TAR Latina, sez. I, sentenza 2018-03-16, n. 201800117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2018-03-16, n. 201800117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201800117
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2018

N. 00117/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00312/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2017, proposto da:
D M, rappresentata e difesa dagli avvocati D T, E P, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Nevi in Latina, via Picasso;

contro

Comune di Formia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Formia, piazza Municipio, 1;

nei confronti di

A E, rappresentato e difeso dall'avvocato B G, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Papiniano, 21;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Formia n. 2 datata 16 gennaio 2017, notificata il successivo 09.02.2017, avente ad oggetto: “Ordinanza di carattere contingibile e urgente per l’individuazione di uno spazio alternativo per la somministrazione di cibo alla colonia felina riconosciuta con atto n. 008LT2015/04”;

della nota dirigenziale del Comune di Formia

III

Settore- servizi sociali, culturali ed ambientali ufficio ambiente prot. 15238 del 30.03.2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formia e di A E;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il dott. A M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso la sig.ra D M, ha impugnato l’ordinanza 16 gennaio 2017, n. 2 con cui il Sindaco del Comune di Formia ha disposto, in via contingibile e urgente, lo spostamento della colonia felina precedentemente autorizzata, denunciandone l’illegittimità: per violazione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, difetto dei presupposti;
per eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica;
per violazione della L. n. 281/91;
per violazione dell’art. 11 della L.r. n. 34/97;
per violazione dell’art. 1 della L. n. 241/90;
difetto di proporzionalità ed adeguatezza;
violazione dell’art. 1138 del cod. civ.

All’udienza del 22 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Costituisce oggetto del presente gravame l’ordinanza contingibile e urgente n. 2/17 a mezzo della quale, il Sindaco del Comune di Formia, ha disposto in via contingibile ed urgente lo spostamento della colonia felina - formalmente riconosciuta con atto n. 008LT2015/04 - in altro spazio alternativo idoneo.

I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi e fondati sul difetto dei presupposti e sul connesso difetto di motivazione e di istruttoria, nonché sul conseguente eccesso di potere, per travisamento, irragionevolezza e sviamento dalla causa tipica, possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorso è fondato.

Osserva, in proposito, il Collegio che difettano, nella specie, i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinem sotteso all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 T.U.E.L.

In realtà, in disparte la questione relativa alla verifica dell’adempimento o meno da parte della ricorrente a tale intimazione, tenuto conto che la stessa afferma (cfr. pg. 3) di avere, comunque, proceduto allo spostamento della colonia in altro punto di allocazione (piano pilotis posto sul lato monte), basta in proposito rilevare che, dalla lettura dell’atto gravato, non emergono chiaramente le effettive ragioni che hanno condotto il sindaco ad un esercizio della pubblica potestà d’azione in deroga.

Non appaiono, in altri termini, i motivi addotti idonei a supportare un attendibile livello di potenzialità dell’accadimento temuto (per altro non esplicitato), tale da rendere legittimo, giustificandolo con l’interesse collettivo, l’esercizio della pubblica potestà d’azione in deroga al regime ordinario.

In realtà, come ritenuto dalla costante giurisprudenza in materia “l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente postula necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (ex multis T.A.R. Torino, sez. II, 05/04/2016, n. 429;
in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2016, n. 1189;
Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697;
Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989: Id., 23 settembre 2015, n. 4466;
Id., 25 maggio 2012, n. 3077).

Ne consegue che, in assenza dei motivati e dimostrati presupposti di necessità ed urgenza, l’ordinanza contingibile e urgente, deve ritenersi illegittima per eccesso di potere (per irragionevolezza e) per sviamento dalla causa tipica, non essendo giustificata la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e delle garanzie ad esso sottese.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto in epigrafe.

Le spese di lite possono restare compensate tra le parti.

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