatto che, nei precedenti casi esaminati, relativi alle nomine conseguenti alla conclusione delle procedure di stabilizzazione (indette dal decreto dirigenziale n. 14 del 2009), era stato speso, giustamente, l’argomento relativo all’ingiusta omessa valutazione, ai fini di carriera, dei periodi di servizio svolti dagli ufficiali in ferma prefissata (prima come Sottotenenti e poi Tenenti a tempo determinato), quando essi avevano svolto le medesime mansioni e assunto le stesse responsabilità dei loro parigrado in s.p.e..

Tale argomento, all’evidenza, non è però utilizzabile nella specie dove, fino al provvedimento in epigrafe impugnato, il ricorrente ha ricoperto, formalmente e sostanzialmente, il grado inferiore di Tenente e poi quello di Capitano (e non di Maggiore) e quindi, in base alle regole proprie dell’ordinamento militare, egli non può pretendere di essere equiparato in nessun senso agli Ufficiali di grado più elevato per il servizio prestato negli anni anteriori alle promozioni per cui è causa;
sicché viene a mancare uno degli argomenti essenziali, ai fini della equiparazione e del riconoscimento dei periodi pregressi nel ruolo di tenenti in f.p. per i limiti effetti sopra citati (Tar Lazio, Roma, sez. I Bis, 27.12.2022, n. 17572).

Non è quindi fondata la pretesa del ricorrente al recupero del periodo di servizio anteriore alla stabilizzazione ai fini della retrodatazione degli effetti della promozione a Maggiore.

6. Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

7. Il rigetto del ricorso determina l’improcedibilità del ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse.

8. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.

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