TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-02-09, n. 202302237

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-02-09, n. 202302237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302237
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 02237/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00492/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2023, proposto da
S C, S G, F P, C P, D R, I S, rappresentati e difesi dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Cultura;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero dell’Università e della Ricerca;
- Commissione Interministeriale Ripam,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale si domiciliano in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Simona Anastasio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- per quanto di ragione, del bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 15 unità di personale Funzionario Restauratore Conservatore – Ministero della Cultura” (Codice 03) del 02/11/2022 pubblicato in G.U. n. 88 dell'08/11/2022, nella parte in cui, all'art. 2, comma 1, lettera C, limita la partecipazione al concorso - quanto al profilo “Funzionario Restauratore – Conservatore” - ai soggetti che possiedano laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) oppure diploma rilasciato dalle Scuole di Alta Formazione e di Studio che operano presso l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, o altro titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2009 n. 87 o del decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca oppure diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro delle Accademie di Belle Arti (DASLQ01) oppure qualifica di restauratore di beni culturali riconosciuta ai sensi dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, così escludendo in via illegittima i soggetti indicati dall'art. 182, comma 1-quinquies, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, per i quali non è stata indetta la prova di idoneità ivi prevista e che consentirebbe a costoro di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di “restauratore”;

- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. G G;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.

2. Osservato che

- le parti ricorrenti, tutte in possesso dei diplomi accademici di I e II livello in “Restauro” presso varie Accademie di Belle Arti, hanno impugnato il bando di concorso meglio specificato in epigrafe nella parte in cui non consente la partecipazione dei soggetti indicati dall'art. 182, comma 1-quinquies, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, privi della qualifica professionale di “ restauratore ”;

- alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione il titolo professionale di “ restauratore dei beni culturali ” non poteva essere effettivamente posseduto dai candidati in ragione della mancata attuazione della predetta disposizione, nella parte in cui prevede che con “ con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 … sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ”;

- secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale (Sez. II- quater , Sent. n. 1069/2018) che il Collegio intende fare proprio, un bando di concorso che faccia riferimento al titolo di restauratore, ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004, senza alcuna distinzione tra le differenti categorie di restauratori, deve essere interpretato “ alla luce del principio di massima partecipazione, con la conseguenza che non possono essere esclusi dalla partecipazione al concorso un gran numero di restauratori, la cui particolare posizione è tutelata dall’ordinamento con una fonte di rango legislativo, tramite la particolare disciplina di diritto transitorio di cui all’art. 182;
tale disciplina, inoltre, blocca il possesso dei requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure selettive ivi previste …

Ne deriva che, pur nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione nella individuazione dei requisiti di ammissione al concorso, nel caso di specie, emerge con assoluta evidenza la irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della previsione di una qualifica “impossibile” sia alla data di pubblicazione del bando che a quella indicata come termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.” ;
e che appare “ evidente, la irragionevolezza della disposizione impugnata, con riferimento a chi si trovi nella situazione di cui al comma 1 quinquies seconda parte, tenuto anche conto che, in tal caso, il riconoscimento della qualifica di restauratore non è ancora avvenuto a causa della inerzia dell’Amministrazione nel disciplinare e bandire le procedure previste da tale disposizione normativa ”.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia fondato e debba essere accolto, nei limiti dell’interesse delle parti ricorrenti, con l’effetto di integrare il bando, nella parte in cui non prevede che possano partecipare anche coloro che si trovino nelle specifiche situazioni contemplate dal comma 1 quinquies dell’art. 182, seconda parte, senza aver potuto sostenere la relativa prova di idoneità;

3. Rilevato che che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali;

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