TAR Aosta, sez. I, sentenza 2015-05-15, n. 201500039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2015-05-15, n. 201500039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201500039
Data del deposito : 15 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00075/2014 REG.RIC.

N. 00039/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00075/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Black Oils S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. C B e A C, domiciliata ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Valle d’Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

contro

ANAS S.p.a., in persona del Presidente pro tempore , e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Regione Valle d’Aosta, Comune di Saint Christophe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Condirettore Generale n. CDG-87234-P del 30 giugno 2014, comunicato al precedente proprietario MD Medicina Diagnostica Avanzata S.r.l. con nota 23 settembre 2014, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e riqualificazione del tratto compreso tra lo svincolo autostradale in comune di Quart (AO) e il confine Est del capoluogo regionale, nonché della connessa viabilità locale e commerciale di collegamento tra la viabilità urbana e l'Autostrada A5;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e/o connessi e, per quanto occorrer possa, della nota 23 settembre 2014 prot. CAO-8320

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per la ricorrente, come specificato nel verbale;
nessuno è comparso per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Black Oils S.p.a. è proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Saint Cristophe, comprendente un albergo e uno spazio verde adibito a “campo pratica golf”.

Il terreno suddetto è parzialmente interessato, per un’estensione di oltre 7.000 mq, dal progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e riqualificazione del tratto stradale compreso tra lo svincolo autostradale sito nel Comune di Quart e il confine est di Aosta, approvato con provvedimento del Condirettore generale di ANAS S.p.a. in data 30 giugno 2014, recante anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

In attesa che fosse compiutamente evasa la propria istanza di accesso documentale, la Società interessata, onde non incorrere in eventuali decadenze, ha impugnato il provvedimento suddetto con ricorso notificato il 2 dicembre 2014 e depositato il successivo 12 dicembre, fondato sui seguenti motivi di gravame:

I) Violazione degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Il motivo di ricorso contiene tre distinti profili di censura:

a) la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata disposta con il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, anziché con quello di approvazione del progetto definitivo, come previsto dal citato art. 17;

b) lo stesso provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non è stato comunicato al proprietario catastale, come richiesto dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, bensì a MD S.r.l., precedente proprietaria del compendio immobiliare;

c) è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

II) In subordine: violazione degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sotto altro profilo.

Il provvedimento impugnato non indica i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, in rappresentanza di ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di mera forma.

Non si sono costituite le altre amministrazioni intimate.

Esperito l’accesso agli atti del procedimento, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 17 febbraio 2015 e depositato il successivo 25 febbraio, Black Oils S.p.a. ha sollevato queste ulteriori censure di legittimità:

III) Violazione dell’art. 17 della legge regionale Valle d’Aosta 26 maggio 2009, n. 12.

L’approvazione del progetto non è stata preceduta dalla verifica di assoggettabilità e dalla valutazione di impatto ambientale prescritte dalla disposizione rubricata.

IV) Violazione dell’art. 30 della legge regionale Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11, e dell’art. 51 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Non risulta che l’atto di intesa relativo all’approvazione del progetto definitivo dei lavori sia stato approvato dallo Stato, oltre che dalla Regione Valle d’Aosta.

V) Violazione degli artt. 95 e 96 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

E’ mancata la valutazione del rischio archeologico prescritta dalle disposizioni rubricate.

VI) Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. o) e p), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Non è indicata la necessaria copertura finanziaria dell’opera in progetto.

VII) Difetto di motivazione.

Gli atti di approvazione del progetto non considerano che l’opera impedirebbe la realizzazione dell’intervento di ampliamento dell’albergo della ricorrente, previsto dal Piano urbanistico di dettaglio approvato dal Consiglio comunale di Saint Cristophe con deliberazione del 6 luglio 2012.

VIII) Violazione dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Non è stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

IX) Violazione dell’art. 707 cod. nav.

