TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2017-03-30, n. 201700920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2017-03-30, n. 201700920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201700920
Data del deposito : 30 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2017

N. 00600/2016 REG.RIC.

N. 00920/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2016, proposto da:


Associazione The Exclusive Summer Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio ex art. 25, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera, n. 6;


contro

il Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 935/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario della sezione civile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con ordinanza collegiale n. 2237 del 22 settembre 2016 sono stati disposti incombenti istruttori e, in particolare, il Comune di Campobello di Mazara è stato “onerato di depositare un circostanziato rapporto informativo, corredato dalla relativa documentazione anche contabile, sull’entità del debito residuo e sulla somma già complessivamente corrisposta” e la ricorrente è stata “onerata di depositare documentati chiarimenti sui medesimi dati e sulla data di decorrenza degli interessi moratori;
nonché, di depositare copia autentica della sentenza ottemperanda, con la prova del passaggio in giudicato, secondo quanto prescritto dall’art. 114, co. 2, cod. proc. amm.”;

Visti i chiarimenti che la ricorrente ha reso con la memoria depositata in data 30 novembre 2016;

Considerato che, invece, il comune di Campobello di Mazara non ha adempiuto a quanto richiesto;

Ritenuto che – impregiudicata ogni valutazione sui chiarimenti già resi dalla parte ricorrente – occorre reiterare l’ordine istruttorio nei confronti del predetto Comune, affinché depositi quanto già richiesto con l’ord. n. 2237/16 entro giorni trenta (30) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, con l’espressa avvertenza che, in caso di ulteriore mancato riscontro all’ordine istruttorio, il Collegio valuterà la sussistenza di possibili profili di responsabilità penale, amministrativa e dirigenziale, con segnalazione alle autorità competenti;

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