TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-04-08, n. 202100452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-04-08, n. 202100452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100452
Data del deposito : 8 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2021

N. 00452/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01342/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2020, proposto da
F V, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Padova, via Dante n. 80;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 739 del 2018 resa dalla Corte di Appello di Venezia nella causa promossa da V F contro il Ministero dell’Istruzione, con condanna al pagamento in favore della ricorrente dell’importo liquidato nella stessa con interessi e rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta , oltre alla condanna al pagamento di un’ulteriore somma per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. S M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;


Considerato;

- che con il ricorso in epigrafe la ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 739 del 2018;

- che con ordinanza n. 271 del 1 marzo 2021, pronunciata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio ha fatto rilevare un possibile profilo di inammissibilità del ricorso al fine di poter acquisire eventuali controdeduzioni dalla parte ricorrente sul punto, rinviando il prosieguo dell’esame della controversia all’odierna camera di consiglio;

- che la parte ricorrente non ha depositato memorie, né ha chiesto di partecipare alla trattazione orale in modalità videoconferenza da remoto all’odierna camera di consiglio;

- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

- che infatti dalla documentazione depositata in atti risulta che la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, munita della formula esecutiva, è stata notificata in data 8 novembre 2019, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi 12, Roma;

- che manca invece la prova che la sentenza sia stata notificata, prima della proposizione del ricorso, al domicilio reale dell’Amministrazione;

- che la notifica al domicilio reale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, costituisce requisito di ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza al pagamento di somme di denaro (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 173;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 ottobre 2020, n.10687;
T.A.R. Campana, Napoli, Sez. VIII, 5 agosto 2020, n. 3510;
T.A.R. Puglia, Lecce, 21 marzo 2013, n. 629);

- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non vi è da pronunciare sulle spese di lite in quanto l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;

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