Non è stata richiesta l’autorizzazione dell’ENAC, pur trattandosi di intervento ricadente su un’area situata in prossimità dell’aeroporto di Aosta.

Le parti costituite non hanno svolto ulteriori attività difensive nel giudizio.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 16 aprile 2015 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) E’ contestata la legittimità del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e riqualificazione del tratto stradale compreso tra lo svincolo autostradale sito nel Comune di Quart e il confine est di Aosta, contenente anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Tale provvedimento lede gli interessi della Società ricorrente in quanto implica l’esproprio di una parte del terreno antistante il suo albergo, ove è previsto l’allargamento del tratto stradale e la costruzione di una nuova rotonda.

2) In via preliminare, sebbene la circostanza non sia stata eccepita dalle amministrazioni resistenti, è opportuno rilevare la tempestività del ricorso in trattazione.

Infatti, il provvedimento impugnato era stato adottato il 30 giugno 2014, ma è stato erroneamente comunicato, con nota del 23 settembre 2014, alla precedente proprietaria del compendio immobiliare.

La conoscenza del provvedimento lesivo da parte della ricorrente deve farsi risalire al 24 ottobre 2014, data in cui essa ha trasmesso un’istanza di accesso documentale all’ANAS.

Ne consegue la tempestività del ricorso introduttivo notificato il 2 dicembre 2014, quindi ben prima dello spirare del termine decadenziale di legge.

Parimenti tempestivi sono i motivi aggiunti notificati il 17 febbraio 2015, atteso che la compiuta conoscenza degli atti del procedimento si era perfezionata in capo alla ricorrente solo a seguito del ricevimento della documentazione trasmessa dalla Regione Valle d’Aosta con nota del 13 gennaio 2015.

3) Il ricorso principale è stato proposto dichiaratamente “al buio”, sulla base dei soli elementi desumibili dal provvedimento impugnato e senza conoscere gli altri atti del procedimento.

Le censure ivi dedotte risentono inevitabilmente del deficit di conoscenze che sussisteva allo stato in capo alla ricorrente e, stante la loro evidente infondatezza, si prestano ad essere disattese con motivazione sintetica:

a) non rileva che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sia stata impropriamente disposta con il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo in quanto, giusta la previsione di cui all’art. 12 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tale dichiarazione è comunque riconnessa, anche per implicito, all’approvazione del progetto definitivo, la cui eventuale mancanza non è stata denunciata dalla parte ricorrente;

b) l’odierna ricorrente ha acquisito la proprietà del compendio immobiliare il 21 giugno 2014 e la nota di trascrizione, come risulta dalla visura in atti, è stata presentata al catasto il successivo 1° luglio: il provvedimento è stato regolarmente comunicato, pertanto, al soggetto che risultava proprietario dell’immobile al momento della sua adozione (30 giugno 2014);

c) per tali ragioni, la ricorrente non è legittimata a dolersi di pretese omissioni inerenti all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;

d) infine, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1991), non è necessario che i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni siano fissati con il progetto esecutivo, trattandosi di elementi che devono essere indicati nel primo atto con il quale si manifesta in concreto l’intenzione di esercitare il potere espropriativo, vale a dire con l’approvazione del progetto definitivo.

Ne consegue la diagnosi di infondatezza del ricorso principale.

4) Al contrario, una parte delle censure dedotte con i motivi aggiunti di ricorso pare idonea ad evidenziare chiari profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

Tale valutazione si impone in relazione alla censura sollevata con il primo motivo aggiunto, concernente la violazione dell’art. 17 della legge regionale Valle d’Aosta 26 maggio 2009, n. 12, che prescrive di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (cosiddetto “ screening ”) i progetti di cui all’allegato B della legge medesima, tra i quali sono espressamente compresi quelli relativi a “strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 chilometro” (cfr. allegato B, n. 7, lett. g).

L’intervento in progetto interessa un tratto stradale avente lunghezza ampiamente superiore al limite fissato dal legislatore regionale.

