TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2009-11-18, n. 200902723

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2009-11-18, n. 200902723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200902723
Data del deposito : 18 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01469/1993 REG.RIC.

N. 02723/2009 REG.DEC.

N. 01469/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 1469 del 1993, proposto da:
CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G G e P M, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. A F in Torino, corso Alcide de Gasperi, 21;

contro

la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A C, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, piazza Castello, 165;
il Comune di Asti, in persona del Sindaco pro tempore;

nei confronti di

Consorzio Smaltimento Rifiuti “Astigiano”, in persona del Presidente pro tempore;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Regionale Piemontese n. 180 – 25512 del 31 maggio 1993 avente ad oggetto: “L.R. 10.7.1989 n. 39. Disposizioni urgenti in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Comuni ricadenti nella provincia di Asti” mediante la quale è stato imposto al Consorzio ricorrente lo smaltimento presso la discarica dal medesimo gestita e presso l’inceneritore di Vercelli dei rifiuti urbani e dei fanghi dei depuratori civili raccolti nel Comune di Asti;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con l’atto impugnato.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 luglio 1993;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l'invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell'avviso medesimo;

Considerato che alla comunicazione di segreteria del giorno 9 ottobre 2008 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione di udienza;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi