TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-01-09, n. 202400003
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Pubblicato il 09/01/2024
N. 00003/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D I, rappresentata e difesa dagli avvocati A F, A A, A R e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Cagliari,
Ministero dell’Istruzione e del Merito,
Università degli Studi Direzione del personale, Organizzazione Performance,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
nei confronti
P C, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari anche “inaudita altera parte”:
- del provvedimento del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari Rep. n. 604/2023 del 5 maggio 2023, recante “approvazione atti selezione pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice tdb - Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente, settore concorsuale 05/A1 (profilo SSD BIO/01) (D.R. 1181/2022) - codice selezione rtdb_39D_1222_05/A1_1”;
- del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa, Rep. n. 356/2023 del 9 marzo 2023;
- della delibera del 6 febbraio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente dell'Università di Cagliari ha provveduto ad indicare il prof. M L quale componente interno della Commissione giudicatrice;
- della relazione finale pubblicata in data 8 maggio 2023;
- dell’Allegato A alla prima seduta della Commissione giudicatrice, recante individuazione dei criteri;
- di tutti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, e di tutti i relativi allegati ivi richiamati e, segnatamente:
- verbale n. 1 del 24 marzo 2023, con i relativi allegati;
- verbale n. 2 del 4 aprile 2023, con i relativi allegati;
- verbale n. 3 del 21 aprile 2023, con i relativi allegati;
- verbale n. 4 del 21 aprile 2023, con i relativi allegati;
- in subordine, dell’Avviso di “ Selezione pubblica per il reclutamento di n. 27 ricercatori/ricercatrici a tempo determinato di tipologia b) –-codice selezione rtdb_39D_1222 ”, Rep. n. 1181/2022 del 23 dicembre 2022;
- sempre in subordine, del vigente “ Regolamento per le assunzioni di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato presso questa Università, ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 ” allegato al Decreto Rettorale n. 105/2011, che pure si impugna con il presente ricorso;
e per il risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da I Daniela il 1° agosto 2023:
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari
- per quanto occorrer possa e in mero subordine, del provvedimento recante “Modifica al Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato”, Rep. n. 1167/2022 del 22 dicembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonché per il risarcimento dei danni
patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Cagliari, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Università degli Studi – Direzione del personale e Organizzazione Performance e del dott. P C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Decreto del Rettore n. 1181/2022 del 23 dicembre 2022, l’Università degli Studi di Cagliari bandiva una procedura comparativa per la “ Selezione pubblica per il reclutamento di n.27 ricercatori/ricercatrici a tempo determinato di tipologia b) –-codice selezione rtdb_39D_1222 ”.
2. Tra le diverse posizioni quella di interesse è la n. 21, codice selezione rtdb_39D_1222_05/A1_1, settore concorsuale 05/A1, profilo BIO/01, presso il Dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente.
3. La partecipazione alle selezioni pubbliche di cui sopra era riservata ai candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero.
4. In data 9 marzo 2023, con decreto del Rettore n. 356, è stata nominata la Commissione giudicatrice che, nella prima seduta del 24 marzo 2023, ha fissato i criteri di valutazione dei candidati.
5. In particolare, la Commissione ha stabilito che “ per l’assegnazione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni prodotte dai candidati presenti alla discussione, ha a disposizione un totale di punti 100, di cui punti 40 per i titoli e punti 60 per le pubblicazioni. I criteri di ripartizione del punteggio sono allegati al presente verbale (allegato A) e ne fanno parte integrante ”.
6. Alla procedura di selezione relativa alla posizione n. 21 hanno partecipato due soli candidati, la dott.ssa D I e il dott. P C.
7. All’esito della procedura la Commissione ha provveduto alla valutazione finale e alla formulazione della seguente graduatoria:
1) C Pierluigi, Punteggio titoli 36,50;Punteggio pubblicazioni 55,70;Punteggio totale 92,20;
2) I Daniela, Punteggio titoli 29,40;Punteggio pubblicazioni 51,20;Punteggio totale 80,60.
