TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2019-12-19, n. 201902119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2019-12-19, n. 201902119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201902119
Data del deposito : 19 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2019

N. 02119/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2019, proposto da:
W R E B, A R, rappresentati e difesi dall’Avv. O N, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, v.le G. Falcone n. 182;

contro

Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. L C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani n. 110;

per il risarcimento del danno

derivante dall’illegittima condotta tenuta dal Comune di Cosenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Arch. W. B. e l’Ing. A. R. hanno partecipato al concorso pubblico a n. 7 posti di dirigente tecnico, bandito dal Comune di Cosenza con delibera di Giunta n. 124/2009, collocandosi in posizione utile nella graduatoria provvisoria, approvata in via definitiva con determina dirigenziale n. 119 del giorno 8.08.2018, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3387 del 5.06.2018.

La menzionata graduatoria provvisoria, unitamente all’intera procedura selettiva, era stata infatti inizialmente revocata dall’Ente territoriale con provvedimento n. 1276 del 27.07.2011. Avverso il citato atto di ritiro avevano proposto distinti ricorsi alcuni idonei, tra cui gli esponenti, e tali gravami, rigettati dal T.a.r. Calabria, erano poi accolti dal Consiglio di Stato, il quale, previa riunione degli appelli, con la menzionata decisione statuiva che: “ nell’eseguire la presente sentenza il Comune di Cosenza dovrà approvare le graduatorie dei concorsi illegittimamente revocati e procedere all’immissione in ruolo dei vincitori, sulla base dei posti dirigenziali in organico disponibili ”.

Nonostante l’approvazione della graduatoria disposta con il provvedimento n. 119/2018 e la nomina dei ricorrenti a vincitori del concorso, la p.a. poneva in essere un contegno elusivo del dictum giurisdizionale, non immettendo nel ruolo dirigenziale l’Arch. W. B. e l’Ing. A. R., che pertanto il 2.08.2018 erano costretti ad esperire l’azione di ottemperanza. Il giudizio era definito dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3941 del 12.06.2019 di nullità per elusione del giudicato degli atti impugnati, con contestuale ordine al Comune di Cosenza di immissione in ruolo dei vincitori, che erano assunti dalla p.a. in data 8.07.2019.

Gli esponenti agiscono quindi per il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’illegittima attività amministrativa -accertata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3387/2018- ed inveratisi dall’adozione del provvedimento di revoca n. 1276/2011, fin dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento del giudice d’appello, avvenuto il 24.10.2018, stante la descritta necessità di esperire l’ulteriore azione di ottemperanza.

I pregiudizi sono quantificati, rispettivamente, nella misura complessiva di euro 505.614,23 e di euro 506.663.46, come da allegata c.t.p., cifra corrispondente ai mancati emolumenti della posizione retributiva di dirigente, all’inquadramento giuridico sin dall’intervenuta illegittima revoca, al t.f.r. ed al danno previdenziale, anche da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza, che prospetta l’inammissibilità del ricorso e ne chiede comunque il rigetto.

3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Osserva il Collegio, preliminarmente, che nelle azioni proposte dai ricorrenti vanno distinte le richieste risarcitorie, ex art. 30, comma 2, c.p.a., da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa -inerenti ai pregiudizi maturati nell’arco temporale compreso tra l’adozione del provvedimento di revoca n. 1276/2011 e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3387/2018- e le domande di ristoro ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., che involgono i danni derivanti dalla mancata ottemperanza della richiamata pronuncia.

5. Tanto chiarito, si impone in via prioritaria il vaglio dei rilievi processuali formulati dalla resistente amministrazione.

5.1. Nello specifico, ad avviso dell’intimata p.a. le domande di ristoro afferenti all’attività provvedimentale illegittima sarebbero inammissibili, in quanto sulle stesse si sarebbe già formato un giudicato di rigetto, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018.

Parimenti, risulterebbero non scrutinabili le richieste di risarcimento dei danni cagionati dalla mancata ottemperanza del giudicato, poichè azionate innanzi al T.a.r., sfornito di competenza, anzichè davanti al Consiglio di Stato.

5.2. La difesa dei ricorrenti replica che la sentenza non conterrebbe alcuna statuizione suscettibile di formare giudicato, attesa la diversità di petitum e causa petendi tra le azioni risarcitorie avanzate nel pregresso giudizio e quelle attuali, cosicchè l’eventuale giudicato coprirebbe il dedotto ma non anche il deducibile, cioè i danni in quella data non ancora manifestatisi.

