TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-07, n. 201300434
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N. 00434/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2013, proposto da:
Concetta Cardaci e Studio Alis Infortunistica S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. G B, M D, con domicilio eletto presso l’Avv. M D, in Ancona, corso Stamira, 29;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito;
per l'ottemperanza
al decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona del 10 gennaio 2012, n. 5/2012, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di € 6.300,00 (in favore della sig.ra Cardaci) e di € 4.300,00 (in favore dello studio “Alis Infortunistica”), oltre interessi nella misura legale sugli stessi importi dalla pronuncia al saldo, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ex 1. 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 29 maggio 2013 uno dei difensori dei ricorrenti ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso (inteso come rinuncia agli atti), notificata in data 22 maggio 2013 all’intimato Ministero della Giustizia;
- al Tribunale non resta che dare atto della rinuncia al ricorso.
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., le spese degli atti di procedura compiute vanno dichiarate irripetibili.