TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-27, n. 202303849
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Pubblicato il 27/06/2023
N. 03849/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04132/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4132 del 2022, proposto da
L A, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso
la nota del commissario ad acta n. 0024588 del 21.2.23 di rifiuto di prosecuzione della propria attività, in ragione di una pretesa ottemperanza da parte del Comune di Caserta alle statuizioni del TAR: Atti presupposti: nota 20804 del 16.2.23 del Segretario Comunale;nota 18.1.23 prot. n. 7050 del Segretario Comunale;Nota 25.1.23 del Segretario Comunale: nota 17.1.23 prot. n. 6161 a firma del dirigente settore 3, tutte richiamate nel provvedimento reclamato
e per la ottemperanza
della sentenza n. 4588/2022 del 08/07/2022 del TAR Campania, Sezione VI, notificata l'08/07/2022 e non appellata, resa nel ricorso n.r.g. 1848/2022, nonché della sentenza n. 7912/22 del 19 dicembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
Visto il reclamo avverso la determinazione del commissario ad acta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 4588/22 questo TAR, in parziale accoglimento del ricorso esperito dall’avv. A ex art. 116 c.p.a., ordinava al Comune di Caserta di esibire la restante parte della documentazione richiesta con istanza di accesso civico generalizzato del 17 febbraio 2022 – id est le comunicazioni inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 33/13 e dell’art. 53, comma 14, d.lgs. 165/01 relative agli incarichi di collaborazione e consulenza del Comune di Caserta- ove esistenti, ovvero di attestarne la inesistenza, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
1.1. Stante la mancata ottemperanza a tale dictum giudiziale il ricorrente insorgeva nuovamente avanti questo TAR a’ sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo la condanna della Amministrazione alla puntuale esecuzione della sentenza n. 4588/2022 del 08/07/2022, oltre che “ in caso di ritardi addebitabili al Comune, l’applicazione dell’art. 114 comma 4 e che il T.A.R. fissi una somma di denaro per ogni ulteriore giorno di ritardo ”.
1.2. Si costituiva la Amministrazione civica, instando per la inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso, in particolare affermando di aver eseguito la sentenza, all’uopo rinviando agli atti e ai documenti pubblicati sul sito del Comune di Caserta.
1.3. Con decisione n. 7912/22 del 19 dicembre 2022 questo TAR accoglieva anche tale azione esperita dall’avv. A, così, e per quel che quivi viene in rilievo, statuendo:
“ siccome già evidenziato nella sentenza della cui ottemperanza si verte:
- se pacifica è la sussistenza della pretesa ostensiva in relazione agli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, al curriculum vitae dell’incaricato, alla durata e ai compensi attribuiti;
- allora, indubbia è la esistenza del medesimo interesse conoscitivo in relazione agli adempimenti (comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) che di quegli atti di conferimento sono indefettibili condiciones di efficacia, oltre che integranti adempimento di irremissibili obblighi gravanti in capo alle Amministrazioni.
E tali ultime comunicazioni, all’evidenza, costituiscono atti diversi da quelli stricto sensu concernenti gli incarichi e dei quali, solo, si è acclarata la conoscenza/conoscibilità da parte del ricorrente siccome pubblicati sul sito web della Amministrazione.
Pertanto, permane la inottemperanza del Comune alla sentenza, non avendo la Amministrazione esibito le -ovvero attestato la inesistenza delle- ridette comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il ricorso va indi accolto, con l’ordine all’Amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa, mediante il rilascio della documentazione richiesta dalla ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza; in caso di inutile decorso del termine così fissato, la nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Caserta, ovvero di un funzionario dotato di idonea qualificazione da lei delegato, con il compito di portare ad integrale esecuzione il dettato giudiziale che ne occupa .
Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata data esecuzione all’ordine impartito con la sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti ivi indicati.
