TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-01, n. 202007510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-01, n. 202007510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007510
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 07510/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03769/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3769 del 2010, proposto da
G C, S U C, T C, L C, N C, G P G, A L, D G, A L, G D B V, M C, Fabio D'Aguanno, L C, Paolo D'Amore e L C, rappresentati e difesi dagli avv.ti M C M e E M, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza e Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di estremi ignoti con il quale è stato stabilito il trattamento retributivo loro spettante nel periodo di frequentazione del Corso quali Allievi Agenti della Polizia di Stato;

della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio T.E.P. e Spese Varie, Divisione 1^, Prot. n. 333-G/Div. I°/Sett. 2° in data 2 febbraio 2010;

e per l’accertamento

del loro diritto alla valutazione del servizio militare prestato ai fini retributivi e precisamente alla rideterminazione del trattamento economico e retributivo in godimento, anche di quello fruito in costanza di espletamento del corso quali Allievi Agenti della Polizia di Stato, con mantenimento del trattamento economico precedentemente goduto e la conseguente condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione delle somme non corrisposte quali differenze retributive tra la retribuzione spettante e quella effettivamente percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell'udienza straordinaria del giorno 26 giugno 2020, la dott.ssa L M in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti ammessi all'arruolamento nell’Esercito quali volontari in ferma prefissata annuale e successivamente vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in ferma annuale, chiedono l’accertamento del loro diritto alla valutazione del servizio militare prestato ai fini retributivi e precisamente alla rideterminazione del trattamento economico e retributivo in godimento, anche di quello fruito in costanza di espletamento del corso quali Allievi Agenti della Polizia di Stato, con mantenimento del trattamento economico precedentemente goduto e la conseguente condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione delle somme non corrisposte quali differenze retributive tra la retribuzione spettante e quella effettivamente percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Contestualmente chiedono l’annullamento del provvedimento di estremi ignoti con il quale è stato stabilito il trattamento retributivo loro spettante nel periodo di frequentazione del Corso quali Allievi Agenti della Polizia di Stato, e della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio T.E.P. e Spese Varie, Divisione 1^, Prot. n. 333-G/Div. I°/Sett. 2° in data 2 febbraio 2010.

I ricorrenti espongono che, partecipando al suddetto concorso, essi avevano già perso il grado previamente rivestito nell'esercito. Successivamente sono stati nominati Agenti in prova della Polizia di Stato e, pur avendo terminato la ferma annuale, non hanno fruito del premio di congedamento.

Nel transitare nella Polizia di Stato, i ricorrenti hanno subìto una riduzione del trattamento retributivo per il periodo di frequentazione e svolgimento del Corso di Formazione, passando da una retribuzione percepita di circa € 1.200,00 ad una retribuzione inferiore al netto ad € 800,00.

Con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Ministero del Tesoro e all'INPDAP, costoro hanno ingiunto alle Amministrazioni intimate di provvedere alla valutazione del servizio militare prestato, al fine della rideterminazione del trattamento retributivo spettante, nonché al fine della determinazione della anzianità di servizio diretta alla determinazione del trattamento previdenziale e di quiescenza e, infine, ai fini della maturazione dei termini temporali nella qualifica per la progressione di carriera con ogni conseguenza come per legge.

Il Ministero dell'Interno, unico a riscontrare la diffida, ha respinto la richiesta di rideterminazione del trattamento retributivo, adducendo, in particolare, il dettato dell'art. 59, comma 1, L. 121/81, che disciplina il trattamento economico degli allievi agenti della Polizia.

L’amministrazione ha comunicato: che il trattamento economico degli allievi agenti è determinato con Decreto adottato di concerto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Tesoro;
che in deroga al trattamento economico di cui al comma 1 dell'art. 59, il successivo comma 2 stabilisce un trattamento economico più favorevole per gli allievi che provengano da altri ruoli della Polizia di Stato;
che ulteriore deroga è stabilita dall'art. 28 della L. 668/1986, che estende la previsione dell'art. 59, comma 2, anche al personale proveniente da altre Forze di Polizia. Quindi ha concluso che i richiedenti non hanno diritto a mantenere il trattamento economico fruito in quanto non indicati nella norma richiamata.

I ricorrenti ritengono illegittima tale determinazione e quindi sostengono di avere diritto alla rideterminazione del trattamento economico e retributivo, nei termini meglio specificati nella domanda.

Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

All’udienza straordinaria del 26 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Premessa una ricostruzione del quadro normativo, i ricorrenti deducono: violazione e falsa applicazione dell'art. 202 T.U. 3/1957;
violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 57, e 59 L. 537/1993;
violazione dell'art. 36 e dell'art. 3 cost.;
violazione dei principi della intangibilità del maturato economico e del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo;
violazione dell'art. 20 L. 958/1986.

I ricorrenti sostengono di avere diritto alla valutazione del servizio prestato al fine della rideterminazione del trattamento economico, anche mediante attribuzione di un assegno ad personam nella misura corrispondente alla differenza tra la retribuzione pensionabile raggiunta in seno alla Forza di provenienza e quella spettante nella nuova posizione di neoassunto, quale allievo agente della Polizia di Stato. Ritengono, pertanto, illegittima la decisione della Amministrazione, di cui alla nota impugnata, con cui è stato loro negato il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico richiesto.

I ricorrenti affermano che la loro posizione sia sostanzialmente quella di lavoratori stabilizzati.

Conferma di tanto si trarrebbe dalla circostanza che ai ricorrenti non è stato corrisposto il c.d. premio di congedamento, proprio perché il premio di congedamento viene riconosciuto in favore di coloro i quali, congedati, cessati definitivamente dal servizio, si ritrovino senza un impiego e privi della retribuzione: condizione nella quale non si trovano i ricorrenti proprio perché transitati nelle carriere iniziali del servizio permanente della propria forza o di altra Forza Armata, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché nelle altre Amministrazioni.

3. La questione di diritto dedotta in giudizio è stata già affrontata e risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9579 della Sez. VI, in data 29 dicembre 2010.

Con tale pronuncia, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 59 L. 121/1981, fissa, al primo comma, le modalità per il calcolo del trattamento economico per gli allievi agenti e, stabilisce, al secondo comma, che all'allievo agente proveniente dagli altri ruoli della Polizia di Stato venga assegnato il trattamento economico più favorevole tra quello di cui al comma 1 e quello percepito nella qualifica di provenienza. “ La deroga, quindi, non si applica al personale proveniente dalle forze armate, per il quale il trattamento economico deve essere determinato sulla sola base dell'art. 59, comma 1, l. n. 121 del 1981, senza possibilità di invocare l'eventuale trattamento economico più favorevole percepito come volontario soggetto a ferma breve nelle forze armate ”.

Anche questo Tribunale, con motivazione che il Collegio condivide, si è espresso nel senso che il trattamento economico degli allievi agenti frequentatori dei corsi di formazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 59, comma 1, L. 1 aprile 1981 n. 121 in mancanza di disposizioni che, parallelamente a quanto prevede l'art. 7, d.P.R. 332/1997 per il caso di transito nel ruolo dei volontari in s.p.e. delle FF.AA., consentano all'allievo agente della P.S., proveniente dalla ferma breve, di conservare durante il periodo formativo il più favorevole trattamento percepito nella F.A. di provenienza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Ter , 14 novembre 2008, n. 10207).

Ne discende che l’impugnata nota del Ministero dell’Interno risulta immune dai denunciati vizi.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4. Nulla deve disporsi per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.

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