TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-12-03, n. 201403142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-12-03, n. 201403142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201403142
Data del deposito : 3 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00378/2001 REG.RIC.

N. 03142/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00378/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da V G, V G, V G, V E e R C, rappresentati e difesi dall'avv. P M, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. G R, sito in Palermo, via Generale D. Chinnici, n. 14;



contro

Comune di San Vito Lo Capo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. B M, presso il cui studio, sito in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;



per l'annullamento:

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 9/8/2000 avente ad oggetto l’esame della proposta di inserimento nel P.R.G.C., con modifica della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 20/9/1999, del P.D.L. in San Vito Lo Capo c/da Piano di Sopra, presentato dalla ditta V G & C., nella parte in cui ha deliberato di non inserire nel progetto di P.R.G.C. il P.D.L. di cui trattasi;

nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno che si quantifica in £ 6.020.490.000;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le ordinanze cautelari n. 193/2001 e n. 1154/2003;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1802/2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere, dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 novembre 2014 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso - notificato in data 17/1/2001 e depositato in data 25/1/2001 - i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di San Vito Lo Capo ha deliberato di non inserire nel p.r.g. adottato il piano di lottizzazione presentato dall’interessato e approvato con delibera del Commissario straordinario del Comune n. 3 del 27/6/1997.

Avverso il provvedimento impugnato lamentano:

1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3, c. 4, l. n. 241/1990, nonché dell’art. 3, c. 4, l.r. n. 10/1991, atteso che nell’atto impugnato manca l’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere;

2) Violazione e mancata applicazione dell’art. 4 l.r. n. 85/1981, come modificato dall’art. 4 l.r. n. 66/1984, atteso che il Consiglio comunale, pur essendo privo di competenza, ha in sostanza revocato atti posti in essere dal Commissario straordinario nell’esercizio di poteri sostitutivi;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 7, l.r. n. 15/1991, atteso che, contrariamente a quanto prospettato nella delibera impugnata, il piano di lottizzazione di cui trattasi non era sconsigliato nel progetto di massima del p.r.g., né è stato adottato alcun provvedimento di salvaguardia ambientale dell’area oggetto del piano;

4) Eccesso di potere – Contraddizione tra parte propositiva e dispositiva della deliberazione – Contraddizione tra parti diverse della deliberazione – Contraddizione con il parere tecnico del consulente del Sindaco, atteso che, nonostante il parere tecnico richiamato nella delibera riconosca la legittimità della pretesa dei ricorrenti, il Consiglio comunale

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