Quanto alla competenza funzionale, i ricorrenti sostengono che l’unicità della domanda di ristoro giustificherebbe la proposizione dell’azione davanti al g.a. di prime cure.

6. L’adìto T.a.r. ritiene utile, ai fini di un puntuale vaglio delle eccezioni, prendere le mosse dall’analisi della parte motiva e del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 3387/2018.

In essa, per quel che è di interesse, è statuito che: “ 15. Quanto alle domande risarcitorie riproposte dagli originari ricorrenti, va rilevato quanto segue: - gli appellanti arch. (W. B.) e ing. (A. R.) hanno riproposto le domanda di risarcimento dei danni e, in via subordinata, di revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 da indennizzo legittimo in modo del tutto generico, senza precisare quale sarebbe il danno ingiusto subito ed criteri per determinarne l’ammontare;

16. In conclusione, in accoglimento parziale degli appelli le sentenze di primo grado con essi impugnate devono essere riformate in parte. Altrettanto parziale è quindi l’accoglimento dei ricorsi di primo grado, nel senso cioè che va annullata la revoca delle procedure concorsuali. …

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione ... ”.

Come evincibile dal capo 15 della pronuncia, il g.a. di secondo grado ha statuito che gli esponenti hanno “ riproposto le domanda di risarcimento dei danni e, in via subordinata, di revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990 da indennizzo legittimo in modo del tutto generico, senza precisare quale sarebbe il danno ingiusto subito ed criteri per determinarne l’ammontare ”.

Nel dispositivo, poi, il Consiglio di Stato “ accoglie in parte ” gli appelli in riferimento alle domande annullatorie, rigettando in termini non espressi, ma in coerenza con l’evidenziata motivazione, la restante parte del gravame afferente alle richieste di risarcimento e di indennizzo.

La composita lettura della motivazione e del dispositivo consente quindi di concludere che la pronuncia di secondo grado è estesa alle istanze di ristoro dei ricorrenti.

In senso contrario a quanto rilevato, ancora, non può assumere rilievo la distinzione, rispetto ai danni lamentati, tra dedotto e deducibile, atteso che l’eventuale accoglimento della richiesta di ristoro ad opera del Consiglio di Stato avrebbe compreso tutti i pregiudizi realizzatisi a far data dall’accertata illegittimità dell’azione amministrativa.

Nè, da ultimo, risulta persuasivo l’assunto che il Consiglio di Stato avrebbe omesso di emanare una puntuale statuizione sulle domande di risarcimento a causa di una rinuncia tacita alle stesse, evincibile dall’incompletezza delle richieste di ristoro. Infatti, la mancata precisazione dell’ammontare del pregiudizio -stigmatizzata dal g.a. di seconde cure- rappresenta una chiara espressione del vaglio delle domande sotto lo specifico profilo dell’inosservanza dell’ onus probandi , che incombe sul danneggiato ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2018, n. 5452).

6.1. In ragione di quanto esposto, l’eccezione di inammissibilità delle richieste di risarcimento da attività provvedimentale illegittima, per violazione del principio di intangibilità del giudicato, si palesa fondata.

7. Risulta parimenti fondata l’eccezione di incompetenza funzionale afferente alle domande di ristoro dei pregiudizi patiti dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 3387/2018.

Invero, l’art. 112, comma 3, c.p.a. prevede che “ Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, … azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ”, mentre il successivo art 113, comma 1, stabilisce che “ Il ricorso si propone, …, al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta ”.

Nella fattispecie in esame i danni successivi al giudicato sono causalmente riconducibili alla mancata attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3187/2018, cosicchè in base alle richiamate prescrizioni normative è proprio in capo allo stesso Consiglio di Stato -quale “ giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta ex art. 113, comma 1, c.p.a.- che si rinviene l’inderogabile competenza funzionale indicata nell’art. 14, comma 3, c.p.a.

7.1. Su tali richieste di ristoro va pronunciata quindi la declaratoria di incompetenza funzionale dell’adìto T.a.r. in favore del Consiglio di Stato, innanzi al quale le domande potranno essere riproposta nei termini di legge.

8. La soccombenza formale, derivante dalla decisione in rito, consente di compensare le spese di lite.

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