Va parimenti accolta la domanda avente ad oggetto la penalità di mora;quest’ultima viene fissata nella somma di euro cento per ogni settimana o frazione di settimana di ulteriore ritardo e sarà dovuta una volta scaduto il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza che viene fissato per l’esecuzione ”.
1.4. In definitiva, questo TAR con la ridetta pronunzia:
- ordinava al Comune di Caserta di dare integrale esecuzione alla sentenza azionata, consentendo l’accesso alla documentazione richiesta – id est le comunicazioni inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 33/13 e dell’art. 53, comma 14, d.lgs. 165/01- ove esistente, ovvero di attestarne la inesistenza, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
- nominava il Prefetto di Caserta, in caso di ulteriore e perdurante inerzia della civica Amministrazione, quale commissario ad acta per il compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza;
- condannava, altresì, il Comune di Caserta, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente una somma pari a euro cento per ogni settimana o frazione di settimana di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
1.5. Successivamente, in data 19 gennaio 2023 il Comune comunicava di avere predisposto la documentazione da ostendere. In data 30 gennaio 2023, tuttavia, il ricorrente compulsava la Prefettura affinchè procedesse ad avviare le operazioni commissariali, sul presupposto della mancata ottemperanza da parte del Comune al dictum di questo Giudice. Di qui la richiesta di chiarimenti al Comune da parte della Prefettura del 9 febbraio 2023.
1.6. Con nota del 16 febbraio 2023 il Comune comunicava alla Prefettura la avvenuta esecuzione della sentenza, con la ostensione dei dati comunicati alla “funzione pubblica”, e relativi al complesso degli incarichi di consulenza e collaborazione affidati nell’arco temporale che va dal 2013 al 2022.
1.7. La Prefettura, con nota del 21 febbraio 2023 versata in atti in pari data, prendeva atto di quanto comunicato dal Comune di Caserta.
1.8. Il ricorrente, non pago della documentazione trasmessa dal Comune –dalla quale non sarebbe percepibile l’invio annuale delle comunicazioni, ovvero il mancato invio con la ridetta cadetta annuale- insorgeva nuovamente avanti questo TAR, censurando la nota della Prefettura del 21 febbraio 2023–qualificata quale atto commissariale integrante “rifiuto” di provvedere- e instando per la esatta esecuzione della sentenza di questo TAR, anche nella parte relativa alla corresponsione delle penalità di mora.
1.8. Si costituiva la intimata Amministrazione civica, instando per la reiezione del reclamo, stante la integrale esecuzione delle statuizioni di questo TAR.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e nei sensi in appresso puntualizzati.
2.1. Va, in via liminare, qualificata la domanda che ne occupa nei sensi di azione volta alla “ esatta ottemperanza ” della sentenza ( recte , delle sentenze) di questo TAR a cagione della affermata inerzia degli organi comunali: trattasi di una domanda sostanzialmente funzionale all’effettivo avvio delle operazioni “sostitutorie” di esecuzione della sentenza, demandate al Prefetto di Caserta, già all’uopo investito dell’ officium commissariale da questo TAR.
2.1.1. E, invero, di nessun atto commissariale nella specie è a parlarsi, non mai avendo il Prefetto proceduto ad insediarsi –anche nella persona di un dirigente da lui delegato- quale commissario ad acta: e ciò sul presupposto, dato per pacifico dagli uffici comunali e all’uopo condiviso da quelli della Prefettura, dell’avvenuta esecuzione della sentenza da parte di esso Comune.
2.1.2. Chè, anzi, con la censurata nota prefettizia del 21 febbraio 2023 –proprio a seguito dei chiarimenti e della documentazione ricevuta dal Comune di Caserta- gli uffici della Prefettura di Caserta reputavano giustappunto di deflettere dall’avviare le operazioni di insediamento del Commissario, sul presupposto della inesistenza di una perdurante inottemperanza da parte della intimata Amministrazione civica.
