TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-12-03, n. 201403142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-12-03, n. 201403142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201403142
Data del deposito : 3 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00378/2001 REG.RIC.

N. 03142/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00378/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da V G, V G, V G, V E e R C, rappresentati e difesi dall'avv. P M, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. G R, sito in Palermo, via Generale D. Chinnici, n. 14;

contro

Comune di San Vito Lo Capo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. B M, presso il cui studio, sito in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento:

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 9/8/2000 avente ad oggetto l’esame della proposta di inserimento nel P.R.G.C., con modifica della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 20/9/1999, del P.D.L. in San Vito Lo Capo c/da Piano di Sopra, presentato dalla ditta V G &
C., nella parte in cui ha deliberato di non inserire nel progetto di P.R.G.C. il P.D.L. di cui trattasi;

nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno che si quantifica in £ 6.020.490.000;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le ordinanze cautelari n. 193/2001 e n. 1154/2003;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1802/2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere, dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 novembre 2014 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso - notificato in data 17/1/2001 e depositato in data 25/1/2001 - i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di San Vito Lo Capo ha deliberato di non inserire nel p.r.g. adottato il piano di lottizzazione presentato dall’interessato e approvato con delibera del Commissario straordinario del Comune n. 3 del 27/6/1997.

Avverso il provvedimento impugnato lamentano:

1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3, c. 4, l. n. 241/1990, nonché dell’art. 3, c. 4, l.r. n. 10/1991, atteso che nell’atto impugnato manca l’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere;

2) Violazione e mancata applicazione dell’art. 4 l.r. n. 85/1981, come modificato dall’art. 4 l.r. n. 66/1984, atteso che il Consiglio comunale, pur essendo privo di competenza, ha in sostanza revocato atti posti in essere dal Commissario straordinario nell’esercizio di poteri sostitutivi;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 7, l.r. n. 15/1991, atteso che, contrariamente a quanto prospettato nella delibera impugnata, il piano di lottizzazione di cui trattasi non era sconsigliato nel progetto di massima del p.r.g., né è stato adottato alcun provvedimento di salvaguardia ambientale dell’area oggetto del piano;

4) Eccesso di potere – Contraddizione tra parte propositiva e dispositiva della deliberazione – Contraddizione tra parti diverse della deliberazione – Contraddizione con il parere tecnico del consulente del Sindaco, atteso che, nonostante il parere tecnico richiamato nella delibera riconosca la legittimità della pretesa dei ricorrenti, il Consiglio comunale conclude negando l’inserimento del piano di lottizzazione nel p.r.g.;

5) Violazione e falsa applicazione del d.a. 17/5/1979 avente ad oggetto l’approvazione del disciplinare tipo per la redazione del pr.g. e dei piani particolareggiati, atteso che il p.r.g. adottato contiene una divergenza tra lo stato di fatto e gli atti progettuali relativi alle attrezzature e ai servizi pubblici, il che rende il p.r.g. insanabilmente nullo;

6) Eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei precetti di logica e imparzialità, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà e carenza di pubblico interesse, atteso che la delibera non reca alcuna motivazione, in tema di interesse pubblico, rispetto alla volontà di non inserire il Piano di lottizzazione già approvato nel p.r.g..

Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare, formulando anche domanda di risarcimento del danno.

Con ordinanza n. 193/2001 è stata respinta l’istanza cautelare.

Con atto, notificato in data 11/3/2003 e depositato in data 20/3/2003 sono stati proposti motivi aggiunti per esplicitare le ragioni poste a fondamento della domanda risarcitoria.

Si lamenta che in mancanza di ragioni di pubblico interesse il Comune di San Vito Lo Capo ha deliberatamente deciso di non inserire il piano di lottizzazione di cui trattasi nel p.r.g. adottato, il che integra un comportamento colpevole, compromettendo la realizzazione dell’intervento edilizio in precedenza autorizzato.

Si è quindi costituito in giudizio il Comune al fine di resistere al ricorso.

Con atto notificato in data 13/6/2003 e depositato in data 16/6/2003 sono stati proposti secondi motivi aggiunti.

Espongono i ricorrenti che con d.d. n. 422/2003 la Regione ha approvato il p.r.g. del Comune di San Vito Lo Capo, riconoscendo che il piano di lottizzazione di cui trattasi, in quanto già completo dei pareri dell’Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza ai BB.CC:AA. va recepito nel p.r.g.

