TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-22, n. 202103501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-22, n. 202103501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103501
Data del deposito : 22 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2021

N. 03501/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05825/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5825 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C F, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D M, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Viene chiesta l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata con la quale era stato riconosciuto, alla parte ricorrente, il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione alle polveri di amianto ex art. 13 comma 8 della Legge 257/1992.

Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione previdenziale la quale faceva presente che:

“Si evidenzia che l’incremento contributivo è stato valutato per la riliquidazione della pensione come emerge dalle note in calce all’estratto contributivo (doc. 1).

La ricostituzione, con il calcolo comprensivo della maggiorazione amianto, è stata effettuata, successivamente alla notifica del ricorso, il -OMISSIS-. (doc. 2 con l’importo degli arretrati)” .

Alla camera di consiglio del 16 marzo 2021, tenutasi con le modalità di cui al decreto-legge n. 137 del 2020, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il collegio non può che prendere atto di quanto affermato e documentato dalla difesa INPS, affermazioni peraltro mai contestate dalla difesa di parte ricorrente, e ciò con ogni conseguenza ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Di qui la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente gravame e la conseguente declaratoria di improcedibilità del medesimo.

Le spese di lite vanno comunque poste a carico della intimata amministrazione, atteso che l’esecuzione della sentenza è dichiaratamente avvenuta (-OMISSIS-) soltanto all’indomani della notifica del presente gravame (-OMISSIS-).

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