2.1.3. E’ di tale “mancato insediamento”, indi –che contribuirebbe alla perdurante inosservanza delle statuizioni giudiziali quivi invocate- che parte ricorrente sostanzialmente si duole;del resto, “ il Giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza ” (art. 114, comma 6, c.p.a.).
2.1.4 Così rettamente qualificata la azione a’ sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. –nei termini di azione volta alla esatta ottemperanza delle sentenze nn. 4588/22 e 7912/22, e non già di reclamo avverso un, per vero inesistente, atto del commissario ad acta- valga il rilevare quanto appresso.
2.2. Al lume delle statuizioni contenute nelle due precedenti pronunzie di questo TAR, emerge apertis verbis che, ad onta dell’impervio sentiero ermeneutico su cui si inerpica il Comune di Caserta:
- la pretesa ostensiva giudizialmente, e reiteratamente, riconosciuta afferisce: i) ab intrinseco , al quid delle comunicazioni (estremi degli atti di conferimento degli incarichi); ii) ab extrinseco , al quomodo e al quando di dette comunicazioni (da inviare agli uffici ministeriali con cadenza annuale);
- la trasmissione della documentazione al ricorrente già operata dal Comune si palesa idonea a soddisfare la esigenza conoscitiva di cui supra sub i) , ma non anche quella elencata sub ii) ;
- l’interesse ostensivo de quo agitur attiene, indi, anche al “ fatto ” della comunicazione, con cadenza annuale, e può dirsi soddisfatto nella misura in cui della esistenza –ovvero della inesistenza- di tale fatto si dia formale contezza.
2.2.1. In definitiva, la esatta ottemperanza della sentenza quivi azionata impone la attestazione, suffragata da idonee evidenze documentali, dell’avvenuto invio –con periodicità annuale- delle ridette comunicazioni, avvero l’acclaramento della inesistenza, anche solo limitata a talune annualità, di tale periodico adempimento “notiziale”.
2.2.2. E, d’altra parte, costituisce dato inveterato del diritto vivente –più volte reiterato anche da questo TAR- quello in forza del quale il soddisfacimento della pretesa ostensiva ben può avvenire, “in positivo”, mediante il rilascio delle evidenze documentali agognate, ovvero, “in negativo”, mercè la formale attestazione della loro inesistenza ovvero del loro mancato possesso ad opra della Amministrazione compulsata.
2.3. Tali munera di verifica –in considerazione dell’inusitato spatium temporis ormai trascorso dalla adozione della prima sentenza di questo TAR- non possono che spettare al Commissario ad acta, già nominato nella persona del Prefetto di Caserta, ovvero di un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari alla esecuzione della sentenza:
- acquisendo le evidenze documentali attestanti l’invio, anno per anno, delle comunicazioni che ne occupano;
- ovvero, acclarando –in negativo, se del caso anche “parzialmente” per talune annualità- la inesistenza ovvero il mancato reperimento di dette evidenze presso gli uffici comunali.
2.4. Il Commissario procederà, pertanto, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza:
- a verificare la esistenza di documentazione attestante l’invio, anno per anno, delle comunicazioni per cui è causa, acquisendone copia da ostendere al ricorrente;
- ad attestare la eventuale, anche solo parziale, inesistenza delle ridette evidenze documentali, ovvero il loro mancato possesso da parte del Comune.
2.5. Non vi è spazio, di contro, per il riconoscimento delle penalità di mora, prefigurate nel corpo della sentenza di questo TAR n. 7912/22 in caso di “ ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza ” da parte del Comune nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, se anteriore, atteso che:
- la oggettiva controvertibilità delle questioni sottese alla esecuzione delle sentenze, ed il medesimo contegno assunto dagli uffici della Prefettura, non consente di soggettivamente ascrivere alla Amministrazione una effettiva condotta di inadempimento nella fase di esecuzione del dettato giudiziale;
- dalla data di emanazione di questa sentenza, di poi, l’ agere del Comune in parte qua è giudizialmente surrogato dal Commissario ad acta.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.