Deducono:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 lr. n. 71/1978 e della l.r. n. 9/1993, atteso che il termine per l’approvazione del p.r.g. è di 270 giorni dalla presentazione degli elaborati, oltre che delle deduzioni alle opposizioni e alle osservazioni;
nel caso di specie il p.r.g. è stato approvato tempestivamente e ad esso il Comune doveva conformarsi;

2) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, atteso che il provvedimento impugnato contrasta con il provvedimento di approvazione del p.r.g.

Concludono per l’accoglimento anche del ricorso per motivi aggiunti formulando nuova istanza cautelare.

Con ordinanza n. 1154/2003 la nuova istanza cautelare è stata respinta.

Con ordinanza n. 1802/2013 sono stati disposti incombenti istruttori, ottemperati, sia pur solo in parte in data 13/1/2014;

All’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2014, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia divenuto improcedibile quanto alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

Invero, dopo l’adozione del p.r.g. da parte del Comune di San Vito Lo Capo e della delibera gravata, con d.d. 7/4/2003, n. 422 è stato approvato il p.r.g. adottato dal Comune di San Vito Lo Capo.

Detto decreto è stato gravato dal Comune con ricorso r.g. n. 2622/2003, rigettato con sentenza di questo T.a.r., sez. I, 18 aprile 2005, n. 557.

Al punto 9.2 del d.d. n. 422/2003, si legge: “Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato contenute nel parere dell'ufficio. …… In merito alle lottizzazioni riportate nel parere dell'ufficio relative alle ditte V G e Borruso Antonino, si richiamano le considerazioni relative alle analoghe osservazioni per le quali si richiede la verifica delle condizioni prescritte al punto 2 del presente voto relativamente alle zone B4”.

Le condizioni di cui al punto 2 del voto del Consiglio Regionale dell’Urbanistica, n. 692 del 4/7/2002 sono: “Relativamente alle zone B4 si ritiene di dovere estendere tale normativa a tutti gli strumenti attuativi precedenti il P.R.G., regolarmente approvati o comunque in corso di approvazione (già completi di pareri dell'ufficio del Genio civile e della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali) e, quindi, vanno recepiti nel piano regolatore generale, a prescindere dalla loro visualizzazione nelle planimetrie di piano”.

Orbene, risulta dal certificato di destinazione urbanistica in atti (recante data 23/12/2013 e depositato in giudizio in esecuzione dell’ordinanza collegiale istruttoria), che l’area di proprietà dei ricorrenti, interessata dal piano di lottizzazione si cui trattasi, ricade in zona B4 del p.r.g. approvato con la citata d.d. n. 422/2003.

La zona B4 è definita come “zona residenziale con piani attuativi precedenti il piano (art. 14 n.t.a.)”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell’8/6/2005 il Consiglio ha approvato le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal d.d. n. 422/2003.

Il C.C., nella citata delibera n. 29/2005, rilevato che, quanto ai piani di lottizzazione Borruso Antonino e V G, essi non risultano visualizzati come ricadenti in zona B4, ha stabilito di riprendere l’iter in precedenza sospeso (per effetto della delibera n. 54/2000, oggetto di gravame) e ciò in esecuzione del d.d. n. 422/2003.

Lo stesso certificato di destinazione urbanistica in atti, riconosce che nella zona B4 sono consentiti gli interventi regolati dallo strumento attuativo, così come definito dal Consiglio Comunale e che, ai fini della stipula della convenzione occorre acquisire il n.o. della Soprintendenza relativo alla compatibilità del piano di lottizzazione di cui trattasi rispetto al piano territoriale paesistico, e attivare la procedura di v.a.s. (ricadendo l’area nel sito “Rete Natura 2000”).

Segue dalle considerazioni che precedono che l’interesse azionato in giudizio e volto ad ottenere l’inserimento del piano di lottizzazione di cui trattasi nel p.r.g. del Comune di San Vito Lo Capo è stato soddisfatto per effetto degli atti sopravvenuti.

La concreta attuazione del piano di lottizzazione resta ovviamente subordinata alla previa acquisizione dei pareri delle competenti autorità preposte al rispetto dei vincoli esistenti (ambientali e paesistico).

L’improcedibilità della domanda di annullamento determina conseguentemente l’infondatezza della domanda risarcitoria azionata (peraltro del tutto sprovvista di prova in ordine al quantum).

Invero, l’eventuale mancata attuazione del piano di lottizzazione di cui trattasi non può ritenersi dipendente da un atto, quello impugnato, i cui effetti ostativi sono stati superati per effetto di atti sopravvenuti che hanno determinato l’inserimento del piano di lottizzazione di cui trattasi nel p.r.g. approvato.

In conclusione il ricorso in parte va dichiarato improcedibile e, per il resto, va rigettato.

Le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti tenuto conto dell’esito del giudizio.

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