TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-06-20, n. 201200881

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-06-20, n. 201200881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200881
Data del deposito : 20 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01413/2012 REG.RIC.

N. 00881/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01413/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2012, proposto da:


Marr S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. G B, M B, T Q, con domicilio eletto presso T Q in Milano, via F.lli Gabba, 5;


contro

Azienda Servizi Alla Persona "Golgi - Redaelli", rappresentata e difesa dagli avv. G R, I M M, con domicilio eletto presso G R in Milano, via Olmetto, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di gara avente ad oggetto procedura aperta indetta dalla Azienda di Servizi alla Persona del "Golgi Redaelli" per l'aggiudicazione della fornitura di derrate alimentari occorrente agli istituti geriatrici amministrativi;
del disciplinare di gara, del punto 10 dello stesso, dei chiarimenti forniti in data 17.5.2012 dall'

ASP

Golgi- Redaelli- a fronte di una richiesta pervenuta dalla ricorrente MARR SPA, ivi compresa, per quanto occorrer possa, l'eventuale aggiudicazione provvisoria e/o definitiva;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Servizi Alla Persona "Golgi - Redaelli";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 il dott. E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, in via preliminare, che sussistano i presupposti per l’autorizzazione al deposito tardivo della memoria e del capitolato speciale, ai sensi dell’art. 54 c.p.a., sui quali è stato consentito comunque il contraddittorio in sede di discussione;

Ritenuto che non sussista il necessario fumus boni iuris del ricorso in relazione all’ingente valore dell’appalto e alla peculiarità della prestazione oggetto dello stesso;

Ritenuto, in ogni caso, prevalente, nella comparazione tra i contrapposti interessi coinvolti nella presente vertenza, quello pubblico alla sollecita conclusione della procedura di fornitura, trattandosi di derrate alimentari presso strutture geriatriche;

Rilevata, inoltre, la possibile risarcibilità in sede di merito del danno paventato dalla ricorrente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi