TAR Firenze, sez. II, sentenza 2016-02-08, n. 201600214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2016-02-08, n. 201600214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600214
Data del deposito : 8 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01228/2015 REG.RIC.

N. 00214/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01228/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2015, proposto da:
E A, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via dei Rododendri 1;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Firenze prot. 288 del 22.05.2015, avente ad oggetto la reiezione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione, notificato il 13.07.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’attuale ricorrente, cittadino albanese, il 25 marzo 2013 ha presentato domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno a fini di lavoro subordinato. La domanda è stata rifiutata poiché egli non ha riscontrato la richiesta, formulata dall’Amministrazione il 19 giugno 2013, di produrre documentazione attestante l’attività lavorativa svolta ed il reddito fruito. Il diniego è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 30 luglio 2015 e depositato il 1° agosto 2015. Con primo motivo il ricorrente lamenta che, sebbene non abbia prodotto la documentazione richiesta dall’Amministrazione, tuttavia l’insufficienza reddituale relativa all’anno 2013 sarebbe sanata dal reddito percepito nell’anno 2014 per lavoro autonomo derivante dallo svolgimento di prestazioni occasionali, per un importo di € 8.765,00. Questo, a suo dire, dovrebbe essere valutato al fine del rinnovo del permesso di soggiorno poiché dovrebbe essere presa in considerazione la situazione lavorativa e reddituale vigente al momento di definizione del procedimento, e non a quello di formulazione della domanda. In questa prospettazione dovrebbe anche essere valutato il contratto di lavoro da lui stipulato il 12 maggio 2015, quale sopravvenienza ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Inoltre l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dei suoi vincoli familiari e della durata del soggiorno nel territorio nazionale.

Con secondo motivo lamenta che l’Amministrazione non avrebbe verificato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione ai sensi degli artt. 5, comma 9 e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998.

Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 4 settembre 2015, n. 602, è stata accolta la domanda cautelare disponendo che la Questura di Firenze riesaminasse la domanda del ricorrente anche ai fini dell’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

All’udienza del 20 gennaio 2016 la causa stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso deve essere accolto, per l’assorbente ragione che il rilascio del titolo di soggiorno è condizionato non solo dalla condizione di fatto esistente nel momento di presentazione dell’istanza ma anche da eventuali nuovi fatti che siano sopraggiunti, come dispone l’art. 5, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 286/1998 correttamente invocato dal ricorrente. In altri termini, laddove al momento di presentazione della domanda di rilascio del titolo non sussistano i relativi presupposti ma essi vengano poi ad esistenza nel momento in cui l’Amministrazione decide sull’istanza, ebbene il provvedimento finale deve essere assunto con riferimento anche a questi fatti nuovi.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha considerato l’esistenza di un contratto di lavoro stipulato il 12 maggio 2015, dimostrata con la produzione da parte del ricorrente del modello UNILAV di instaurazione del rapporto come operaio di primo livello. La mancata valutazione di tale elemento vizia il provvedimento impugnato che, pertanto, deve essere annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà assumere valutando anche la situazione attuale del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue.

Vista la parcella depositata dal patrocinatore del ricorrente, si ritiene di non liquidare il compenso richiesto per la fase istruttoria che non è stata svolta;
gli altri compensi sono ridotti del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in ragione della non particolare difficoltà della causa. Dalla somma così determinata viene sottratto l’importo di € 1.000,00 liquidato in fase cautelare, per un totale residuo di € 2.305,00 cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.

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