TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-05-09, n. 202205767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-05-09, n. 202205767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205767
Data del deposito : 9 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2022

N. 05767/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01710/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2015, proposto da
IE IM, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio eletto presso il suo studio, come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

SL 103 - Rm/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio eletto presso lo studio Andrea C Maggisano in RO, via G. Bettolo n. 9;



per l'annullamento

del provvedimento n. 1245 del 27.11.14 con il quale è stato revocato l'avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 15 septies co. 2 d.lgs. 502/92, di cui alla deliberazione n. 302 del 03.04.12;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di SL 103 - Rm/C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Regione Lazio con determinazione del Commissario ad Acta n. U00013 del 27/01/2012 ha autorizzato, "in deroga", l’Azienda U.S L RMC alla stipula, previa procedura concorsuale, di due contratti, a tempo determinato, per l’assunzione di due dirigenti amministrativi.

Al termine della procedura concorsuale la ricorrente è risultata vincitrice.

In data 27/08/2012 la predetta sottoscriveva il contratto individuale di lavoro per la qualifica dirigenziale della durata di un quinquennio, salvo rinnovo.

L’ASL, tuttavia, con nota prot. 55837 del 29/08/2012, sospendeva momentaneamente l’incarico per cui è causa, riservandosi di comunicare "quanto prima, determinazioni in merito”.

Seguiva un periodo di oltre due anni di totale inerzia della p.a.

Successivamente la ricorrente apprendeva che la riportata procedura era stata sospesa in conseguenza del D.L n. 158/2012 c.d. "decreto Balduzzi", convertito in L. 135/2012, che prevedeva la sospensione dei contratti dirigenziali, fino alla definizione della riduzione dei posti letto da parte delle singole Regioni.

Con decreto n. U00368 del 4 novembre 2014 la Regione Lazio ha definitivamente stabilito il numero dei posti letto previsti in ambito regionale.

L’avvocato Francesco Castiello, al tempo difensore della ricorrente, chiedeva, quindi, l’immediata assunzione della predetta, atteso che era venuto meno il motivo che aveva determinato la sospensione della procedura.

Con Deliberazione n. 1245 del 27 novembre 2014 l' SL RO "C " revocava l’avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato ex art. 15 septies, comma 2 D.Lgs 502/92 di cui alla deliberazione n 302 del 3.4 2012 e gli atti consequenziali, nonché disponeva di risolvere il contratto di lavoro stipulato, data 27 8.2014, con la dott.ssa IE IM.

Avverso tale determinazione è insorta l’attuale ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare anche monocratica.

Quest’ultima non è stata accolta e la ricorrente ha rinunciato anche alla chiesta misura cautelare collegiale.

Alla udienza di smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In primo luogo è infondata la eccezione di tardività nella presentazione del ricorso avanzata dalla resistente.

Risulta dagli atti che il provvedimento, partecipato alla predetta il 27 novembre 2014, è stato spedito per la notifica, a mezzo del servizio postale, in data 23 gennaio 2015, quindi nei previsti termini decadenziali.

E’ noto e non merita peculiare approfondimento il fatto che, a seguito alla sentenza del giudice delle leggi n. 477 del 26 novembre

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