La necessità di dare luogo all’incombente in questione, peraltro, era stata puntualmente evidenziata, nella seduta della conferenza di servizi del 25 gennaio 2012, dal funzionario intervenuto per la struttura regionale competente in materia di ambiente e ribadita dallo stesso funzionario nella successiva seduta del 26 luglio 2012.

Il Servizio valutazione ambientale della Regione Valle d’Aosta ha quindi avviato la prescritta procedura di screening , trasmettendo la documentazione inerente all’intervento a due enti locali nonché alle altre strutture regionali aventi competenza in materia ambientale.

Con provvedimento dirigenziale del 17 gennaio 2013 (espressamente coinvolto nell’impugnazione, anche se non indicato nell’epigrafe del ricorso), è stato concluso negativamente il relativo sub-procedimento.

Nella motivazione di tale atto, tuttavia, non si rende conto di eventuali apporti istruttori degli enti e degli uffici consultati né si spendono valutazioni di merito in ordine all’impatto ambientale del progetto, ma ci si limita a dichiarare che esso non è assoggettabile a VIA in quanto già “oggetto di esame congiunto in sede di procedura ai fini del raggiungimento dell’intesa ai sensi del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, e della l.r. 6 aprile 1998, n. 11”.

Detto supporto motivazionale è inidoneo a rendere conto delle ragioni della contestata esclusione, poiché fa contraddittoriamente riferimento alle valutazioni della stessa conferenza di servizi nell’ambito della quale era emersa la necessità di espletare la procedura di screening .

La conferenza di servizi, peraltro, ha escluso che il progetto interessasse aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed ha suggerito specifiche migliorie (“alleggerimento” delle passerelle di attraversamento stradale, eliminazione degli alberi ad alto fusto dalle rotatorie), senza rendere conto di approfondite verifiche in ordine all’assenza di impatti ambientali significativi o, comunque, di aver fondato le proprie determinazioni su una compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto.

Alla luce di tali carenze istruttorie, il motivo di ricorso risulta fondato.

5) Analoga diagnosi di fondatezza deve essere formulata con riguardo al terzo motivo aggiunto di ricorso, inerente alla mancata valutazione del rischio archeologico ex artt. 95 e 96 del codice dei contratti pubblici.

Infatti, nello stesso provvedimento dirigenziale del 17 gennaio 2013, comportante l’esclusione dell’assoggettabilità del progetto a procedura di VIA, si dava atto, sulla base di specifica segnalazione della struttura regionale competente in materia di valorizzazione dei beni culturali, della necessità di integrare la “documentazione prodotta attraverso la presentazione di elaborati specifici per la valutazione del rischio archeologico”.

Tale provvedimento si chiudeva con un espresso richiamo agli “adempimenti in materia di valutazione del rischio archeologico” e con un invito, rivolto alla Società proponente, a presentare “la documentazione integrativa richiesta per l’espressione del parere di competenza della struttura regionale restauro e valorizzazione”.

L’impugnato atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera non rende conto dell’eventuale espletamento di tali incombenti né ANAS S.p.a., costituitasi nel presente giudizio, comprova o allega che la documentazione in parola sia stata presentata nel prosieguo del procedimento.

Neppure consta che la Soprintendenza ( recte : il Dipartimento che, nella Regione Valle d’Aosta, assolve i compiti di soprintendente per i beni e le attività culturali), pur convocata ai lavori della conferenza di servizi, si fosse pronunciata in ordine all’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione.

Tali omissioni comportano la sussistenza del denunciato vizio di legittimità.

6) Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, con assorbimento delle ulteriori censure di legittimità dedotte dalla parte ricorrente (il cui vaglio implicherebbe l’espletamento di attività istruttoria e la dilatazione dei tempi del processo), deve essere accolto.

Le spese di giudizio, equamente liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delle due amministrazioni (ANAS S.p.a. e Regione Valle d’Aosta) che hanno concorso all’adozione degli atti giudicati illegittimi.

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