8. Detta graduatoria, nella quale è risultato vincitore il dott. C, è stata approvata con Decreto del Rettore n. 604/2023 del 5 maggio 2023.
9. Con il ricorso in esame la dott.ssa I ha impugnato i risultati dell’anzidetta procedura concorsuale ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:
1) Violazione, falsa applicazione della l. n. 240/2010 nonché dell’art. 51 c.p.c. - Violazione, falsa applicazione del d.m. 25 maggio 2011, n. 243 e del regolamento per le assunzioni di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato presso l’Università di Cagliari - Violazione, falsa applicazione del codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con d.r. n. 274 del 12 marzo 2019, degli articoli 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, illogicità manifesta, travisamento: il Presidente della commissione giudicatrice, Prof. M L, si sarebbe dovuto astenere in quanto rispetto al dott. C sarebbe esistita una tessitura di rapporti professionali tali da generare un turbamento o comunque un offuscamento del principio di imparzialità.
2) Violazione, falsa applicazione della l. n. 240/2010 - Violazione, falsa applicazione del d.m. 25.05.2011, n. 243 e del regolamento per le assunzioni di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato presso l’Università di Cagliari - Illogicità e irragionevolezza nella fissazione dei criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni - Violazione, falsa applicazione degli articoli 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 - Difetto di motivazione: in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe operato in spregio alle disposizioni relative alle modalità di individuazione dei criteri di valutazione trascurando del tutto i parametri previsti dalla normativa di settore, oltre che per violazione dei principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento tra i candidati.
3) Violazione, falsa applicazione della l. n. 240/2010 - Violazione, falsa applicazione del d.m. 25.05.2011, n. 243 e del regolamento per le assunzioni di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato presso l’Università di Cagliari - Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, illogicità manifesta, travisamento: in quanto nella valutazione dei titoli dei candidati, la Commissione giudicatrice avrebbe commesso errori evidenti sempre a svantaggio della ricorrente, anche in termini di interpretazione oggettiva dei dati curriculari.
4) Violazione, falsa applicazione della l. n. 240/2010 - Violazione, falsa applicazione del d.m. 25.05.2011, n. 243 e del regolamento per le assunzioni di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato presso l’Università di Cagliari - Violazione, falsa applicazione degli articoli 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, illogicità manifesta, travisamento: in quanto non sarebbe stata adeguatamente svolta, e comunque mancherebbe di puntuale motivazione, la valutazione comparativa tra i candidati.
In via subordinata:
5) Illegittimità dell’avviso di selezione, dunque dell’intera procedura, nonché del regolamento dell’Università degli Studi di Cagliari per violazione, falsa applicazione della l. n. 240/2010 - Violazione, falsa applicazione del d.m. 25.05.2011, n. 243 - Violazione della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 - Difetto ed erroneità della motivazione - Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento, illogicità manifesta, travisamento: in quanto il Regolamento per le assunzioni di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato presso l’Università di Cagliari sarebbe illegittimo per violazione delle prescrizioni di cui alla L. 30 dicembre 2010, n. 240 nella parte in cui ha sostanzialmente delegato alle singole commissioni di concorso il compito di individuare, di volta in volta, le regole della loro specifica selezione.
10. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
11. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari e il controinteressato dott. P C che, con difese scritte, ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.
12. Con decreto presidenziale n. 130 del 31 maggio 2023 l’istanza cautelare ex art. 56 del c.p.a. è stata respinta.
13. Alla camera di consiglio del 21 giugno 2023 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in prospettiva di una sollecita definizione nel merito della causa.
14. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° agosto 2023 la ricorrente ha impugnato il provvedimento Rep. n. 1167/2022 del 22 dicembre 2022 recante “ Modifica al Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato ”.
15. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
16. Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2023, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali sollevate dalle parti resistenti.