TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-30, n. 202401641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-30, n. 202401641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401641
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2024

N. 01641/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02175/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2023 proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L R R e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Legione Carabinieri Lombardia – Comando Provinciale di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell’efficacia,

del provvedimento del 6/7/2023 di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di documentazione;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1161 del 14/12/2023 di fissazione dell’Udienza pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta all’udienza pubblica del 29 maggio 2024 la relazione del dott. G N, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1.Espone in fatto parte ricorrente di essere effettivo alla Centrale Operativa del NOR della Compagnia di -OMISSIS- e che gli veniva comunicato l’avvio del procedimento disciplinare di corpo a norma dell’art.1370 del Codice dell’Ordinamento Militare, avendo omesso di comunicare la notifica relativa a verbale di identificazione elezione di domicilio e nomina del difensore di persona sottoposta ad indagini, ciò a seguito di convocazione in data 23 marzo 2023 presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- ove veniva informato di denuncia querela nei suoi confronti. La vicenda era stata originata da denuncia formalizzata dal sig. -OMISSIS-, compagno dell’ex moglie del ricorrente, a seguito di lite avvenuta il 12 marzo 2023 dopo che lo stesso sig. -OMISSIS- aveva nei suoi confronti presentato querela. Si rappresenta che il ricorrente ha sempre tenuto un comportamento corretto e collaborativo e che la scala gerarchica era a conoscenza della discussione tra il militare e l’attuale compagno della ex moglie; l’impugnato provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, in assenza di adeguata istruttoria, ha peraltro ignorato le puntuali argomentazioni spiegate in sede di ricorso gerarchico.

Avverso il suddetto provvedimento sono stati dedotti i seguenti motivi ai fini dell’accoglimento del ricorso:

VIOLAZIONE DELL’ART.748, COMMA 5 DEL D. LGS. N.66/2010 E DELL’ART.3 DELLA LEGGE N.241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. TARDIVITA’. VIOLAZIONE DEL DPR N.90/2010. TRAVISAMENTO DEI FATTI. INGIUSTIZIA E ILLEGITTIMITA’ MANIFESTA.

1.1L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre, tra l’altro, circa la necessità di tutelare il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza e la discrezionalità della valutazione

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