TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300246
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00246/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro Pro-Tempore, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa - Comando Unità Forestali e Agroalimentari Carabinieri, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;



per l'annullamento

- della determina del Ministero della Difesa -OMISSIS-, della sanzione disciplinare di Stato della sospensione disciplinare dall’impiego di mesi uno (uno) ai sensi dell’art. 1357 del Decreto Legislativo 66/2010;.

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugna la determina del Ministero della Difesa -OMISSIS-, della sanzione disciplinare di Stato della sospensione disciplinare dall’impiego di mesi uno (uno) ai sensi dell’art. 1357 del Decreto Legislativo 66/2010.

Il ricorso è assistito dai seguenti motivi di ricorso:

1. “Eccesso di potere. Violazione di Legge artt. 1357 Decreto Legislativo 66/2010. Illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. Violazione art. 654 e 460 c.p.p.”;

2. “Sulla decadenza per tardività dall’esercizio dell’azione discipli-nare. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1376 e 1292, co. 1, d.lgs. N. 60/2010, d.p.r. n. 90/2010, anche in relazione alle “linee guida” di cui alla nota del comando generale dell’arma dei carabinieri prot. N. 350/39-2005 dell’8.10.2010. Violazione artt. 3 e 97 Cost.”;

3. “Violazione e/o falsa applicazione artt. 1355, 1370, 1389 e 1392 d.lgs. N. 66/2010, nonché artt. 713, 717 e 732 d.p.r. n. 90/2010, nonché art. 3 e ss. L. N. 241/1990. Eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria; contraddittorietà; manifesta illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di proporzionalità; ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97 Cost.”.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 19 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1.§. L’inchiesta formale che ha portato all’irrogazione della sanzione disciplinare di Stato di un mese di sospensione dal servizio trae origine da fatti in relazione ai quali ha proceduto l’autorità giudiziaria, comunicati all’amministrazione di appartenenza direttamente dall’odierno ricorrente, in data -OMISSIS- ed ha ad oggetto condotte relative ad un episodio avvenuto in data -OMISSIS-, acclarate con decreto penale di condanna n. -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Teramo in data -OMISSIS-, non opposto e divenuto irrevocabile in data -OMISSIS- ed acquisito in copia conforme in data 07 dicembre 2021 dall’amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Il procedimento disciplinare è stato

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